CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 dicembre 2009
256.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 15 DICEMBRE 2009

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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (Atto n. 143).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (Atto n. 143);
rilevato come l'obiettivo principale della direttiva 2006/43/CE sia quello di operare una sostanziale armonizzazione degli obblighi in materia di revisione legale dei conti, introducendo, tra l'altro, specifiche previsioni in materia di deontologia, indipendenza ed obiettività dei revisori, nonché in materia di conflitti di interessi, riservatezza e segreto professionale in relazione alle informazioni e ai documenti ai quali i revisori legali hanno accesso;
evidenziato inoltre come la direttiva contenga articolate previsioni concernenti il tirocinio, la verifica dell'idoneità professionale e la formazione continua dei revisori, i sistemi di controllo della qualità dell'attività di revisione, la trasparenza delle informazioni contenute nell'albo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile;
rilevato altresì come la direttiva persegua la finalità, pienamente condivisibile, di favorire la cooperazione, l'assistenza reciproca e lo scambio di informazioni tra le autorità di regolamentazione dell'Unione europea e dei paesi terzi, contemplando altresì possibilità che la Commissione europea adotti uno schema comune di relazione di revisione dei conti annuali o consolidati, redatti conformemente ai principi contabili internazionali approvati;
considerato che l'intervento legislativo operato attraverso lo schema di decreto legislativo deve necessariamente risultare circoscritto entro i limiti della delega legislativa conferita al Governo per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2006/43/CE;
considerati i rilievi espressi sul testo dello schema di decreto legislativo dalla Commissione Bilancio per quanto attiene agli aspetti di carattere finanziario;
sottolineato come il termine entro il quale gli Stati membri devono recepire la direttiva sia scaduto il 29 giugno 2008,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) con riferimento ai commi 31 e 34 dell'articolo 34 dello schema di decreto legislativo, provveda il Governo a mantenere la vigente formulazione dell'articolo 2501-bis del codice civile, in materia di fusione tra società a seguito di acquisizione con indebitamento, nonché di mantenere la vigente formulazione dell'articolo 2503 del codice civile;
2) con riferimento al comma 32 dell'articolo 34 dello schema di decreto, provveda

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il Governo a mantenere la vigente formulazione dell'articolo 2501-sexies del codice civile;
3) con riferimento al comma 35 dell'articolo 34, provveda il Governo a mantenere la vigente formulazione dell'articolo 2543 del codice civile;

e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto legislativo, la quale, nell'ambito delle definizioni utilizzate dallo schema, prevede che l'autorità di vigilanza competente per lo svolgimento delle funzioni di controllo pubblico, abilitazione, controllo della qualità, formazione continua, tenuta del registro e vigilanza sui revisori e sulle società di revisione diverse da quelle che hanno incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico, sia rappresentata dal Ministero dell'economia, il quale provvede in materia d'intesa con il Ministero della giustizia, valuti il Governo l'opportunità di specificare i termini nei quali si dovrà realizzare l'intesa tra i due Ministeri, precisando eventualmente che l'intesa medesima riguarda l'attività di vigilanza regolamentare;
b) con riferimento alla lettere c) ed e) del comma 4 dell'articolo 2 dello schema di decreto, le quali consentono di richiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori alle società di capitali e alle società di persone nelle quali, tra l'altro, la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spetti a soggetti (persone fisiche o giuridiche) abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, si rileva come tali previsioni, consentendo di attribuire il controllo delle società di revisione italiane anche ad altre società di revisione aventi sede in Stati membri diversi dall'Italia, potrebbero favorire la formazione di gruppi di società di revisione aventi centri decisionali e gestionali situati fuori dall'ordinamento nazionale, con evidenti riflessi sulla capacità delle Autorità di vigilanza di svolgere adeguatamente le proprie funzioni di controllo: valuti pertanto il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione della norma, garantendo la libertà di circolazione e stabilimento dei professionisti individuali abilitati all'esercizio della revisione nell'Unione europea, ma evitando, al tempo stesso, la formazione di strutture societarie i cui centri decisionali risultino di non agevole monitoraggio;
c) con riferimento all'articolo 5 dello schema di decreto, recante la disciplina della formazione continua degli iscritti nel registro dei revisori, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un'esenzione dagli obblighi di formazione continua ivi previsti in favore di quei professionisti che già assolvano gli obblighi di formazione continua, su materie relative alla revisione contabile, previsti dai propri ordinamenti professionali; valuti inoltre il Governo l'opportunità di mantenere le attuali previsioni in materia di accesso all'attività di revisione contabile per i soggetti che abbiano superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di commercialista;
