CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 maggio 2010
325.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno (C. 3291-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Subemendamenti all'emendamento 1. 500.

Al comma 1, alle parole: la pena premettere le seguenti: Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.
0. 1. 500. 22.(nuova formulazione) Contento, Ferranti, Lussana, Ria, Rossomando, Cavallaro e Touadi.

Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine: ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
0. 1. 500. 25.(nuova formulazione) Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi). - 1. La pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio».
2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile:
a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti.

3. Nei casi previsti nel comma 1 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), della medesima disposizione, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata da un

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verbale di accertamento della idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intenda sottoporsi ad esso, dalla documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Se il condannato è già detenuto, salvo che ricorra il caso previsto nel comma 9, lettera b), dell'articolo 656 del codice di procedura penale, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. A tal fine, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intenda sottoporsi ad esso, dalla documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 27 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ma il termine di cui al comma 2 della predetta disposizione è ridotto a cinque giorni.
6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.
7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza.».
1. 500.Il Governo.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis. - (Circostanza aggravante). - 1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-ter), è aggiunto il seguente:»11-quater) l'aver commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere».
2. 500.Il Governo.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:
Art. 2-bis. - (Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191). - 1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n.191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di cui al comma 213» inserire le seguenti: «nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212»;
b) alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: «, ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tal fine, per assicurare la piena operatività dei

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servizi di polizia penitenziaria, con decreto del Ministro della Giustizia da adottare entro il 30 giugno 2010 possono essere introdotte disposizioni per abbreviare i corsi di formazione iniziale degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria».
2. 0501.Il Governo.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente articolo:
«Art. 2-bis. 1. All'articolo 2, comma 8-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole «Uffici giudiziari» sono inserite le seguenti «e tutti gli altri uffici anche ad ordinamento separato, in cui è organizzato il Ministero della giustizia» e dopo le parole «articolo 3 comma 1» sono aggiunte le seguenti «e comma 1-ter»
2. 060.Schirru, Ferranti, Samperi, Amici, Capano, D'ippolito Vitale, Rossomando, Cavallaro, Touadi, Sisto, Ria, Di Pietro, Monai, Costa.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente articolo:
«Art. 2-bis. - 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e della funzione pubblica, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria e del personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati.».
2. 030.(nuova formulazione) Ferranti, Schirru, Samperi, Amici.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
«Art. 2-bis. - 1. Per le esigenze connesse ai maggiori controlli a carico delle Forze di polizia derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dell'interno e il Ministero della Difesa sono autorizzati ad effettuare assunzioni, in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari ad euro 36 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011. Tali risorse sono destinate al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Nell'ambito della predetta autorizzazione è prevista l'assunzione di 1.500 unità nella Polizia di Stato e di 1.500 unità nell'Arma dei carabinieri, con decorrenza 1o settembre 2010.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, per l'anno 2010 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno, missione 7 «ordine pubblico e sicurezza», un fondo di parte corrente per le esigenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con una dotazione di euro 10 milioni, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno nell'ambito dei programmi previsti per il centro di responsabilità pubblica sicurezza, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Commissioni parlamentari ed alla Corte dei Conti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 46 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2. 040.Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot, Ferranti, Samperi, Monai, Touadi, Torrisi, Lehner.

