CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 gennaio 2010
270.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Atto n. 150.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,
rilevato che:
l'istituto della «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali», nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 60 della legge n. 69 del 2009 nonché dei principi della direttiva 2008/52/CE, viene configurato, per determinate materie, come condizione di procedibilità del successivo eventuale giudizio;
al mediatore, in caso di mancato raggiungimento di un accordo amichevole, è attribuito il potere di formulare una proposta di mediazione: potere che - deve ritenersi - le parti implicitamente gli conferiscono nel momento stesso in cui instaurano il procedimento di mediazione;
la predetta proposta, in caso di fallimento della conciliazione, produrrà, nell'ambito del successivo eventuale giudizio, le rilevanti conseguenze in materia di spese processuali previste dall'articolo 13;
il sistema configurato dallo schema di decreto legislativo, pertanto, non può che reggersi su una figura di mediatore «forte»: dotato di solida preparazione, di competenze tecniche specialistiche nelle materie in relazione alle quali è chiamato ad operare, di requisiti che garantiscano il massimo grado di imparzialità; gli organismi di conciliazione, a loro volta, dovranno assicurare il massimo livello di serietà ed efficienza;
risulta quindi necessario che sia prevista direttamente dal decreto legislativo quantomeno una disciplina di principio relativa ai requisiti che garantiscano elevati livelli di formazione, competenza tecnica e imparzialità del mediatore, nonché la serietà e l'efficienza degli organismi di conciliazione;
l'articolo 4, comma 1, primo periodo, prevede che la domanda di mediazione sia presentata mediante il deposito di un'istanza presso un organismo di conciliazione, senza indicare alcun criterio di competenza territoriale; appare quindi necessario prevedere opportuni criteri di competenza territoriale al fine di scongiurare che la norma si presti a strumentalizzazioni che, in ipotesi, potrebbero rendere eccessivamente onerosa alla parte convenuta la partecipazione al procedimento di mediazione in un luogo molto distante dalla sua residenza o sede;
la competenza territoriale dell'organismo di conciliazione potrà essere determinata in ragione della presenza della sede dello stesso nell'ambito del distretto della Corte d'appello comprendente la circoscrizione del tribunale competente per la causa di merito;
l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, fa dipendere la litispendenza non dal deposito dell'istanza di mediazione ma dal fatto di un terzo, poiché per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione alle altre parti, effettuata dal responsabile dell'organismo ai sensi dell'articolo 8, comma 1;

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appare opportuno che anche il tempo della domanda sia determinato con riguardo al deposito dell'istanza;
l'articolo 4, comma 3, prevede a carico dell'avvocato un obbligo di informazione sanzionato con la nullità del contratto stipulato con l'assistito;
l'applicazione della sanzione della nullità e della relativa disciplina appaiono, nel caso di specie, inappropriate; al contrario, non sembrano sussistere ostacoli alla qualificazione del comportamento omissivo dell'avvocato in termini di illecito disciplinare;
l'articolo 5, comma 1, elenca le materie per le quali il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità rispetto all'azione giudiziaria, comprendendovi la materia dei «patti di famiglia»; tale materia si caratterizza non solo per la frequente intersezione di diritti disponibili e diritti indisponibili, ma anche per gli ambiti e confini ancora incerti nell'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza;
appare quindi opportuna una precisa indicazione dell'oggetto delle controversie, riconducibili alla predetta materia, che possono costituire oggetto di mediazione;
risulta inoltre necessario sopprimere il comma 7 dell'articolo 5, poiché non appare conferente configurare la mediazione come condizione di procedibilità rispetto al procedimento arbitrale, che è procedimento privato, per sua natura celere e dotato di attitudine alla conciliazione;
all'articolo 8, appare opportuno disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una parte alla mediazione, anche con riferimento all'articolo 116 del codice di proceduta civile;
la disciplina del dovere di riservatezza di cui all'articolo 9, potrebbe essere completata con la previsione dell'obbligo del mediatore di restituire alle parti la documentazione dalle stesse redatta o prodotta nel corso del procedimento medesimo; tale previsione risulterebbe tra l'altro prodromica e strumentale in ordine al rispetto del divieto di utilizzazione in giudizio delle dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, previsto dall'articolo 10;
all'articolo 10, in considerazione della ratio della disposizione medesima, che è quella di impedire che le dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione siano successivamente riversate nel giudizio, occorre valutare la possibilità di prevedere che sulle predette dichiarazioni e informazioni non sia ammessa, oltre alla prova testimoniale, anche il giuramento decisorio;
appare altresì opportuno valutare la possibilità di prevedere che la conciliazione conclusa dagli organismi di conciliazione predisposti in base agli articoli 18 e 19, nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, producano gli effetti di cui all'articolo 2113 del codice civile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia prevista direttamente dal decreto legislativo una disciplina di principio relativa ai requisiti che garantiscano elevati livelli di formazione, competenza tecnica e imparzialità del mediatore, nonché la serietà e l'efficienza dell'organismo di conciliazione;
2) all'articolo 4, comma 1, sia previsto che la competenza territoriale dell'organismo di conciliazione sia determinata in ragione della presenza della sede dello stesso nell'ambito del distretto della Corte d'appello comprendente la circoscrizione del tribunale competente per la causa di merito;