d) con riferimento al comma 2 dell'articolo 9 dello schema di decreto, il quale prevede che il revisore o la società di revisione incaricati della revisione consultino il soggetto che precedentemente aveva tale incarico, per ottenerne ogni informazione utile, valuti il Governo l'opportunità di prevedere esplicitamente l'obbligo, per il soggetto precedentemente incaricato dell'incarico di revisione, di consentire l'accesso alle informazioni da lui detenute al riguardo;
e) con riferimento all'articolo 13 dello schema di decreto, in materia di conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico di revisione, nonché di risoluzione del contratto di revisione, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, tra le cause che possono giustificare lo scioglimento anticipato del rapporto con il revisore, l'esigenza di riallineare la durata dell'incarico di revisione con quella degli altri incarichi di revisione sussistenti all'interno del gruppo nel quale la società si inserisce;

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f) con riferimento al comma 6 dell'articolo 14 dello schema, il quale prevede il diritto, per i revisori, di ottenere notizie e documenti utili dagli amministratori della società, nonché di procedere ad accertamenti e controlli e all'esame di atti e documenti, valuti il Governo l'opportunità di stabilire un termine minimo di conservazione dei documenti e delle carte di lavoro relativi agli incarichi di revisione;
g) sempre con riferimento al comma 6 dell'articolo 14 dello schema, valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere l'obbligo, per il revisore legale o la società di revisione incaricati della revisione del bilancio consolidato, di conservare copia dei documenti e delle carte di lavoro relativi all'attività di revisione svolta dai revisori o dagli enti di revisione di Paesi terzi, ovvero di concordare con tali soggetti l'accesso a tale documentazione;
h) con riferimento all'articolo 16, comma 1, il quale prevede un regime specifico di revisione per gli enti qualificati come «di interesse pubblico», valuti il Governo l'opportunità di estendere la qualificazione di enti di interesse pubblico anche alle società italiane che hanno richiesto l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea di valori mobiliari, nonché agli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;
i) con riferimento all'articolo 19, il quale disciplina le modalità di vigilanza da parte degli organi di controllo degli enti di pubblico interesse, prevedendo, al comma 2, che, negli enti i quali adottano il sistema dualistico, tali funzioni siano esercitate da un Comitato costituito all'interno del consiglio di sorveglianza, valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente il termine entro il quale ciascuna società interessata deve attribuire i compiti previsti dall'articolo in capo al Comitato per il controllo interno; valuti il Governo l'opportunità di prevedere che lo statuto possa attribuire i compiti di vigilanza indicati dal medesimo articolo 19 anche ad un comitato composto da membri non esecutivi del consiglio di amministrazione; valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, negli enti di interesse pubblico che adottano il sistema dualistico, i predetti compiti siano esercitati dal consiglio di sorveglianza, salva diversa opzione statutaria; valuti il Governo l'opportunità di precisare la disciplina applicabile agli enti che adottano il sistema monistico;
l) con riferimento specifico al comma 4 dell'articolo 19, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, negli enti di interesse pubblico, la proposta di designazione del revisore o della società di revisione sia effettuata dall'organo di controllo o dal consiglio di sorveglianza, modificando conseguentemente anche il comma 1 dell'articolo 13;
m) con riferimento alle disposizioni di cui al Capo VII dello schema di decreto, in materia di vigilanza, valuti il Governo l'opportunità di prevedere esplicitamente opportune forme di collaborazione tra l'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 21 e la Consob;
n) sempre con riferimento alle disposizioni dello schema in materia di vigilanza, valuti il Governo l'opportunità di attribuire esplicitamente alla Consob poteri adeguati all'espletamento dei compiti di vigilanza attribuiti alla Consob stessa, nonché al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni recate dallo schema di decreto;
o) con riferimento al comma 3 dell'articolo 22, ai sensi del quale la Consob può delegare i compiti di controllo della qualità ad altro ente, valuti il Governo l'opportunità di stabilire, analogamente a quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 21, criteri in merito alle caratteristiche degli enti cui la Consob può delegare i controlli della qualità;
p) con riferimento all'articolo 23, relativo ai provvedimenti sanzionatori che possono essere emanati dall'autorità di vigilanza, quando accerti irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale,

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valuti il Governo l'opportunità di indicare esplicitamente la disciplina relativa all'impugnazione dei predetti provvedimenti;
q) con riferimento specifico al comma 1 dell'articolo 23, valuti il Governo l'opportunità di contemplare anche la sanzione della cancellazione dal registro per i revisori legali persone fisiche;
