ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari. Atto n. 185.
PARERE APPROVATO
La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,
rilevato che:
all'articolo 2, appare opportuno chiarire se, come sembra dal tenore della disposizione, gli iscritti nella sezione «esperti in gestione aziendale» possano amministrare anche beni diversi da quelli costituiti in azienda;
all'articolo 4, in considerazione della delicatezza e difficoltà dai compiti che l'amministratore giudiziario è chiamato a svolgere, appare opportuno prevedere un complessivo rafforzamento dei requisiti di onorabilità, in particolare escludendo l'iscrizione all'albo di coloro che abbiano conseguito la riabilitazione in seguito ad una sentenza di condanna;
all'articolo 4, comma 1, lettera d), andrebbe precisato che non possono essere iscritti all'Albo coloro che «hanno riportato sanzioni disciplinari»;
all'articolo 7, comma 4, appare opportuno precisare che i termini che vengono ridotti a tre anni sono i termini quinquennali, previsti dal comma 2, lettere a) e b) e dal comma 3, lettere a) e b), riferiti all'iscrizione all'Albo o all'esercizio della professione;
all'articolo 8, in considerazione dell'interesse della pubblica amministrazione a mantenere i compensi entro limiti accettabili al fine di evitare costi eccessivi a fronte dell'attività degli amministratori giudiziari, appare opportuno determinare i compensi in base ai minimi delle tariffe professionali;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di apportare al testo del provvedimento le precisazioni indicate in premessa.