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3) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, siano soppresse le parole «a pena di nullità del contratto concluso con l'assistito»;
4) sia soppresso il comma 7 dell'articolo 5;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 4, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la litispendenza si produca dal momento del deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo di conciliazione;
b) all'articolo 5, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di precisare l'oggetto della materia «patti di famiglia»;
c) all'articolo 8, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una parte alla mediazione, anche con riferimento all'articolo 116 del codice di proceduta civile;
d) all'articolo 9, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il mediatore, concluso il procedimento di mediazione, sia tenuto a restituire alle parti la documentazione dalle stesse redatta o prodotta;
e) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'inammissibilità anche del giuramento decisorio;
f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la conciliazione conclusa dagli organismi di conciliazione predisposti in base agli articoli 18 e 19, nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, producano gli effetti di cui all'articolo 2113 del codice civile.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Atto n. 150.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DELL'ONOREVOLE CAPANO

La II Commissione,
considerato che:
il procedimento su mediazione e conciliazione è stato oggetto di riflessione della dottrina nonché del Consiglio Nazionale Forense e di altre organizzazioni dell'avvocatura o di operatori della giustizia come gli osservatori sulla giustizia civile, e di esse si terrà conto nel presente parere.
Occorre però rilevare che la conciliazione e la mediazione non sono termini omogenei e si riferiscono ad un approccio del tutto diverso. Infatti, mentre la conciliazione è il risultato positivo di un processo che seleziona gli interessi contrapposti pervenendo ad un minimo comune denominatore, la mediazione è tutt'affatto diversa, poiché essa tende a ricostruire una relazione tra le parti e da detta relazione dovrà scaturire la soluzione del conflitto.
La mediazione, pertanto, non si pone l'obbiettivo di risolvere un conflitto, ma di aiutare le parti a trovare un linguaggio comune che le aiuti a risolverlo tra loro.
L'articolo 1 dello schema del decreto legislativo usa alla lettera a) il termine mediazione per connotare la procedura e alla lettera b) il termine conciliazione per connotare il risultato positivo della mediazione stessa.
Evidentemente questa differenziazione non è sufficiente a dar conto della diversità concettuale prima rilevata; tuttavia, assumendo tale differenza è evidente che l'istituto della mediazione viene così immediatamente finalizzato alla conciliazione e, in caso di suo fallimento, è destinata ad entrare nel processo e ad incidere sul suo esito anche relativamente al regolamento delle spese processuali. Come ammoniscono gli studiosi di questa esperienza, tuttavia, condizione di efficacia della mediazione è che essa lasci libere le parti di pervenire ad una soluzione del conflitto e non li obblighi a farlo prevedendo conseguenze punitive per il caso che ad essa non si pervenga.
La consapevolezza della particolarità dell'istituto è certamente avvertita nella legge delega, laddove indica tra i principi e criteri direttivi il «prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione»: la lettera r) della medesima norma indica il «prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni».
Lo schema di decreto applica i criteri o principi direttivi appena riferiti all'articolo 3 comma 2, il quale stabilisce che il regolamento di ciascun organismo deve garantire modalità di nomina del mediatore che ne assicurino l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Inoltre il capo terzo dello schema, dedicato agli organismi di conciliazione (qui le vecchie abitudini linguistiche tradiscono il legislatore, che avrebbe dovuto parlare di organismi di