r) con riferimento al comma 3 dell'articolo 24, valuti il Governo l'opportunità di inserire una virgola tra le parole «dei revisori legali» e quelle «della società di revisione», analogamente al dettato del comma 2 dell'articolo 23, vertente su materia analoga, al fine di escludere dubbi circa la portata della disposizione;
s) con riferimento al comma 5 dell'articolo 24, il quale prevede che ai procedimenti sanzionatori avviati ai sensi del medesimo l'articolo 24 si applica l'articolo 195 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), recante la disciplina del procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal Titolo II del medesimo TUF, valuti il Governo l'opportunità di estendere l'applicazione del predetto articolo 195 del TUF a tutti i provvedimenti sanzionatori di competenza della Consob previsti dallo schema di decreto, al fine di comprendervi anche le procedure per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria contemplata dall'articolo 17, comma 7, dello schema;
t) con riferimento alla lettera b) del comma 15 dell'articolo 34, la quale sostituisce il secondo comma dell'articolo 2409-noviesdecies del Codice civile, valuti il Governo l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, al terzo comma dell'articolo 2409-bis, in quanto la nuova versione del medesimo articolo 2409-bis, recata dal comma 8 dell'articolo 34, si compone di soli due commi;
u) con riferimento alla disciplina in materia di nomina del collegio sindacale e di revisore legale dei conti, valuti il Governo l'opportunità di promuovere una semplificazione dell'organizzazione e dei controlli nelle imprese di minori dimensioni;
v) valuti il Governo l'opportunità di rinumerare il comma 35 dell'articolo 34, che abroga l'articolo 2624 del codice civile, nonché il comma 36 ed il comma 37 dell'articolo 34, rispettivamente come commi 36, 37 e 38;
z) con riferimento al comma 2 dell'articolo 35, il quale sostituisce l'articolo 41 del decreto legislativo n. 127 del 1991, in materia di bilancio consolidato, prevedendo che la revisione del bilancio consolidato è demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il riferimento al bilancio di esercizio contenuto nel nuovo comma 2 deve intendersi al bilancio di esercizio della società controllante;
aa) con riferimento al comma 22 dell'articolo 37, il quale sopprime una serie di disposizioni contenute nel TUF, le quali risultano incompatibili con le nuove previsioni recate dallo schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di ricollocare nell'ambito dello schema di decreto legislativo l'articolo 177 del TUF, il quale sanziona penalmente la fattispecie di illeciti rapporti patrimoniali degli amministratori, soci e dipendenti della società di revisione con la società assoggettata a revisione;
bb) con riferimento alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 38, il quale sostituisce il comma 1 dell'articolo 102 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, in materia di revisione contabile del bilancio delle imprese delle assicurazione e riassicurazione che abbiano sede legale in Italia, estendendo l'obbligo di revisione anche al bilancio delle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione che abbiano sede legale in uno Stato terzo, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il riferimento alle sedi secondarie riguarda quelle situate nel territorio della Repubblica;

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cc) con riferimento al comma 3 dell'articolo 38, il quale sostituisce l'articolo 103 del Codice delle assicurazioni private, prevedendo, al comma 4 di quest'ultimo articolo, che l'attuario ed il legale rappresentante dell'impresa devono trasmettere all'ISVAP, al momento del conferimento dell'incarico, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di indipendenza e l'assenza di cause di incompatibilità relative all'attuario stesso, valuti il Governo l'opportunità di precisare che il legale rappresentante cui fa riferimento la disposizione è il legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione nei confronti della quale l'attuario svolge il proprio incarico;
dd) con riferimento al primo periodo del comma 1 dell'articolo 39, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa, al fine di assicurare l'efficace e corretto svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo Ministero dallo schema di decreto, conferire fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale, in deroga ai divieti ed alle limitazioni previste dalla legislazione vigente, valuti il Governo l'opportunità di modificarne la formulazione, nel senso di specificare che agli oneri derivanti si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006 e nel limite di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dal 2010, sopprimendo conseguentemente l'ultimo periodo del medesimo comma 1;
ee) con riferimento al comma 1 dell'articolo 40, il quale reca l'abrogazione di una serie di provvedimenti e disposizioni il cui contenuto è superato dal testo dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di verificare la vigenza di ulteriori provvedimenti normativi vertenti in materia di revisioni, che debbano anch'essi essere abrogati, in quanto ormai ricompresi nella disciplina contenuta nello schema di decreto;
