CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 maggio 2010
326.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02788 Bordo: Soppressione dell'Autorità portuale di Manfredonia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

La legge n. 84 del 1994 istituì le prime Autorità portuali ed indicò le procedure da adottare per l'istituzione di alter Autorità.
Tuttavia, con modalità del tutto diversa, la legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) all'articolo 4, comma 65, ha istituito l'Autorità portuale di Manfredonia aggiungendo detto scalo all'elenco contenuto nella legge 84 del 1994.
Con decreto ministeriale 5 agosto 2005 venne nominato un commissario per un periodo di tre mesi con il compito di verificare l'assetto infrastrutturale del porto nonché le sue potenzialità economiche e le prospettive di sviluppo. Con successivo decreto ministeriale del 6 settembre 2005, al commissario fu affiancato un commissario aggiunto.
Alla scadenza del trimestre, i due commissari vennero confermati per portare a termine l'incarico ad essi assegnato ed avviare l'attività istituzionale dell'ente.
Nel 2005, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 6, comma 10 della citata legge 84 del 1994, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i porti avviò una indagine complessiva sull'andamento dei traffici presso tutte le Autorità portuali finalizzata a verificare la presenza dei volumi minimi di traffico stabiliti dalla legge.
Dall'esito di tale monitoraggio risultò che le Autorità portuali di Trapani e di Manfredonia, su 25 Autorità esistenti, non rispondevano ai requisiti previsti e, pertanto, si dovette procedere, senza margini di discrezionalità, all'adozione delle misure indicate dalla legge 84 del 1994.
Sulla base di tali elementi furono predisposti per la firma del Capo dello Stato due decreti di messa in liquidazione e successiva soppressione delle Autorità portuali di Trapani e di Manfredonia nonché due decreti ministeriali con i quali vennero nominati i commissari liquidatori.
Avverso tale decreto del Presidente della Repubblica di soppressione dell'Autorità portuale di Trapani, sono stati presentati numerosi ricorsi presso il TAR Sicilia il quale, nel mese di gennaio 2010, li ha respinti ritenendoli infondati.
Nella sentenza si conferma, tra l'altro, il carattere vincolante delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 84 del 1994 e la necessità che la media dei traffici del triennio non sia inferiore al limite ivi indicato al fine della permanenza dell'Autorità portuale.
Per quanto riguarda, invece, Manfredonia, i due commissari dell'ente hanno impugnato presso il TAR Lazio il decreto del Presidente della Repubblica di soppressine, con istanza cautelare, che il giudice adito ha respinto.
L'Ordinanza del Tribunale amministrativo è stata quindi impugnata dai due ricorrente presso il Consiglio di Stato che, nella seduta dell'11 gennaio 2008, ha accolto l'istanza cautelare di sospensione riformando l'Ordinanza del TAR.
Di conseguenza, il decreto del Presidente della Repubblica di sospensione dell'Autorità portuale di Manfredonia è rimasto sospeso nella sua efficacia in attesa dell'esame di merito da parte del TAR Lazio che, a tutt'oggi, a distanza di oltre due anni, non si è ancora pronunciato.
Per quanto riguarda l'ampliamento dell'Autorità portuale di Bari al porto di Manfredonia, si rappresenta che, con decreto ministeriale del 19 novembre 2007, fu disposta l'estensione della circoscrizione

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territoriale di detta Autorità anche ai porti di Monopoli, Barletta e Manfredonia con la precisazione, per quest'ultimo scalo, che il provvedimento avrebbe acquistato efficacia al perfezionarsi della soppressione avviata.
In conclusione, nelle more del giudizio di merito sulla legittimità del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2007 di soppressione, l'Autorità portuale di Manfredonia è da considerarsi a tutti gli effetti un ente esistente ed operante, fatte salve le volontà politiche in merito alla riforma della Legislazione in materia portuale già da tempo, all'esame del Parlamento.