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mediazione) si preoccupa della professionalità dei singoli mediatori, richiedendo garanzie di serietà ed efficienza agli enti, pubblici o privati che intendano costituire gli organismi (articolo 14, comma 1), l'iscrizione in apposito registro e la vigilanza sul medesimo operata dal Ministero della Giustizia, i requisiti di qualificazione professionale del mediatore da stabilire con decreto ministeriale, la previsione di un albo dei formatori presso lo stesso ministero (articolo 14 comma 5).
Tuttavia è qui da osservare che in virtù della delega il decreto avrebbe dovuto stabilire i criteri di qualificazione professionale del mediatore e non già inviarli ad un decreto ministeriale, consentendo alla Commissione la valutazione in concreto di tali requisiti in una situazione in cui in generale non è prevista una regolamentazione di questa qualificazione e spesso l'acquisizione del titolo è consentita con la frequentazione di corsi di pochi mesi e privi di un controllo pubblico dall'efficacia formativa, così come accade per la qualificazione dei cosiddetti mediatori familiari.
Un rigoroso controllo del meccanismo formativo si palesa ancor più necessario laddove la mediazione assume carattere di obbligatorietà e di condizione di procedibilità dell'azione e peraltro è destinata a trovare ingresso nel processo, con la previsione della formulazione e successiva acquisizione al processo della proposta del mediatore in caso di esito negativo della procedura.
Ben vero che, come inopportunamente stabilisce l'articolo 11, comma 1, quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore formula una proposta di conciliazione dopo aver informato le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 6, comma 1.
Ma questa è una norma estremamente criticabile. Essa snatura il concetto stesso di mediazione. La proposta di un accordo può venire da un mediatore nel corso della procedura, ma non dopo che essa ha dato esito negativo. Obbligare il mediatore a produrre una proposta a questo stadio avvicina la sua figura a quella del giudice, visto che non è prevista almeno la concorde richiesta delle parti a riportarla entro la procedura di mediazione. Oltretutto questa previsione è tanto più criticabile se si va a guardare il suo effetto sul processo ai sensi dell'articolo 13. Questa norma prevede che la proposta «solitaria» determini la totale eccezione al principio della soccombenza in materia di spese. Con una forte tentazione per il giudice di adeguarvisi, per punire la parte che non gli ha risparmiato la fatica di fare il processo e di decidere. A meno che il mediatore si guardi bene da uno studio approfondito della controversia, una volta constatato che tra le parti non si è raggiunto l'accordo, ma si limiti a tener conto degli elementi sorti nei colloqui tra le parti e faccia una proposta con un contenuto fortemente transattivo.
È proprio l'obbligatorietà la caratteristica che lascia più perplessi, quindi, anche perché essa non era prevista dalla legge delega. Anzi, l'articolo 60, comma 3, lettera c) della legge 69, nell'enunciare i principi e criteri direttivi, parla di disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. La normativa comunitaria non indirizza verso ipotesi di tentativi obbligatori, lasciando libera la scelta al legislatore nazionale, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 52/2008. Il tentativo di conciliazione societaria, cui si riferisce la norma appena richiamata, è facoltativo.
Non sembra dunque campato in aria il dubbio di uno sconfinamento dalla delega con conseguente esposizione del primo comma dell'articolo 5, una volta definitivamente approvato, ad una declaratoria di illegittimità costituzionale.
Ovviamente la speranza del legislatore è di ottenere una forte diminuzione del contenzioso ordinario grazie all'esito positivo in una percentuale rilevante delle controversie portate in mediazione a pena di improcedibilità della domanda, come dispone il primo comma dell'articolo 5. E infatti il Ministro della Giustizia ha presentato lo schema di decreto come «l'introduzione