ff) con riferimento specifico alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 40, la quale abroga il decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico amministrativo all'Autorità di vigilanza, che la Commissione centrale contabile per i revisori contabili, già operante con funzioni consultive presso il Ministero della giustizia ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, il trasferimento di tale Commissione, con le relative risorse strumentali e finanziarie, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
gg) valuti il Governo l'opportunità di integrare il regime transitorio di cui ai commi da 2 a 4 dell'articolo 40, al fine di assicurare la piena continuità del quadro normativo e dell'attività di vigilanza sui revisori dei conti e sulle società di revisione.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (Atto n. 145).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (Atto n. 145);
evidenziato come, in ottemperanza al principio di delega di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), della legge n. 88 del 2009, siano escluse, tra l'altro, dall'ambito di applicazione delle norme di attuazione della predetta direttiva 2007/36/CE le società cooperative;
rilevato come il termine per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE sia scaduto il 3 agosto 2009, e come la Commissione europea ha già dato avvio in merito ad una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia;
considerati i rilievi espressi sul testo dello schema di decreto legislativo dalla Commissione Bilancio per quanto attiene agli aspetti di carattere finanziario,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 81 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), come sostituito dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che anche i corrispettivi dovuti dagli emittenti agli intermediari per le comunicazioni previste dal nuovo articolo 83-sexies del TUF siano soggetti ad approvazione della CONSOB e della Banca d'Italia;
b) con riferimento al nuovo articolo 83-sexies del TUF, introdotto dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo, in materia di diritto d'intervento in assemblea e di esercizio del diritto di voto, si rileva come, dal combinato disposto dei commi 2 e 4 del predetto articolo 83-sexies, la comunicazione circa la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea dell'azionista effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del quinto giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, dovrà pervenire all'emittente entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la predetta data di assemblea, e come ciò potrebbe comportare alcune difficoltà per gli intermediari stessi, i quali disporranno di tempi piuttosto ristretti per lo svolgimento delle relative operazioni: valuti pertanto il Governo l'opportunità di rivedere alcuni aspetti della disposizione, in particolare di ampliare fino a non meno di 10 giorni il termine di cinque giorni previsto dal predetto comma 2 del nuovo articolo 83-sexies;
c) con riferimento al nuovo articolo 83-novies del TUF, anch'esso introdotto dall'articolo 2, comma 1, dello schema di

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decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare le lettere b) e c) del comma 1, nel senso di prevedere che le certificazioni di cui all'articolo 83-quinquies, comma 3, e le comunicazioni di cui all'articolo 83-sexies siano rilasciate o effettuate dall'intermediario anche in mancanza di una richiesta dell'interessato, salvo che l'interessato stesso non si esprima in senso contrario; valuti inoltre il Governo l'opportunità di integrare la lettera g) del comma 1, nel senso di regolare l'ipotesi in cui i vincoli sugli strumenti finanziari di cui al nuovo articolo 83-octies del TUF siano registrati da un intermediario diverso da quello che ha il rapporto con l'emittente, prevedendo a tal fine che il primo comunichi al secondo le informazioni necessarie per segnalare all'emittente la presenza dei predetti vincoli;
d) con riferimento al nuovo articolo 83-duodecies del TUF, introdotto dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo se la previsione di cui al comma 1 del predetto articolo, che consente alle società quotate di chiedere agli intermediari i dati identificativi degli azionisti, trovi corrispondenza nella direttiva 2007/36/CE;
e) sempre con riferimento al nuovo articolo 83-duodecies del TUF, valuti il Governo se le previsioni in esso contenute, potendo costituire uno strumento utilizzabile in funzione difensiva contro eventuali scalate ostili nei confronti della società, rischino di introdurre o accrescere la disparità di trattamento tra gli azionisti di controllo e quelli di minoranza, anche in considerazione del fatto che il comma 3 del medesimo articolo 83-duodecies, il quale consente anche ad una minoranza qualificata di chiedere i dati identificativi degli azionisti, prevede che, in tal caso, i relativi oneri siano accollati in capo ai soggetti richiedenti; valuti inoltre il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 1 dell'articolo, che la richiesta dei dati identificativi degli azionisti da parte della società non sia subordinata alla sussistenza di una previsione statutaria in tal senso;
f) ancora con riferimento al nuovo articolo 83-duodecies, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 1, che la possibilità di chiedere i dati identificativi degli azionisti sia estesa anche alle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente, nonché di ampliare, al comma 2, il termine entro il quale la segnalazione dei dati deve pervenire all'emittente;