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ALLEGATO 2

5-02861 Froner: Necessità di una disciplina rigorosa per l'utilizzo delle motoslitte.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

L'utilizzo di ausili motorizzati in ambienti montani, le cosiddette motoslitte, è innegabilmente sempre più diffuso con il conseguente aumento dei rischi per l'incolumità fisica delle persone e dell'ambiente.
L'utilizzo di tali mezzi è variamente normato a livello locale ma, va evidenziato, non in ambito nazionale mancando difatti una legge dello Stato che tratti l'uso di questi mezzi in maniera uniforme.
L'interrogante fa correttamente riferimento alla legge 22 marzo 2001, n. 85 «Delega al Governo per la revisione del Nuovo codice della Strada» e segnala come in essa - precisamente nell'articolo 2/c-c) fosse prevista la formulazione di una normativa diretta a regolamentare l'uso delle motoslitte con l'obbligo del contrassegno identificativo, dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi nonché del possesso per il guidatore del certificato di idoneità alla conduzione.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza al disposto di legge, aveva predisposto un corposo articolato di modifica del Codice; tuttavia, il decreto legislativo 15 gennaio 2009, n. 19 «Disposizioni integrative e correttive del Nuovo codice della strada» è stato licenziato dal Parlamento privo delle modifiche in materia poiché la circolazione su strada di tali mezzi - le motoslitte - è da considerarsi inammissibile.
Tale regolamentazione, difatti, non si può ricomprendere nelle tematiche trattate dal Codice della strada e, perciò, esulano dal proprio ambito regolatorio.
Da tale assunto discende, si vuole qui ricordare, la incompetenza istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla materia.
Si vuole tuttavia assicurare che la tematica posta dall'interrogante è considerata dal Ministero di considerevole rilevanza per l'incolumità e la sicurezza delle persone in ambienti montani; in tal senso si vuole garantire la piena collaborazione ad individuare, anche in ambito legislativo, gli strumenti idonei a regolare la materia evidenziandosi, tuttavia, che questa dovrebbe, nelle more di una auspicata normativa a livello nazionale, essere oggetto degli interventi regolatori delle amministrazioni locali.

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ALLEGATO 3

5-02868 Ginefra: Obbligo di segnalazione, da parte del personale della società Trenitalia, di passeggeri di etnia Rom sulla tratta Roma-Avezzano

5-02869 Fiano: Obbligo di segnalazione, da parte del personale della società Trenitalia, di passeggeri di etnia Rom sulla tratta Roma-Avezzano

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla questione sollevata dalle due interrogazioni, cui si risponde congiuntamente, Ferrovie dello Stato ha emesso, in data 12 maggio, un comunicato stampa con il quale ha voluto chiarire immediatamente il grave fatto accaduto.
Quanto espresso nel comunicato, che qui riporto integralmente, appare chiarificatore della posizione ufficiale assunta da Ferrovie dello Stato e con la quale il Ministero concorda pienamente.
Ferrovie dello Stato rende noto che si sono conclusi i lavori della Commissione interna d'inchiesta, riunitasi il 7 e 8 maggio scorsi, in relazione all'indebita produzione e distribuzione di un modulo per la segnalazione di passeggeri di etnia Rom sui treni della linea FR2.
L'inchiesta ha rilevato che tale modulo è stato effettivamente utilizzato dal 12 al 21 aprile. La predisposizione del modulo e l'azione di monitoraggio sono state intraprese in assenza di disposizioni da parte della dirigenza e all'insaputa di questa. L'iniziativa, che Ferrovie dello Stato condanna e stigmatizza, è stata assunta, senza alcuna specifica indicazione da parte della dirigenza, in seguito alla pubblicazione sulla stampa locale di alcuni articoli sul tema della sicurezza nella stazione di Salone.
In merito a tali fatti sono stati individuati i responsabili nei cui confronti sono stati avviati i procedimenti disciplinari del caso, anche alla luce di quanto prescritto dal Codice Etico del Gruppo FS.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Atto n. 203).

RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (atto n. 203);
premesso che:
come indicato nel parere reso dal Consiglio di Stato in data 8 marzo 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è impegnato, in sede di approvazione definitiva del testo da parte del Consiglio dei ministri, a eliminare dallo schema di regolamento in esame le disposizioni concernenti l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), di cui all'articolo 2, e le Autorità portuali, di cui all'articolo 3, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, che con norma di interpretazione autentica ha escluso espressamente dalla soppressione, anche in assenza di riordino, le Autorità portuali e gli enti di ricerca, tra cui è compreso l'INSEAN;
come indicato nel citato parere del Consiglio di Stato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è altresì impegnato, in sede di approvazione definitiva del testo da parte del Consiglio dei ministri, a far propria l'esigenza rappresentata dall'Aero Club d'Italia di un'ulteriore riduzione di 4 membri del Consiglio federale dell'ente;
sempre con riferimento alle disposizioni relative all'Aero Club d'Italia, si segnala l'opportunità di estendere la possibilità di rinnovo dell'incarico di presidente, attualmente limitata ad un solo mandato consecutivo al primo;
nell'ambito di una revisione della disciplina degli organi dell'ENAC, emerge altresì l'esigenza di ridurre il periodo, successivo alla scadenza del mandato, per il quale i componenti degli organi dell'ente non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore, in considerazione dell'elevato livello di integrazione e di interscambio tra pubblico e privato che caratterizza il comparto dell'aviazione civile;
al tempo stesso dovrebbe essere altresì valutata l'opportunità di estendere ai dirigenti di vertice dell'ente tali previsioni;
sempre con riferimento alla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'ENAC assumono infine particolare rilievo:
a) l'esigenza di semplificare le procedure relative all'approvazione dei contratti di programma tra l'ENAC e i gestori aeroportuali;
b) l'esigenza, ai fini di garantire una maggiore efficacia dell'ente nell'espletamento dei propri compiti, di semplificare le procedure di assunzione di personale da parte dell'ENAC, con particolare riferimento alla figura degli ispettori di volo;

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DELIBERA DI ESPRIMERE I SEGUENTI RILIEVI:

a) con riferimento all'articolo 1, si preveda la riduzione di 4 unità del numero dei membri del Consiglio federale dell'Aero Club d'Italia, di cui all'articolo 31 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia, come approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2004, in modo che il Consiglio federale risulti composto dal Presidente dell'Aero Club d'Italia, che lo presiede, da cinque membri eletti dall'Assemblea e dal Presidente della Commissione centrale sportiva aeronautica;
b) con riferimento all'articolo 1, valuti altresì la Commissione parlamentare per la semplificazione l'opportunità di prevedere, per quanto concerne la possibilità di rinnovo dell'incarico di Presidente dell'Aero Club d'Italia, di sostituire, all'articolo 29 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia, come approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2004, le parole «una sola volta» con le seguenti: «fino ad un massimo di due volte»;
c) si sopprima l'articolo 2;
d) si sopprima l'articolo 3;
e) con riferimento alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 dello schema di regolamento in esame, valuti la Commissione parlamentare per la semplificazione l'opportunità di prevedere comunque un limite, anche più ampio di quanto stabilito dalla legislazione vigente, alla rinnovabilità del mandato del presidente dell'ENAC;
f) dopo il comma 2 dell'articolo 1 dello schema in oggetto sia inserito il seguente: «2-bis. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, le parole: «fino a quattro anni successivi alla scadenza del mandato» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni successivi alla scadenza del mandato»;
g) sempre con riferimento alle disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, valuti la Commissione parlamentare per la semplificazione l'opportunità di estendere ai dirigenti di vertice dell'ente le suddette previsioni;
h) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, valuti la Commissione parlamentare per la semplificazione l'opportunità di segnalare l'esigenza:
1) di semplificare le procedure relative all'approvazione dei contratti di programma tra l'ENAC e i gestori aeroportuali;
2) di semplificare, nell'ambito delle risorse disponibili, le procedure di assunzione del personale da parte dell'ENAC, con particolare riferimento alla figura degli ispettori di volo;

nonché, a fini di coordinamento formale:
a) al comma 1 dell'articolo 1, alinea, si sostituiscano le parole: «del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2004» con le seguenti: «dello Statuto dell'Aero Club d'Italia, come approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2004»;
b) al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 dello schema di regolamento in esame, si sostituiscano le parole: «del Ministro dei trasporti e della navigazione» con le seguenti: «del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
c) al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 dello schema di regolamento in esame, si sostituiscano le parole: «del Ministro dei trasporti e della navigazione» con le seguenti: «del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».