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di un nuovo istituto giuridico finalizzato alla deflazione del sistema giudiziario italiano».
Peraltro l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione nel processo del lavoro ha portato ad un esito talmente negativo che questo governo con il ddl 1441-quater ha eliminato questa obbligatorietà.
A tale riguardo si consideri che l'esito negativo si è prodotto nonostante che per detto tentativo siano stati impiegate le risorse umane e le competenze delle Direzioni regionali del lavoro, evitando che i costi fossero a carico delle parti, mentre nelle odierne previsioni i costi della procedura di mediazione sono interamente a carico della stesse.
Non hanno avuto sorte migliore le procedure conciliative obbligatorie. Se si considera che circa un milione l'anno di controversie dovranno passare per il filtro della mediazione, almeno se dobbiamo credere alla relazione tecnico-fiscale; se si considera che molte di queste controversie avranno una tipologia molto più complessa rispetto alle cause di lavoro; se si considera altresì che molti esistenti organismi di conciliazione - a cominciare da quelli delle Camere di commercio, specializzati solo nelle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori - sono prive della necessaria organizzazione e competenza; se si considera infine che i 18 mesi previsti dall'articolo 24 per l'efficacia delle norme relative alla mediazione obbligatoria sono pochi per preparare in modo adeguato le molte migliaia di conciliatori per i nuovi organismi «deputati a gestire il procedimento di mediazione» ai sensi dell'articolo 16: non è azzardato prevedere che tantissimi processi vedranno soltanto aumentare di quattro mesi la loro durata.
Peraltro, si poteva forse immaginare un meccanismo di riduzione del danno. Prima di tutto occorreva mettere a regime la disciplina soltanto dopo che i nuovi organismi di conciliazione fossero istituiti, al termine di un congruo periodo di tempo necessario per la formazione dei conciliatori.
Come osserva il Prof. Sergio Chiarloni, componente del comitato scientifico del CNF in «Prime riflessioni sullo schema di decreto legislativo di attuazione della delega in materia di mediazione»: «l'effetto di deflazione sul processo ordinario sarà trascurabile. In regime di tentativo obbligatorio non si può capire se almeno una delle parti ha disponibilità alla conciliazione o se invece il procedimento di mediazione viene attivato solo per adempiere al comando legislativo. Né si può fare a meno di prendere in considerazione gli interessi e i possibili atteggiamenti delle parti. Sovente la controversia civile vede una parte (di solito il futuro convenuto) interessata a speculare sulle durate processuali. Sovente appariranno sulla scena convenuti interessati a tirare in lungo la procedura di mediazione e a tenere l'atteggiamento opportuno per ottenere questo risultato. Senza contare poi che i quattro mesi preveduti dall'articolo 6 potranno incoraggiare i violatori più scaltri dei diritti dell'avversario a farsi attori in accertamento negativo, magari scegliendo un organismo lontano e scomodo da raggiungere, nella speranza che la controparte preferisca non presentarsi. Il che offre il destro per osservare che non aver legato la scelta dell'organismo di conciliazione alla competenza dell'organo giurisdizionale può prestarsi ad abusi. Senza contare l'eventualità che i diversi organismi sparsi sul territorio vengano investiti delle procedure di mediazione secondo quantità irrazionalmente disomogenee, con eccessiva concentrazione presso alcuni, a danno di altri.
Con riferimento ai tentativi di mediazione che si riuscirà ad esperire nei termini sono poi da tenere in conto i possibili atteggiamenti dei mediatori. L'enorme numero di procedimenti potrà indurli ad un atteggiamento di resa burocratica senza un particolare impegno a procurare la conciliazione.
Il loro compenso è comunque garantito, anche se la conciliazione non riesce. È vero che non si avrà la maggiorazione (massima del 25 per cento) per il caso di successo della mediazione e che anzi si andrà incontro ad una riduzione ai sensi dell'articolo 17 lettera d) per i casi di mediazione obbligatoria. Ma, dal punto di

