CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 dicembre 2009
261.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02004 Capitanio Santolini: Iniziative a tutela dei minori dal rischio del gioco d'azzardo, delle scommesse e delle lotterie.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in esame l'Onorevole interrogante chiede di promuovere iniziative per preservare i minori dal rischio del gioco d'azzardo, scommesse, lotterie anche on line, al fine di estendere il divieto previsto dall'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) anche a queste attività.
In proposito, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha fatto presente che i pericoli insiti nel gioco, che possono tradursi in patologie quali la dipendenza o in fenomeni di partecipazione anche da parte di soggetti minorenni, sono noti e caratterizzano l'azione istituzionale della stessa Amministrazione finalizzata non solo a contrastare il gioco illegale clandestino, secondo le diverse modalità previste dal legislatore ma, nell'ambito del gioco lecito, a garantire la massima trasparenza delle attività poste in essere, la chiarezza delle regole nei confronti dei giocatori e dell'intera collettività ed altresì la ricerca degli strumenti idonei ad eliminare, o quantomeno ridurre, i pericoli suddetti.
Relativamente alla tutela dei minori, l'attenzione del legislatore si esplica in ambito penale, com'è noto, con la previsione di una aggravante di pena per colui che, nel commettere il reato di gioco d'azzardo, consente la partecipazione di soggetto minore di anni 18 (articolo 719 del codice penale).
La grande preoccupazione del legislatore di non esporre ad alcun rischio il minore ha portato, in ambito civilistico, ad individuare espressamente le eccezioni alla regola generale dell'incapacità prevista dall'articolo 2 del codice civile, riconoscendo valore alle manifestazioni di volontà del minore esclusivamente nelle ipotesi espressamente stabilite e disciplinate (ad esempio, l'articolo 2, 2o comma, del codice civile, l'articolo 84 del codice civile, l'articolo 273 del codice civile, l'articolo 390 del codice civile).
Dalla predetta regola generale discende che il minore degli anni 18 non può concludere validamente un qualsiasi contratto di gioco, ancorché garantito dallo Stato, in quanto non è in grado di comprendere, valutare appieno ed accettare le clausole contrattuali e le conseguenze che ne discendono sulla sua sfera giuridica e psichica, non essendo in possesso della piena capacità d'agire.
Il legislatore in alcuni casi ha, peraltro, ritenuto necessario ribadire tale regola prevedendo espressamente, per talune fattispecie, il divieto per il minore di giocare, come nel caso degli apparecchi e congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 del TULPS o come per il gioco del bingo, con apposita disposizione che esclude sia l'ingresso, sia la permanenza dei minori nelle sale, prescrivendo la richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento ai fini del rispetto del divieto (articolo 3, comma 1, Decreto direttoriale 18 gennaio 2007).
Con riferimento all'esercizio e alla raccolta a distanza dei giochi leciti, inoltre, la legge Comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88), all'articolo 24, comma 17, lettera e), ha stabilito, per i soggetti che intendono divenire concessionari, l'assunzione dell'obbligo di adottare, o mettere a

