CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 marzo 2010
298.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
Pag. 104

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Atto n. 195).

PARERE APPROVATO

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (atto n. 195);
considerata l'opportunità, alla luce delle differenti procedure di esame parlamentare previste all'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di pervenire all'adozione di due distinti schemi di decreto legislativo e, in particolare, di un decreto per la ripartizione delle somme di cui all'articolo 2 dello schema in esame, relative all'ultima voce dell'Elenco 1 allegato alla legge n. 191 del 2009, e di un decreto per la ripartizione delle somme di cui all'articolo 1 del suddetto schema, relative alle restanti voci del citato Elenco 1;
ritenuto che, per ciascuna voce di spesa recata dall'Elenco 1, debbano essere specificate le quote degli stanziamenti destinati a ciascun intervento di spesa poiché, in caso contrario, risulterebbe rimessa ad un'autonoma scelta del Governo la modifica di una determinazione assunta dal Parlamento;
rilevata l'opportunità di attenersi al criterio di proporzionalità rispetto agli stanziamenti iscritti in bilancio o alle relative spese autorizzate nella ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7 e all'articolo 2, commi 2, 11, 14;
preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, sono destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche riferita ai redditi relativi all'anno 2008;
considerato che l'articolo 1, comma 6, dello schema di decreto prevede il rifinanziamento anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2008;
considerato che il comma 13 dell'articolo 2 dello schema di decreto, in conformità all'articolo 1, comma 23-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, che ha previsto tale intervento, richiama una disposizione di legge relativa alla concessione di un contributo al comune di Roma senza vincolo di destinazione;
ritenuto tuttavia che, come si evince dallo stesso comma 13 dell'articolo 2, tale contributo debba essere finalizzato dal comune di Roma all'attuazione della decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 relativa agli aiuti di Stato in materia di esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico;

Pag. 105

rilevato che l'utilizzo, disposto ai sensi del comma 15 dell'articolo 2 dello schema di decreto, nella misura di 800.000 euro per l'anno 2010, delle risorse iscritte nella voce relativa alla «Funzionalità del sistema della giustizia» di cui all'Elenco 1, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 23-quinquiesdecies del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, non dovrebbe essere previsto dallo schema di decreto in esame, in quanto si tratta di una parziale riduzione delle risorse di cui al citato Elenco 1, già intervenuta ad opera del predetto articolo 1, comma 23-quinquiesdecies, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri di cui al medesimo comma e, tali risorse, pertanto, non possono risultare oggetto di riparto ad opera del presente decreto;
considerato che, ai sensi dell'articolo 1, commi 482 e 483, della legge n. 296 del 2006 è stata accantonata e resa indisponibile per il CONI una somma pari a 24,7 milioni di euro per l'anno 2009 e che nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2010 non sono previsti stanziamenti destinati al Comitato italiano paralimpico negli anni 2011 e 2012;
tenuto conto che l'articolo 4, comma 5, dell'atto Camera 3146-A, di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, approvato in prima lettura dalla Camera, prevede un finanziamento degli interventi in favore dell'Ente italiano per la montagna di cui all'articolo 1, comma 1279, della legge n. 296 del 2006, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del presente decreto;
nel presupposto che l'articolo 4, comma 5, dell'atto Camera 3146-A, di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, venga approvato in via definitiva nel testo approvato dalla Camera
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
il Governo, qualora non intenda conformarsi integralmente anche alle condizioni contenute nel presente parere relative all'articolo 1 dello schema di decreto, proceda all'adozione di due distinti decreti, uno riferito agli interventi di cui all'articolo 1 e uno riferito a quelli di cui all'articolo 2, da sottoporre alle rispettive procedure di esame parlamentare previste dall'articolo 1, comma 250, della legge n. 191 del 2009;
b) all'articolo 1:
al comma 2, sostituire le parole da: alla proroga fino alla fine del comma, con le seguenti: alla liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
al comma 6, sostituire le parole da: delle autorizzazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: del programma di interventi di cuiall'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
al comma 7, sostituire le parole da: delle autorizzazioni fino alla fine del comma, con le seguenti degli interventi di cui alle seguenti disposizioni: articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nella misura di 91 milioni di euro; articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, nella misura di 30 milioni di euro; articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nella misura di 60 milioni di euro; articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella misura di 44 milioni di euro; articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella misura di 175 milioni di euro;

Pag. 106

b) all'articolo 2:
al comma 1, sostituire le parole: 181 milioni, con le seguenti: 180,2 milioni;
sostituire il comma 2 con il seguente: 2. È disposto l'utilizzo, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012,della somma di 5.000.000 di euro, nella misura di 841.840 euro per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, di 1.349.813 euro per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, e di 2.808.347 per il loro rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284.;
assicurare, nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi del comma 10, il rifinanziamento, nella misura di 1 milione di euro, degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1279, della legge n. 296 del 2006;
al comma 11, sostituire le parole da: per le seguenti finalità fino alla fine del comma, con le seguenti: tra le seguenti finalità: articolo 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, nella misura di 1.305.784 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 1.469.007 euro per l'anno 2012; articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, nella misura di 3.819.323 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 4.296.739 euro per l'anno 2012; articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 92, nella misura di 2.546.216 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 2.864.492 euro per l'anno 2012; legge 31 gennaio 2004, n. 93, nella misura di 328.677 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 369.762 per l'anno 2012;
al comma 13, sostituire le parole: per i relativi adempimenti comunitari con le seguenti: per l'attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi;
al comma 14, sostituire le parole da: regolamento di cui fino alla fine del comma, con le seguenti: regolamento di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, nella misura di 1.202.498 euro per l'anno 2010 e di 14.315.457 euro per l'anno 2011; testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura di 2.032.363 euro per l'anno 2010 e di 24.194.798 euro per l'anno 2011; articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura di 629.659 euro per l'anno 2010, e di 7.495.933 euro per l'anno 2011; articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura di 335.480 euro per l'anno 2010 e di 3.993.812 euro per l'anno 2011;
sopprimere il comma 15;
sostituire il comma 16 con il seguente: 16. È disposto l'utilizzo di 5 milioni di euro per l'anno 2010 e di 15 milioni di euro per l'anno 2011 per le finalità di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242; nonchédi 2 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012 per le finalità di cui alla legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004;
e con la seguente osservazione:
si ritiene opportuno che il Governo promuova l'adozione di un ulteriore provvedimento legislativo volto ad incrementare ulteriormente i contributi in favore dell'edilizia privata nel Belice di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che hanno subito una riduzione pari a 11,4 milioni di euro ad opera del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

Conseguentemente, si intende revocato, limitatamente alla copertura finanziaria relativa agli anni 2010 e 2011, il parere espresso in data 4 febbraio 2010 sull'atto Camera 2064.