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vista dei redditi del conciliatore, meglio dieci conciliazioni non riuscite, perché il procedimento di mediazione si è svolto in maniera affrettata e senza il necessario approfondimento dei termini della controversia, piuttosto che una mediazione riuscita grazie a tutto l'impegno necessario per ottenere il risultato. Né si obietti che va incontro a responsabilità professionale il mediatore che non studia a fondo le carte, non approfondisce i problemi nelle controversie complesse anche attraverso i colloqui separati con le parti e non si fa assistere, quando opportuno, da esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali secondo la previsione dell'articolo 8 comma 4.
Se così operasse la procedura non potrebbe esaurirsi nei quattro mesi allo spirare dei quali viene meno la causa di improcedibilità (come risulta indirettamente dal comma 1 dell'articolo 5 quarto periodo, ai cui sensi «il giudice, ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1»).
Nello stesso senso ed ancor più puntuali le osservazioni fatte pervenire alla Commissione dal Consiglio Nazionale Forense che qui si riportano.
L'articolato presenta aspetti da condividere e profili che sembrano necessitare ulteriori riflessioni.
Sono da condividere le disposizioni che prevedono l'istituzione di organismi per lo svolgimento della mediazione, nonché quelle che disciplinano il procedimento, i doveri e gli obblighi dei mediatori, l'efficacia della conciliazione e così via (capo III della bozza in esame).
Alcune norme, al contrario, abbisognano di essere chiarite o appaiono superflue. Così, ad esempio, circa la disciplina transitoria, è necessario mettere a fuoco i rapporti tra gli organismi di conciliazione per le controversie societarie e quelli di nuova istituzione (articolo 23); appare, poi, inopportuna la previsione specifica in materia di mediazione di classe, in quanto la soluzione è già ricavabile dalle previsioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo (articolo 15).
Altre disposizioni, invece, debbono essere ripensate in quanto non sono chiari i criteri informatori delle stesse. Si pensi, ad esempio, alla previsione delle controversie sottoposte alla conciliazione obbligatoria di cui all'articolo 5, la cui individuazione presenta caratteri di contraddittorietà e di irragionevolezza in quanto non parametrata sulle caratteristiche intrinseche della lite, da ritenersi, al contrario, privilegiate ai fini della conciliazione; od anche all'articolo 13 in tema di spese processuali, di cui si propone la soppressione e la sostituzione con una norma di rinvio alle disposizioni del codice di rito, come modificate dalla legge n. 69/2009 con particolare riferimento all'articolo 91, comma 1, seconda parte del codice di procedura civile.
Va, poi, evidenziato con nettezza che vi sono disposizioni che richiedono modifiche radicali, perché non in linea con i principi generali. Tra queste si segnalano:
a) l'articolo 4, comma 3 il quale sanziona con la nullità il contratto concluso tra il professionista e l'assistito per il caso in cui manchi l'informazione preventiva e per iscritto circa la possibilità di ricorrere alla mediazione, l'utilizzo della categoria della nullità, infatti, non è in linea con le figure di patologia del contratto che le norme generali colpiscono con tale sanzione (da segnalare anche, su questo tema l'opportunità di prevedere l'obbligo di informazione prima della proposizione della domanda giudiziale e non in occasione del primo incontro con l'assistito);
b) il combinato disposto degli articoli 4 e 5, comma 6 che sembra individuare una disciplina non coerente circa la determinazione della litispendenza e la produzione degli effetti sostanziali della domanda; è da auspicare a tale riguardo un sistema che ne rimetta la produzione alla parte prescindendo dall'attività e, dunque, dall'eventuale inerzia di terzi;
c) l'articolo 11 laddove prevede l'obbligo per i mediatori di formulare una

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proposta di conciliazione alla cui mancata adesione sono ricollegati gli effetti di cui all'articolo 13 in assenza di accordo delle parti; tale sistema rischia di mettere in crisi il concetto stesso di mediazione e preclude possibili esiti positivi della stessa, per cui la proposta è da ancorare rigorosamente ad una richiesta concorde di tutte le parti interessate;
d) in ordine ai procedimenti esclusi dall'obbligo di mediazione, l'articolo 4, comma 3, deve essere razionalizzato, escludendo che il tentativo di conciliazione possa inserirsi nel corso del procedimento provocando rallentamenti dello stesso e possibili lesioni al diritto delle parti ad una tutela celere ed effettiva;
e) deve essere soppresso l'articolo 4, comma 7, laddove prevede il tentativo di conciliazione obbligatoria nei procedimenti davanti agli arbitri; a tacer d'altro, tale disposizione è incompatibile con la natura e la funzione del giudizio arbitrale come forma di giurisdizione privata scelta dalle parti per la risoluzione delle loro controversie.

Va osservato poi che la mancata individuazione dei criteri di competenza per l'individuazione dell'ufficio di mediazione competente espone a gravi rischi anche per eventuali strumentalizzazioni prescegliendo luoghi che rendono più difficile l'esercizio del diritto per la controparte.
Infine, si sottolinea che la particolarità delle discipline assoggettate alla conciliazione obbligatoria impone peraltro di prevedere l'obbligatorietà dell'assistenza legale nei limiti di valore di cui all'articolo 82 del codice di procedura civile, soprattutto in relazione alla previsione di ingresso dei risultati della mediazione nel processo attraverso la proposta del mediatore a seguito del fallimento della conciliazione.
L'assistenza tecnica, peraltro, si impone anche in relazione alla disciplina sull'utilizzabilità delle dichiarazioni e informazioni assunte nel procedimento di mediazione. Solo una copertura qualificata, infatti, può garantire che dette dichiarazioni e informazioni e le modalità della loro assunzione possano non pregiudicare i diritti anche processuali delle parti,

esprime:

PARERE CONTRARIO

«Capano, Ferranti, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro».

