CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 marzo 2010
299.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.
(C. 2624-B Reguzzoni e abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminata la proposta di legge C. 2624-B Reguzzoni, approvata dalla Camera e modificata dalla 10a Commissione permanente del Senato;
richiamato il parere espresso sulla proposta di legge C. 2424 nella seduta del 25 novembre 2009;
rilevato che:
esiste una giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di marchi di qualità di titolarità di enti pubblici, che ritiene incompatibile con il mercato unico, sulla base dell'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo, «la quale di per ciò stesso limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri» (cfr. la sentenza della Corte UE del 12 ottobre 1978, causa 13/78, Eggers Sohn et Co. contro Città di Brema);
risulta comunque opportuno individuare modalità per la tutela, nei confronti della concorrenza extraeuropea, delle produzioni nei settori interessati dal provvedimento, anche attraverso una rinegoziazione della normativa in materia con la Commissione europea,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.
(Atto n. 189).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;
rilevato che risulta opportuno evitare, in particolare con riferimento alle disposizioni di cui alle lettere l) ed m) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, il sorgere di canali di distribuzione paralleli dei tabacchi lavorati, in contrasto con lo specifico regime che disciplina la distribuzione di tali prodotti, anche al fine di tutelare il corretto funzionamento del mercato interno dell'Unione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema, la quale sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo n. 504 del 1992, recante la disciplina sulla circolazione di prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in altro Stato membro, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione del comma 7 del predetto articolo 10, al fine di precisare che sia i tabacchi lavorati detenuti per scopi commerciali da soggetti diversi da un privato, ai sensi della lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 10, sia i tabacchi lavorati detenuti per scopi commerciali da parte di un privato, ai sensi della lettera b) del predetto comma 2, devono comunque essere commercializzati per il tramite delle rivendite di cui alla legge n. 1293 del 1957;
b) con riferimento alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema, che introduce l'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 504 del 1992, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 6 dell'articolo 10-bis al fine di prevedere comunque anche per i prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro l'applicazione dell'articolo 8, comma 6 del medesimo decreto legislativo, come riformulato dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1, che prevede l'obbligo di vendita dei tabacchi lavorati attraverso le rivendite di cui alla legge n. 1293 del 1957».

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE (atto n. 172).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE;
considerato che:
l'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008 rimette all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la verifica del rispetto delle regole in materia di «certificati bianchi» sull'efficienza energetica, nonché sul rispetto degli obblighi di risparmio energetico da parte dei distributori di energia ed eroga le conseguenti sanzioni; nella sua attuale formulazione, tuttavia, la disposizione può essere interpretata nel senso di prevedere l'applicazione delle sanzioni ai soli distributori di energia (di cui al comma 1 lettere a) e b) ), che sono i soli esplicitamente citati; la disposizione andrebbe quindi integrata con un richiamo alla lettera e) del comma 1, che fa riferimento a tutti i soggetti operanti nel settore energetico a cui possono essere rilasciati, in coerenza con la disciplina comunitaria, i «certificati bianchi»;
tale precisazione risulta opportuna al fine del perseguimento della finalità dell'efficienza energetica di cui alla direttiva 2006/32/CE
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di inserire nel testo una modifica dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008 volta ad inserire dopo le parole:»verifica il rispetto delle regole» le parole: «da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1» in modo da rendere inequivoco che l'attività di controllo da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas viene esercitata non solo nei confronti dei distributori che sono soggetti agli obblighi di risparmio energetico ai sensi della normativa vigente ma, più in generale, nei confronti di tutti i soggetti operanti nel settore energetico nei confronti dei quali possono essere rilasciati i «certificati bianchi».