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disposizione, strumenti ed accorgimenti per l'esclusione dell'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario stesso.
I casi sopra riportati, ad avviso dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), rappresentano esplicite previsioni in cui il legislatore ha inteso solo rimarcare il divieto generale di partecipazione al giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro, ai soggetti minori di età, divieto che mantiene comunque piena validità, anche se non richiamato espressamente per tutte le varie tipologie di giochi.
I limiti e i divieti fissati dal legislatore non risultano, tuttavia, sempre sufficienti ad escludere la partecipazione del minore ai giochi che il mercato illegale offre; conseguentemente, la delicatezza della materia impone di porre in essere ulteriori iniziative, da perseguire in modo coerente, atte a proteggere il minore da futuri rischi di dipendenza e a contenerne la propensione al gioco.
In quest'ottica, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, già in passato, ha adottato alcune iniziative, sia attraverso interventi sui concessionari, sollecitandone ed indirizzandone l'azione verso la massima tutela dei minori anche attraverso la previsione di specifiche responsabilità nascenti dal mancato rispetto del divieto di gioco da parte di tali soggetti, sia avviando specifiche iniziative dedicate ai giovani quali, da ultimo, nel biennio 2005-2006, «AAMS per i giovani e lo sport» e il progetto «Il gioco fa scuola», finalizzate a dare informazione sul divieto di gioco al di sotto della maggiore età e sui rischi connessi al gioco patologico e sviluppando, nel contempo, una campagna capillare di comunicazione denominata «Gioco Sicuro», mirante a creare, nel nostro Paese, una cultura del gioco responsabile.
In una prospettiva di continuità e di rafforzamento del messaggio istituzionale che individua l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato quale soggetto promotore del gioco legale e responsabile, volto a sostenere ed educare in particolare gli adolescenti, l'AAMS ha, inoltre, definito un vasto ed articolato progetto, denominato «Giovani e Gioco» rivolto agli studenti delle classi terza, quarta e quinta della scuola secondaria di secondo grado, finalizzato a prevenire e contrastare l'insorgere di possibili fenomeni patologici legati al gioco e a favorire una corretta conoscenza del fenomeno.
La campagna informativa suddetta, oltre a fornire informazioni dettagliate circa le attività e i compiti di AAMS, è finalizzata, tra l'altro, a far comprendere agli studenti che i giochi legali sono vietati ai minori, richiamando al contempo l'attenzione dei ragazzi sui pericoli derivanti dal gioco illecito ed analizzando le situazioni rischiose più frequenti. Attori di tale progetto, oltre agli studenti, sono anche gli insegnanti e gli operatori delle ASL.
Il progetto prevede una prima fase (periodo novembre 2009/maggio 2010), con interventi presso alcuni Istituti scolastici selezionati dagli Uffici scolastici regionali (USR), e ne è prevista l'estensione anche presso altre scuole di diverse città italiane.
Inoltre, per veicolare ulteriormente i contenuti della campagna in questione, l'AAMS ha ritenuto utile ricorrere alle potenzialità offerte dal web, prevedendo la realizzazione di un'area di sensibilizzazione da inserire, tra l'altro, sui siti dei maggiori concessionari ed operatori di settore, sui siti degli USR e delle ASL e sui principali social network (Facebook, YouTube).
In ultimo, l'AAMS, nell'ambito della campagna istituzionale volta a promuovere sulla stampa periodica, radio, internet e affissioni, il messaggio incentrato sulla responsabilità del gioco e sulla tutela dei minori, ha ritenuto opportuno realizzare, in merito a tali aspetti, anche uno specifico spot per la tv, di più facile presa per la

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collettività, la cui programmazione sui principali canali televisivi nazionali è prevista a decorrere dalla seconda metà del prossimo mese di dicembre.
Occorrerà naturalmente proseguire il percorso intrapreso con politiche di tutela incisive, sia attraverso una sempre maggiore e chiara definizione del divieto di gioco ai minori, nell'ambito di un completo e coerente sviluppo evolutivo delle disposizioni che autorizzano il gioco lecito nel territorio nazionale, sia attraverso la formazione nelle scuole e le campagne di informazione sui media.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE, per quanto riguarda il luogo di prestazione di servizi, 2008/9/CE, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE, relativa al sistema comune di IVA per combattere la frode fiscale (Atto n. 154).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE, per quanto riguarda il luogo di prestazione di servizi, 2008/9/CE, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE, relativa al sistema comune di IVA per combattere la frode fiscale (Atto n. 154);
rilevato come la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto segnali che l'articolo 1 della direttiva 2008/8/CE è stato già recepito nell'ordinamento italiano dall'articolo 31 del decreto-legge n. 185 del 2008;
preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo circa il sostanziale superamento della lettera di messa in mora dell'Italia, inviata dalla Commissione europea per la mancata comunicazione delle misure di recepimento dell'articolo 1 della direttiva 2008/8/CE, contenute nel predetto articolo 31 del decreto-legge n. 185;
rilevato come una delle principali innovazioni recate dallo schema di decreto legislativo alla disciplina vigente, in attuazione della direttiva 2008/8/CE, riguardi l'inversione del criterio generale concernente la territorialità a fini IVA delle prestazioni di servizi rese in favore di soggetti passivi, che viene ora fissato nel luogo ove è stabilito il soggetto passivo al quale le prestazioni stesse sono rese, mentre per le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti non passivi rimane il criterio del luogo ove è stabilito il soggetto passivo prestatore dei servizi;
sottolineato inoltre come lo schema di decreto consenta opportunamente di migliorare la chiarezza ed intelligibilità delle norme in materia di territorialità delle operazioni a fini IVA, recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, operando una più razionale distribuzione delle norme, attualmente concentrate nel solo articolo 7 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633, stabilendo una serie di definizioni di portata generale ed eliminando alcune incertezze interpretative;
rilevato, peraltro, come lo schema di decreto confermi sostanzialmente buona parte delle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 concernenti la territorialità dell'imposta;
evidenziato, tuttavia, come l'articolazione delle norme concernenti le prestazioni di servizi di locazione di mezzi di trasporto, e la successione, piuttosto ravvicinata nel tempo, di previsioni in materia tra loro differenti, renda oggettivamente piuttosto complesso ed articolato il regime applicabile a tale specifico settore;
evidenziato altresì come lo spostamento al di fuori del campo di applicazione