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Atto n. 150.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DELL'ONOREVOLE VIETTI

La Commissione II,
esaminato lo Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (atto n. 150);
premesso che:
risulta positiva l'introduzione in ambito civile più ampio rispetto alle attuali previsioni settoriali, di procedimenti di conciliazione che consentano alle parti di realizzare rapidamente i loro interessi e, al contempo, di ristabilire una relazione duratura in grado di porre fine stabilmente al conflitto;
di fronte al radicato e generale malfunzionamento del sistema giurisdizionale, di cui tuttavia va ribadita la centralità, può - in determinate ipotesi - rispondere agli interessi del cittadino risolvere la propria controversia accedendo alla mediazione;
la procedura conciliativa non può risolversi in una mera formalità, ma deve avere caratteristiche, soggettive ed oggettive, che garantiscano la possibilità di un suo proficuo esperimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sopprimere l'obbligo di mediazione, nelle materie previste dall'articolo 5, nel procedimento davanti agli arbitri, atteso che si tratta di procedimento privato, già di per sé dotato di celerità e di attitudine alla conciliazione;
2) introdurre all'articolo 4 regole che disciplinino la competenza territoriale, al fine di evitare strumentali individuazioni dell'organo di mediazione,
3) modificare l'articolo 20 dello schema di decreto, onde rendere effettivo il riconosciuto credito di imposta (nei limiti di 500 euro), senza proporzionarlo alle risorse finanziarie stanziate dal Ministero della giustizia;
4) individuare chiari principi per garantire una seria formazione dei conciliatori, la parità di accesso a tutti coloro in possesso dei prescritti requisiti, assoluta trasparenza nei criteri di assegnazione e distribuzione degli incarichi, tassative ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità tra coloro che ricoprono o hanno ricoperto incarico di mediatori in detti organismi di conciliazione e la carica e/o l'elezione a consigliere dell'ordine;
5) assicurare piena imparzialità allorché i suddetti organismi vengano interessati per controversie tra professionisti e cliente, in ossequio al principio di neutralità

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previsto dal comma 3, lettera r), dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
6) introdurre, anche solo per un periodo transitorio, l'obbligatorietà della difesa tecnica nei procedimenti di mediazione, al fine di favorire la capillare diffusione della cultura della conciliazione, soprattutto tenuto conto della positiva esperienza in tal senso maturata in altri paesi dove l'istituto è da tempo fortemente radicato;
7) individuare in modo compiuto gli aspetti organizzativi e il reperimento delle necessarie risorse.
«Vietti, Rao, Ria».

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ALLEGATO 4

DL 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (C. 3084 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 e per i quali non è consentita una ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.»
1. 200.Governo.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari nonché i giudici onorari presso i tribunali peri minorenni, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati, a far data dal 1o gennaio 2010, nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.
1. 5.Zaccaria.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Alla legge 18 maggio 1973, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, le parole: «dodici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «trentacinque per cento»;
b) all'articolo 2, il secondo comma è abrogato.
1. 1.Antonio Pepe.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere ulteriormente conformati nell'esercizio delle rispettive funzioni per un periodo di ulteriori due anni dopo il termine dell'incarico, in attesa della riforma organica della magistratura onoraria, che garantisca la continuità dell'incarico per l'ufficio del giudice di pace.»
1. 100.Zeller, Brugger.

Pag. 60

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis - (Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160). - Al comma 11 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
1. 01.Torrisi.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. Per le esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, tenuti all'osservanza dei principi costituzionali della proporzionale e del bilinguismo, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anche anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.
1. 02.Zeller, Brugger.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 1.Vietti, Rao, Ria.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è abrogato.
3. 13.Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche al Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati).

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile, n. 160 è sostituito dal seguente:
2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali se non hanno prima svolto, per almeno un anno continuativamente, un ulteriore periodo dì tirocinio mirato nella specifica funzione. Essi, in nessun caso, possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.
3. 12.Vietti, Rao, Ria.

