CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 marzo 2010
295.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (Atto n. 171).

RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati,
esaminato per le parti di competenza lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
rilevato che l'articolo 71 che interviene in materia di liberalizzazione del sistema delle edicole in Italia, può mettere a rischio la specificità della distribuzione capillare italiana, consistente, in particolare, nell'obbligo per le edicole di porre in vendita, con eguale trattamento, tutti i prodotti editoriali;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

con il seguente rilievo:
appare necessario sopprimere l'articolo 71 così da conservare le garanzie a favore del pluralismo dell'informazione e nella prospettiva di una complessiva e coerente riforma dell'editoria.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria (Atto n. 183).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria (atto n. 183);
premesso che è necessario che il Parlamento proceda in tempi rapidi all'elaborazione e all'approvazione di una legge di riforma organica dell'Editoria, anche con un ampio confronto con le organizzazioni rappresentative del settore editoriale;
tenuto conto delle audizioni svolte dalla Commissione nelle sedute del 9, del 16 e del 23 febbraio 2010, nel corso delle quali sono intervenuti i principali attori del settore;
sottolineati positivamente gli interventi previsti dallo schema di decreto a favore della trasparenza e della semplificazione del settore come, ad esempio, l'introduzione di nuovi criteri di calcolo per i contributi; l'introduzione del criterio della vendita rapportato alla distribuzione anziché quello di tiratura, per evitare eccessi di copie stampate e, quindi, di contributi; la non considerazione ai fini della sussistenza del requisito di ammissione e del calcolo del contributo delle «vendite di blocco» a prezzi di comodo - che finivano per aumentare le tirature dei giornali -; le misure in favore dell'occupazione nel settore editoriale;
rilevato che occorre prevedere che le regole assegnate ai giornali di partito siano le stesse stabilite per tutti gli altri giornali ammessi ai contributi diretti;
sottolineato altresì che il tetto di 50 milioni di copie finanziabili per i periodici, rispetto al limite di un milione di copie previsto dalla normativa vigente, non appare congruo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) appare necessario ristabilire, non a titolo provvisorio, il cosiddetto «diritto soggettivo», cioè il diritto di ricevere il totale dei contributi diretti derivanti dal calcolo effettuato sulla base dei parametri previsti dalla normativa vigente, superando così l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che, nell'erogazione dei contributi diretti, si tenga conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore, che costituiscono limite di spesa;
2) appare altresì necessario ripristinare «il tetto» del 30 per cento dei ricavi della pubblicità rispetto ai costi dell'impresa; dato che anche se l'abolizione del limite favorirebbe l'apertura delle imprese al mercato, tale limite serve comunque a

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qualificare l'intervento pubblico ed eviterebbe anche un aumento molto significativo della spesa per il settore;
3) occorre inoltre considerare in termini di media annua, al fine di evitare un'interpretazione troppo rigida della norma, il numero minimo di 3 giornalisti dipendenti per i periodici e di 5 per i quotidiani, quale requisito per la percezione del contributo assegnato per favorire l'occupazione;
4) appare altresì necessario cancellare la disposizione che prevede la restituzione dei contributi percepiti in caso di soccombenza del soggetto percettore in sede giurisdizionale per violazione in materia previdenziale;
5) occorre inoltre ridurre il tetto di 50 milioni di copie finanziabili per i periodici rispetto al limite di un milione di copie previsto dalla normativa vigente;
6) occorre altresì prevedere, in tempo utile per la presentazione delle domande al Dipartimento per l'informazione dell'editoria, la concessione di particolari agevolazioni per l'emittenza radiofonica e televisiva locale e per i giornali italiani all'estero e per i giornali dei movimenti dei consumatori, dopo l'approvazione alla Camera dei Deputati, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3210 di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (il cosiddetto decreto legge «Milleproroghe»), convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, dell'emendamento che congela le provvidenze per questi specifici settori;
7) all'articolo 6 occorre uniformare la terminologia, dato che al comma 1 si usa la locuzione «accertamenti e approfondimenti», mentre al comma 2 si usa la locuzione «accertamenti e controlli»; occorre altresì esplicitare - come si fa, per simmetrica fattispecie, all'articolo 10, e come risulta dalla relazione illustrativa - che gli accertamenti riguardano, oltre che la documentazione presentata, anche l'attività delle imprese;
8) con riferimento all'articolo 14, al comma 6 appare necessario esplicitare la durata dei contratti di locazione finanziaria ai fini del riconoscimento del contributo in conto canoni ed indicare la durata del piano di ammortamento che deve essere sviluppato ai fini della determinazione del contributo stesso;
9) al comma 3 dell'articolo 17, in considerazione della previsione della sanzione ivi contenuta consistente nella revoca del beneficio, occorre indicare un termine univoco entro il quale deve essere inoltrata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