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IVA, per ragioni di territorialità, di talune prestazioni, quali lavorazioni e trasporti, determinerà effetti anche sulla detraibilità dell'IVA per i soggetti prestatori dei servizi stessi, pur permanendo l'obbligo di fatturazione delle predette operazioni;
rilevato positivamente come lo schema di decreto semplifichi radicalmente gli adempimenti attualmente gravanti sul soggetto passivo IVA non stabilito nel territorio dello Stato per le operazioni rilevanti a tali fini effettuate nei confronti di soggetto passivo nazionale, prevedendo in tal caso che gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti dal cessionario o dal committente secondo il cosiddetto meccanismo del reverse charge;
sottolineato inoltre come lo schema di decreto, in attuazione della direttiva 2008/9/CE, semplifichi significativamente le procedure relative ai rimborsi IVA per i soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro al quale si richiede il rimborso stesso, definendo inoltre in termini stringenti i tempi di rimborso, al fine di assicurare il rispetto del principio comunitario di neutralità dell'imposta;
rilevato altresì come lo schema di decreto, in attuazione della direttiva 2008/117/CE, rafforzi opportunamente gli strumenti di contrasto contro il gravissimo fenomeno delle frodi in materia di IVA connesse alle operazioni intracomunitarie, più volte segnalato dalla Commissione Finanze, prevedendo a tal fine che, alla scadenza di ogni anno solare, devono essere assoggettate all'imposta le prestazioni di servizi effettuiate in ambito intracomunitario lungo un periodo superiore all'anno, che non comportino nel medesimo periodo il versamento di acconti o pagamenti anche parziali, nonché ampliando anche alle prestazioni di servizi rese e ricevute con controparti stabilite nella Comunità europea gli obblighi di presentare all'Agenzia delle entrate gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari e delle prestazioni di servizi;
sottolineata l'esigenza che lo schema di decreto legislativo entri in vigore il 1o gennaio 2010, sia al fine di garantire la contemporaneità dell'adeguamento in tutti i Paesi dell'Unione europea dei criteri di territorialità dell'imposta, evitando il rischio di doppie tassazioni, sia al fine di consentire agli operatori economici interessati di valutare appieno le novità introdotte dallo schema di decreto e di adeguare conseguentemente le proprie procedure contabili ed operative,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazionida abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2010.(Atto n. 159).

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ANDAMENTO DELLE LOTTERIENEL 2008 E NEL 2009 CONSEGNATA ALLA COMMISSIONEDAL SOTTOSEGRETARIO ALBERTO GIORGETTI

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ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2010. (Atto n. 159).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2010 (Atto n. 159);
considerato che lo schema di decreto appare coerente con la normativa vigente in materia, la quale stabilisce che la scelta delle manifestazioni da collegare alle lotterie deve tenere conto della loro rilevanza e finalità, nonché della rispettiva ripartizione geografica, e deve garantire inoltre un equilibrato avvicendamento tra loro;
rilevato come il Governo abbia ulteriormente ridotto a 2 il numero delle lotterie nazionali, confermando la tendenza alla riduzione del numero delle lotterie, già evidenziatasi nel corso degli ultimi anni;
evidenziato come la scelta di limitare a due le lotterie nazionali sia legata, oltre che a ragioni di carattere economico, fondate sulla constatazione che le lotterie, ad esclusione della sola Lotteria Italia, ormai raramente producono un utile effettivo per l'Erario, anche a motivazioni di carattere organizzativo, connesse alla prossima scadenza della concessione per la gestione delle lotterie attualmente in essere con il Consorzio Lotterie nazionali;
valutata positivamente la scelta del Governo di dare spazio, nella scelta degli eventi da collegare alle lotterie nazionali, a tutte le manifestazioni carnascialesche proposte, le quali costituiscono eventi folkloristici di significativo impatto, soprattutto a livello locale, nonché ad un progetto di solidarietà in favore dei bambini colpiti da gravi malattie oncologiche;
rilevato come le manifestazioni carnevalesche abbinate alla Lotteria «Festival della Canzone Italiana di Sanremo» risultino pienamente coordinate, sul piano temporale, con lo svolgimento della manifestazione capofila, consentendo in tal modo di determinare effetti positivi sulla vendita dei biglietti della Lotteria stessa;
evidenziato come si confermi, anche per il 2009, la tendenza secondo la quale registrano migliori risultati di vendita dei biglietti le «lotterie interattive», ossia quelle lotterie che, oltre a prevedere premi connessi all'estrazione finale, consentono anche di realizzare vincite nel corso della manifestazione, con modalità analoghe alle lotterie istantanee, oppure in sinergia con i programmi televisivi collegati;
condivisa l'opportunità di mantenere tale modalità di gioco interattivo anche nel 2010,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.