Sostituirlo con il seguente:
Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160 le parole «requirenti» sono soppresse.
3. 20.Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160, aggiungere in fine le seguenti parole: «ad eccezione degli uffici di procura della repubblica».
3. 19.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160, aggiungere in fine le seguenti parole «Si può tuttavia assegnare ai posti sopra indicati, in deroga a quanto prima

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disposto, magistrati di prima nomina nel caso in cui il bando per la copertura di posti nelle funzioni monocratiche sia andato deserto, ovvero nella misura in cui ciò sia avvenuto. Se tuttavia restano ancora posti scoperti si provvede a norma delle disposizioni seguenti.
3. 15.Di Pietro, Palomba.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Fino al 31 dicembre 2011, per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, anche in deroga al divieto di passaggio di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, sia all'interno dello stesso distretto che di altri distretti della stessa regione, il Consiglio superiore della magistratura provvede, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati, prioritariamente dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o che , comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Quindi, ove permangano esigenze di dar corso al trasferimento d'ufficio, i magistrati interessati devono essere individuati in base al criterio della m,minore anzianità di ruolo, il trasferimento d'ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. 11 trasferimento d'ufficio in assenza di disponibilità o di consenso, di cui al presente articolo, può essere disposto in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, sia all'intero dello stesso distretto che all'interno di altri distretti della stessa regione come previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. In ogni caso il trasferimento non può essere disposto per magistrati già in servizio presso altre sedi disagiate. Il trasferimento di ufficio, in assenza di disponibilità o di consenso, di cui al presente articolo, ove comporti il passaggio di funzioni, non richiese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, cinque anni di servizio continuativo nelle funzioni esercitate e non si computa nel numero massimo delle volte per le quali è consentito tale passaggio ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 13.
3. 2. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 1, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2011.

Conseguentemente dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. 1.

Al decreto legislativo n. 160 del 2006, articolo 13 sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

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Conseguentemente dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al decreto legislativo n. 106 del 20 febbraio del 2006, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 3-bis.
(Prerogative del procuratore della Repubblica in tema di azione penale).

1. Gli atti di esercizio dell'azione penale compiuti, nei procedimenti per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, da magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione di professionalità devono essere assertati per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegato ai sensi dell'articolo 1 comma 4.
2. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto di cui al comma 1 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.
3. 3. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 1, dopo le parole: consenso al trasferimento aggiungere le seguenti parole: anche in deroga al divieto di passaggio, di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n, 160, da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, all'interno di altri distretti della stessa regione,.
3. 1. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 1 le parole da: nei limiti fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: in deroga alla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del D.Lgs del 5 aprile 2006, n. 160, all'assegnazione agli uffici di procura della repubblica di magistrati di prima nomina, vincitori di concorso ed immessi nel ruolo organico della magistratura al termine del tirocinio, anche se non hanno ancora superato la prima valutazione di professionalità.
3. 18.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo le parole: con il trasferimento d'ufficio dei magistrati aggiungere le seguenti: al termine del tirocinio o.
3. 14.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: Il trasferimento d'ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio.

Conseguentemente al comma 8 aggiungere il seguente periodo: Nel caso di trasferimento d'ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998 n. 133 è ridotta ad un quarto di quanto previsto dal medesimo articolo.
3. 8.Contento.

Al comma 1, terzo periodo dopo le parole: esclusivamente in sedi disagiate che distano aggiungere la seguente: non.
3. 16.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 17.Di Pietro, Palomba.

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Al comma 1, all'ultimo periodo sopprimere le seguenti parole: all'interno di altri distretti della stessa regione.
3. 9.Contento.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché in deroga agli altri divieti previsti dai medesimi commi.
3. 11.Contento.

Al comma 2 premettere le seguenti parole: Fuori dei casi di trasferimento con disponibilità o consenso.

Conseguentemente sopprimere la lettera b).
3. 4.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 2 inserire la seguente lettera:
e) magistrati di sorveglianza.
3. 7.Torrisi.

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: distretti limitrofi o.
3. 6.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per la Sardegna si considerano limitrofe le Regioni Liguria, Toscana, Piemonte, Emilia Romagna; per la Sicilia si considerano limitrofe le Regioni Campania, Veneto e Lombardia; per la Calabria si considerano limitrofe oltre la Sicilia, il Lazio, la Puglia e le Marche e il Molise.
3. 5.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 5 dopo la parola: Palermo inserire le seguenti: per il distretto di Palermo si considera limitrofo il distretto di Cagliari;

Conseguentemente dopo la parola: Catania inserire le seguenti: per il distretto di Catania si considera limitrofo il distretto di Reggio Calabria.