e con la seguente osservazione:
a) valuti il Governo l'opportunità di adottare iniziative affinché le agevolazioni previste siano estese anche ai quotidiani editi da partiti politici che, alla data del 31 dicembre 2005, facevano parte, come componente politica, del gruppo misto della Camera dei deputati.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria (Atto n. 183).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria (atto n. 183);
premesso che è necessario che il Parlamento proceda in tempi rapidi all'elaborazione e all'approvazione di una legge di riforma organica dell'Editoria, anche con un ampio confronto con le organizzazioni rappresentative del settore editoriale;
tenuto conto delle audizioni svolte dalla Commissione nelle sedute del 9, del 16 e del 23 febbraio 2010, nel corso delle quali sono intervenuti i principali attori del settore;
sottolineati positivamente gli interventi previsti dallo schema di decreto a favore della trasparenza e della semplificazione del settore come, ad esempio, l'introduzione di nuovi criteri di calcolo per i contributi; l'introduzione del criterio della vendita rapportato alla distribuzione anziché quello di tiratura, per evitare eccessi di copie stampate e, quindi, di contributi; la non considerazione ai fini della sussistenza del requisito di ammissione e del calcolo del contributo delle «vendite di blocco» a prezzi di comodo - che finivano per aumentare le tirature dei giornali -; le misure in favore dell'occupazione nel settore editoriale;
rilevato che occorre prevedere che le regole assegnate ai giornali di partito siano le stesse stabilite per tutti gli altri giornali ammessi ai contributi diretti;
sottolineato altresì che il tetto di 50 milioni di copie finanziabili per i periodici, rispetto al limite di un milione di copie previsto dalla normativa vigente, non appare congruo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) appare necessario ristabilire, non a titolo provvisorio, il cosiddetto «diritto soggettivo», cioè il diritto di ricevere il totale dei contributi diretti derivanti dal calcolo effettuato sulla base dei parametri previsti dalla normativa vigente, superando così l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che, nell'erogazione dei contributi diretti, si tenga conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore, che costituiscono limite di spesa;
2) appare altresì necessario ripristinare «il tetto» del 30 per cento dei ricavi della pubblicità rispetto ai costi dell'impresa;
3) occorre inoltre considerare in termini di media annua, al fine di evitare un'interpretazione troppo rigida della norma, il numero minimo di 3 giornalisti

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dipendenti per i periodici e di 5 per i quotidiani, quale requisito per la percezione del contributo assegnato per favorire l'occupazione;
4) appare altresì necessario cancellare la disposizione che prevede la restituzione dei contributi percepiti in caso di soccombenza del soggetto percettore in sede giurisdizionale per violazione in materia previdenziale;
5) occorre inoltre ridurre il tetto di 50 milioni di copie finanziabili per i periodici rispetto al limite di un milione di copie previsto dalla normativa vigente;
6) occorre altresì prevedere, in tempo utile per la presentazione delle domande al Dipartimento per l'informazione dell'editoria, la concessione di particolari agevolazioni per l'emittenza radiofonica e televisiva locale e per i giornali italiani all'estero e per i giornali dei movimenti dei consumatori, dopo l'approvazione alla Camera dei Deputati, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3210 di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (il cosiddetto decreto legge «Milleproroghe»), convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, dell'emendamento che ha soppresso le provvidenze per questi specifici settori;
7) all'articolo 6 occorre uniformare la terminologia, dato che al comma 1 si usa la locuzione «accertamenti e approfondimenti», mentre al comma 2 si usa la locuzione «accertamenti e controlli»; occorre altresì esplicitare - come si fa, per simmetrica fattispecie, all'articolo 10, e come risulta dalla relazione illustrativa - che gli accertamenti riguardano, oltre che la documentazione presentata, anche l'attività delle imprese;
8) con riferimento all'articolo 14, al comma 6 appare necessario esplicitare la durata dei contratti di locazione finanziaria ai fini del riconoscimento del contributo in conto canoni ed indicare la durata del piano di ammortamento che deve essere sviluppato ai fini della determinazione del contributo stesso;
9) al comma 3 dell'articolo 17, in considerazione della previsione della sanzione ivi contenuta consistente nella revoca del beneficio, occorre indicare un termine univoco entro il quale deve essere inoltrata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

e con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di adottare iniziative affinché le agevolazioni previste siano estese anche ai quotidiani editi da partiti politici che, alla data del 31 dicembre 2005, facevano parte, come componente politica, del gruppo misto della Camera dei deputati.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale (Nuovo testo unificato C. 1079 Bobba ed abbinate).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione);
esaminato per le parti di competenza il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1079 e abbinate recante «Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale»;
rilevato che il provvedimento riguarda la formazione e lo sviluppo professionale dei lavoratori;
sottolineato altresì che occorre conciliare le esigenze sottese al contratto di apprendistato con quelle relative all'obbligo di istruzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le parole «da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di formazione professionale»;
b) all'articolo 1, comma 1, lettera m), valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, in fine, le seguenti parole «fatto salvo l'obbligo d'istruzione».

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ALLEGATO 5

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale (Nuovo testo unificato C. 1079 Bobba ed abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione);
esaminato per le parti di competenza il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1079 e abbinate recante «Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale»;
rilevato che il provvedimento riguarda la formazione e lo sviluppo professionale dei lavoratori;
sottolineato altresì che occorre conciliare le esigenze sottese al contratto di apprendistato con quelle relative all'obbligo di istruzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1, appare necessario che la Commissione di merito sopprima le parole «da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di formazione professionale»;
2) all'articolo 1, comma 1, lettera m), appare necessario che la Commissione di merito aggiunga, in fine, le seguenti parole «fatto salvo l'obbligo d'istruzione»