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ALLEGATO 2

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero (C. 3443 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,
rilevato che l'articolo 1 sospende l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati od organizzazioni internazionali allorché sia pendente un giudizio innanzi alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja, diretto all'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana in connessione proprio all'accertamento di tali titoli esecutivi;
rilevato altresì che il medesimo articolo prevede altresì l'improponibilità o la sospensione dei procedimenti esecutivi e/o conservativi basati su titoli esecutivi la cui efficacia è sospesa nonché l'applicabilità della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso ed ai titoli esecutivi perfezionati alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
osservato che la disposizione in esame entra a regime a far parte dell'ordinamento italiano, applicandosi ad ogni caso futuro riconducibile alla fattispecie che essa disciplina, questa è stata emanata per far fronte ad un caso particolare ed, in particolare, come rilevato anche nel corso del dibattito presso la Commissione Esteri, al noto contenzioso italo-tedesco, richiamato anche da atti di sindacato ispettivo in sede parlamentare, relativo alle richieste di risarcimento da parte dei lavoratori coatti internati in Germania durante il secondo conflitto mondiale, sia militari che civili;
rilevato che allo stato, è pendente all'Aja un ricorso tedesco che contesta all'Italia di aver violato i suoi obblighi verso la Germania in base al diritto internazionale, dal momento che la magistratura, ivi inclusa la Corte di Cassazione, ha sinora negato la sussistenza dell'immunità giurisdizionale ed ha proceduto in via esecutiva e cautelare;
rilevato che secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 5044 del 11 marzo 2004 ed ordinanza n. 14201 del 29 maggio 2008), la norma consuetudinaria di diritto internazionale, che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non può essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero che, in quanto lesivi dei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali, segnano il punto di rottura dell'esercizio tollerabile della sovranità;
osservato che nella disposizione delle organizzazioni internazionali accanto agli stati esteri senza tenere conto che l'articolo 34 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia stabilisce che la stessa può essere adita esclusivamente dagli Stati;
espresse forti perplessità sulla previsione che la sospensione operi di diritto e debba quindi essere rilevata d'ufficio e non su istanza di parte, sia per l'ulteriore onere che ne deriverebbe all'amministrazione giudiziaria sia per l'accertamento del requisito dell'oggettiva connessione;

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sottolineato che l'Italia non ha ancora firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, risalente al 2 dicembre 2004. In effetti, piuttosto che procedere con lo strumento del decreto legge al fine di risolvere una particolare questione in materia di immunità giurisdizionale sorta con uno Stato estero sarebbe più opportuno procedere alla firma di tale Convenzione per poi ratificarla, al fine di introdurre nell'ordinamento italiano una disciplina di carattere generale in materia di immunità giurisdizionale;
ritenuto che in attesa della firma e successiva ratifica ad attuazione nell'ordinamento interno della predetta Convenzione delle Nazioni Unite sia opportuno che le disposizioni di cui all'articolo 1 trovino una applicazione temporale limitate alla situazione di necessità ed urgenza che ha giustificato l'emanazione del decreto-legge in esame;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 1 premettere le seguenti parole: «Fino al 30 giugno 2011».

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio (Atto n. 198).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio;
rilevato che:
a) il Consiglio nazionale del notariato non ha per legge e non può avere, alla stregua dello schema di decreto legislativo in esame, natura di pubblico depositario. Né può avere tale qualifica la «struttura» predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato, dai contorni del tutto indefiniti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso «Art. 62-bis», comma 1 e capoverso «Art. 62-ter», comma 1. Inoltre, ove la predetta «struttura» venisse ad identificarsi con una società privata, ciò avverrebbe senza alcuna garanzia del rispetto della normativa in materia di libera concorrenza del mercato e delle debite procedura di evidenza pubblica;
b) tutti i repertori ed i registri obbligatori per legge possono essere tenuti, per oggettive ragioni di interesse generale dello Stato, solo presso istituzioni pubbliche abilitate per legge ad essere pubblici depositari ovvero presso la preposta Amministrazione autonoma degli archivi notarili ove, peraltro, risulta già istituito, esistente e funzionante un apposito Archivio centrale informatico (in virtù dei decreti ministeriali del 30 marzo 2003 e 24 marzo 2006);
c) gli atti informatici, aventi la medesima natura di quelli cartacei, e le copie degli atti rogati o autenticati, in quanto assoggettati al regime proprio dei beni demaniali, possono essere conservati solo presso idonee strutture, aventi natura di pubblico depositario. Anche al fine di evitare un'inutile duplicazione di sistemi ed interventi, il deposito potrebbe avvenire direttamente presso l'Archivio centrale informativo, eventualmente d'intesa con il Consiglio nazionale del notariato;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 1, lettera h), siano soppressi i capoversi «Art. 62-bis» ed «Art. 62-ter»;
2) all'articolo 1, comma 1, lettera i), sia soppresso il capoverso «Art. 66-bis».