CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 marzo 2010
294.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise (Atto n. 189).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise (Atto n. 189);
valutata positivamente la scelta di inserire nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche le norme relative ai tabacchi lavorati;
rilevato come le modifiche al predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 consentono di realizzare opportune precisazioni e specificazioni al contenuto di talune previsioni, aggiornando inoltre i riferimenti in esse contenuti;
sottolineata l'esigenza di recepire al più presto nell'ordinamento nazionale la direttiva 2008/118/CE, nonché di adottare in tempi rapidi i provvedimenti attuativi di rango secondario previsti dallo schema di decreto, al fine di consentire agli operatori ed alle amministrazioni interessate di conoscere le nuove previsioni in essa contenute e di adeguare conseguentemente le proprie prassi operative alle nuove norme;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di correggere i riferimenti, ivi contenuti, alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92, il quale è stato abrogato dall'articolo 186 del regolamento (CE) n. 450/2008;
b) con riferimento alla lettera d) dell'articolo 1 dello schema di decreto, la quale sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, recante la disciplina degli abbuoni di imposta per perdita irrimediabile o distruzione, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione, nel senso di specificare che, qualora la predetta perdita o distruzione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo è dovuta a reati di terzi, la procedura di riscossione dell'accisa e dell'imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse è sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile, e che, qualora non risulti il coinvolgimento del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo, riprendendo quanto già previsto in merito nell'attuale formulazione del terzo, quarto e quinto periodo del vigente comma 1 del predetto articolo 4, ed estendendo tali previsioni anche ai tabacchi lavorati;
c) con riferimento alla lettera f) dell'articolo 1 dello schema, che sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo n. 504, relativo alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, valuti il Governo se la nuova formulazione del comma 1, il quale non contempla più la norma secondo cui

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la circolazione di prodotti in regime di sospensione dell'accisa nello Stato e nel territorio dell'Unione europea deve avvenire solo tra depositi fiscali, non possa determinare alcuni rischi per l'erario, in particolare per quanto riguarda il settore dei tabacchi lavorati, nella misura in cui ciò consentisse il sorgere di un canale di distribuzione parallelo di tali prodotti, in contrasto con lo specifico regime che disciplina la distribuzione dei prodotti stessi, verificando pertanto l'opportunità di reintrodurre una previsione in merito;
d) con riferimento alla lettera r) dell'articolo 1 dello schema, la quale sostituisce l'articolo 15 del decreto legislativo n. 504, relativo alla disciplina della prescrizione del credito dell'amministrazione finanziaria per l'accisa, valuti il Governo l'opportunità di unificare, al comma 1, il termine di prescrizione decennale dei crediti concernenti le accise sui tabacchi lavorati con quello quinquennale previsto per i crediti concernenti le accise sugli altri prodotti, anche in considerazione del fatto che la rifusione nell'ambito del decreto legislativo n. 504 della disciplina concernente i tabacchi lavorati è finalizzata ad armonizzare complessivamente la normativa applicabile a tutti i prodotti soggetti ad accisa;
e) con riferimento all'articolo 2 dello schema, recante le disposizioni di natura carattere transitorio, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 2, che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi del nuovo sistema informatizzato di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE e di cui al regolamento (CE) n. 684/2009, per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa sia ancora consentito l'utilizzo del documento di accompagnamento cartaceo attualmente previsto, in luogo del documento amministrativo elettronico di cui alla nuova formulazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 504.