Conseguentemente sostituire le parole: per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria con le seguenti: per la Sicilia si considerano limitrofe le regioni Calabria e Sardegna.
3. 10.Contento.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Articolo 9-bis. (Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio). 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 ad una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.

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2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità, con provvedimento motivato il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura»;
b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione» sono soppresse;
3. 0100.Governo.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240).

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.
1-ter. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica sul sito internet del Ministero della giustizia».

Art. 3-ter.
(Formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi).

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado;».

2. Nel titolo III, dopo il capo II è inserito il seguente:

Capo II-bis.
CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

Art. 26-bis.
(Oggetto)
.

1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.
2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, formula per ciascun partecipante una valutazione di idoneità al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.

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3. La valutazione è comunicata al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.
4. La valutazione positiva di idoneità conserva validità per cinque anni.
5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione».

Art. 3-quater.
(Modifica della legge 24 marzo 1958, n. 195).

1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «, esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture,» sono soppresse;
b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Il Ministro della giustizia, nell'atto del concerto, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi».
3. 0300.Governo.

ART. 4.

Al comma 1 dopo le parole: pubblica amministrazione e l'innovazione aggiungere le seguenti: acquisito il parere del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio Superiore della Magistratura,.
4. 1.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 1 sostituire la parola: sessanta con la seguente: centottanta.
4. 2.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino all'adozione con le seguenti: fino all'entrata in vigore.

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Fino all'adozione con le seguenti parole: Fino all'entrata in vigore.
4. 7.Zaccaria.

Al comma 2 sopprimere le parole:, nei casi consentiti,.
*4. 3.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nei casi consentiti.
*4. 100.Governo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse con le seguenti: dei predetti decreti, le notificazioni e comunicazioni.
4. 200.Governo.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: Allo stesso modo si procede sono inserite le seguenti: per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e.
4. 106.Governo.

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Al comma 3, lettera a), capoverso comma 2, dopo le parole: avvocati interessati aggiungere le seguenti: il Consiglio Superiore della Magistratura,.
4. 4.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 5, primo periodo, le parole: all'Allegato n. 6 sono sostituite dalle seguenti: agli Allegati n. 6 e n. 7.
4. 105.Governo.

Al comma 5, secondo periodo, è aggiunta in fine la seguente frase: limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.
4. 110.Governo.

Al comma 8, lettera d), capoverso «Art. 149-bis», primo comma, sostituire le parole: Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi con le seguenti: La notificazione è eseguita.

Conseguentemente al medesimo capoverso, secondo comma sopprimere le parole: Se procede ai sensi del primo comma.
4. 30.Contento.

Al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
e) all'articolo 530, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.
In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490 secondo comma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.»;
f) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Il Commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo.»;
g) all'articolo 540 il primo comma è soppresso.
h) all'articolo 569, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.»;
i) all'articolo 591-bis, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo:
«Si applica l'articolo 569 quarto comma.»;
4. 112.Governo.

Dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile» sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 169-ter è aggiunto il seguente:
«Art. 169-quater. Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto - Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.»;
b) l'articolo 173-quinquies è sostituito dal seguente:
«Art. 173-quinquies. Ulteriori modalità di presentazione delle offerte di acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo. - Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo

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569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta di acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.
Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma»;
c) dopo l'articolo 161-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 161-ter. Vendite con modalità telematiche - Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili ed immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice di procedura civile, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.
Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica.»;
d) dopo l'articolo 169-ter è inserito il seguente:
Art. 169-quater. Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite - I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale ed all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita.».
8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che individua le regole tecnicooperative per lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche previsto dall'articolo 161-quater del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile», introdotto dal presente decreto, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto.
4. 113.Governo.

Sopprimere il comma 10.
4. 5.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 11, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. 6.Zaccaria.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modificazioni, devono essere interpretate nel senso che re medesime non precludono alle parti di valersi, in alternativa al particolare tipo di arbitrato societario da esse previsto, di clausole compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato irrituale.
4. 01.Cassinelli.

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Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis.

Il punto 3), della lettera c), del comma 212, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è soppresso.
4. 02.Cassinelli.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modificazioni, devono essere interpretate nel senso che le medesime non precludono alle parti di valersi, in alternativa al particolare tipo di arbitrato societario da esse previsto di clausole compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato libero.
4. 03.Cassinelli.

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 dicembre 2012».
4. 05.Governo.