CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 febbraio 2010
279.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (Atto n. 169).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE in materia di esercizio delle attività televisive (atto n. 169);
considerato che:
la direttiva 2007/65/CE esclude dal proprio ambito l'attività di siti Internet nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale (considerando 18) e limita la definizione di servizio di media audiovisivo ai servizi che, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, hanno la finalità principale di fornire programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico (articolo 1 della direttiva 2007/65/CE);
lo schema di decreto legislativo mantiene, all'articolo 4, comma 1, lettera nn), un'autonoma definizione di autopromozione, che potrebbe risultare contraddittoria con l'inclusione della finalità di autopromozione nella definizione di pubblicità televisiva di cui alla precedente lettera ee); tale inclusione appare peraltro finalizzata a sanare in via definitiva l'oggetto delle procedure di infrazione della Commissione europea contro l'Italia n. 2007/2110, n. 2005/2240 e n. 2004/4303;
in base alla giurisprudenza comunitaria, ed in particolare alla sentenza della Corte di giustizia del 2 giugno 2005 nella causa C 89/94, i programmi trasmessi in pay per view risultano sottoposti all'applicazione della direttiva;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di riformulare la definizione di servizio di media audiovisivo di cui all'articolo 4 nel senso di precisare meglio che rientrano nella definizione di media audiovisivi unicamente i servizi veicolati attraverso siti Internet che presentino le caratteristiche di fornire programmi sulla base di un palinsesto ovvero di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore e quindi risultino riconducibili esclusivamente alla definizione di «servizio di media audiovisivo lineare» ovvero a quella di «servizio di media audiovisivo non lineare»;
b) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la lettera nn) del comma 1 dell'articolo 4;
c) valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 16 dello schema di decreto al fine di confermare, nella nuova formulazione dell'articolo 44 del Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo

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n. 177 del 2005), l'applicazione delle disposizioni in materia di promozione della distribuzione e della produzione di opere europee anche ai fornitori di programmi in pay per view;
d) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, all'articolo 17, la previsione di un'apposita autorizzazione da parte del Ministero dei trasporti e delle telecomunicazioni per la trasmissione live streaming e su Internet o web casting, ovvero di riformulare la disposizione in modo che risulti inequivoca l'esclusione delle fattispecie di siti Internetche non risultano riconducibili all'ambito di applicazione della direttiva 2007/65/CE.