CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 maggio 2010
326.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per la semplificazione
ALLEGATO
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ALLEGATO

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 203

La Commissione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
preso atto dell'intendimento del Governo di espungere gli articoli 2 e 3 dello schema di decreto in titolo;
visto il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, n. 69 dell'8 marzo 2010;
considerato che l'Aero Club d'Italia ha manifestato l'esigenza di una riduzione del numero di componenti del suo Consiglio federale eletti dall'Assemblea, nella misura di quattro membri, e tenuto conto che su tale possibilità si è espresso favorevolmente il Consiglio di Stato, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Presidenza del Consiglio dei ministri - struttura di missione per lo sport;
considerato che, in merito al riordino dell'Enac, è emersa l'esigenza di semplificare le procedure relative all'approvazione dei contratti di programma tra l'Enac e i gestori aeroportuali, nonché l'esigenza di consentire all'Enac stesso di procedere, nell'ambito delle risorse disponibili, ad assunzioni di personale con particolare riferimento ai piloti ispettori di volo, anche in deroga ai limiti quantitativi e ai vincoli procedurali previsti per le amministrazioni dello Stato, e preso atto tuttavia che le disposizioni che consentirebbero di rispondere a tali esigenze non appaiono inerenti ai principi del procedimento «taglia-enti», ma potranno costituire il contenuto di altro intervento, che si invita il Governo ad adottare con la massima sollecitudine;
considerati i rilievi formulati dalla Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
con riferimento all'articolo 1, si invita il Governo a riconsiderare l'opportunità di modificare direttamente, con atto sovraordinato quale è lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2004 con il quale è approvato lo statuto dell'Aero Club d'Italia ovvero lo statuto medesimo, e a considerare invece la possibilità di riformularlo in termini di criteri cui si dovrà attenere la modifica dello statuto medesimo, prevista dall'articolo 5, comma 4;
ancora in merito al riordino dell'Aero Club d'Italia, di cui all'articolo 1, si invita il Governo a prevedere una riduzione dei componenti del Consiglio federale eletti dall'Assemblea nella misura di quattro unità e a valutare l'opportunità di prevedere una modifica statutaria che consenta di rinnovare consecutivamente fino a due volte il mandato del Presidente dell'AeCI;
si osserva che l'articolo 4 dovrebbe essere riformulato in termini di norma autonoma, prevedendo l'abrogazione delle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, evitando di

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porsi come novella con carattere sostitutivo di commi di un articolo di rango primario;
si segnala, a fini di coordinamento formale, che il riferimento al «Ministro dei trasporti e della navigazione», presente nell'articolo 4, capoversi 3 e 4, dello schema di regolamento in titolo, dovrebbe essere sostituito con quello al «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
in merito al riordino dell'Enac, di cui all'articolo 4, si invita il Governo a valutare l'opportunità di modificarne il capoverso 2, ultimo periodo, prevedendo che la nomina a presidente dell'ente possa essere rinnovata consecutivamente due sole volte;
sempre con riferimento al riordino dell'Enac, in considerazione dell'elevato livello di integrazione e di interscambio tra settore pubblico e settore privato che caratterizza il comparto dell'aviazione civile, si invita il Governo a integrare lo schema di regolamento con una disposizione che consenta ai componenti degli organi dell'ente di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza trascorsi due anni dalla scadenza del mandato; al riguardo, si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di estendere ai dirigenti di vertice dell'ente l'applicabilità di suddetta previsione;
in merito all'articolo 5 si osserva che il termine posto dal comma 4 per l'eventuale adeguamento dello statuto dell'Enac coincide con quello che il precedente comma 2 fissa per procedere alla nomina dei componenti degli organi collegiali.