g) con riferimento al comma 4 del nuovo articolo 83-duodecies del TUF, valuti il Governo se sia opportuno che, nel comunicato in cui le società danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione degli azionisti ai sensi del medesimo articolo 83-duodecies, le società siano anche tenute a renderne note le motivazioni;
h) con riferimento al nuovo articolo 125-bis del TUF, in materia di avviso di convocazione dell'assemblea sociale, introdotto dall'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto, il quale prevede termini diversificati relativamente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, valuti il Governo l'opportunità di semplificare le procedure di convocazione dell'assemblea medesima, unificando tali diversi termini in un termine unico non inferiore a 40 giorni;
i) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 125-ter del TUF, in materia di relazioni sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea sociale, anch'esso introdotto dall'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto, valuti il Governo se sia opportuno mantenere la contestualità tra la pubblicazione dell'avviso di convocazione e la messa a disposizione del pubblico della relazione sulle materie all'ordine del giorno;
l) con riferimento al nuovo articolo 127-quater del TUF, introdotto dall'articolo 3, comma 9, dello schema di decreto, il quale consente di prevedere l'attribuzione di un dividendo maggiorato agli azionisti che detengano continuativamente

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le azioni per un periodo non inferiore ad un anno, valuti il Governo se la materia rientri nell'ambito della delega legislativa conferita al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE, e se sia pertanto opportuno, sotto questo profilo, mantenere tale disposizione nell'ambito dello schema di decreto legislativo;
m) sempre con riferimento al nuovo articolo 127-quater del TUF, valuti il Governo, in primo luogo, se l'attribuzione di una quota maggiorata di dividendi a taluni azionisti non rischi di ridurre, conseguentemente, la quota di partecipazione agli utili degli altri azionisti, i quali, tra l'altro, non sarebbero posti a conoscenza dell'entità di tale riduzione, atteso che non sembra possibile determinare in anticipo l'ammontare del dividendo base e che il numero dei soggetti che godranno di tale maggiorazione sarà noto solo al momento del pagamento dei dividendi stessi; valuti inoltre il Governo, in secondo luogo, se, contrariamente a quanto indicato dal comma 5 dell'articolo 127-quater, il riconoscimento di un diverso ammontare di dividendo non determini la creazione di una categoria speciale di azioni; valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere che la maggiorazione del dividendo possa essere attribuita anche agli azionisti non di controllo che possiedano una quota superiore al 2 per cento del capitale della società, limitatamente alla quota di partecipazione fino al 2 per cento;
n) con riferimento alle modifiche alle disposizioni del TUF in materia di sollecitazione di deleghe di voto, recate dall'articolo 3, commi da 11 a 17, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di mantenere la previsione, di cui all'attuale articolo 139 del TUF, abrogato dall'articolo 3, comma 14, dello schema di decreto, la quale impone al promotore della sollecitazione di deleghe di possedere un ammontare minimo di azioni, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza dello strumento delle deleghe e di limitare la possibilità di abusi;
o) con riferimento alla disciplina in materia di sollecitazione di deleghe di voto da parte di associazioni di azionisti, valuti il Governo l'opportunità di mantenere in vigore il comma 3 dell'articolo 137 del TUF, abrogato dal comma 12 dell'articolo 3 dello schema di decreto, il quale consente agli statuti delle società di facilitare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti, nonché di mantenere in vigore l'articolo 141 del TUF, recante il riconoscimento legislativo delle predette associazioni di azionisti, abrogato dal comma 14 dell'articolo 3 dello schema, in considerazione della funzione positiva svolta dalle richiamate associazioni, soprattutto a tutela dei piccoli azionisti;
p) con riferimento al comma 18 dell'articolo 3 dello schema di decreto, il quale inserisce un nuovo comma 1-bis nell'articolo 147-ter del TUF, valuti il Governo di uniformare il termine per il deposito delle liste previsto dal nuovo comma 1-bis con i termini di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, prevedendo che la data alla quale si fa riferimento per determinare la titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste sia precedente a quella di deposito delle liste stesse;
q) con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, il quale inserisce un nuovo comma 1-bis nell'articolo 4 del decreto-legge n. 332 del 1994, al fine di estendere anche alle società pubbliche privatizzate con azioni quotate le disposizioni relative all'elezione degli organi di amministrazione e controllo, di cui agli articoli 147-ter e 148 del TUF, come modificati dal medesimo schema di decreto, valuti il Governo se tale estensione sia sufficiente a realizzare un'adeguata omogeneizzazione della disciplina in materia applicabile alle predette società privatizzate con quella generale;
r) con riferimento al comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le parole: «né minori entrate», al fine di armonizzare la clausola di invarianza finanziaria recata dalla disposizione con i criteri redazionali vigenti in materia.