CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 novembre 2009
249.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 215

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (Atto n. 149)

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile;
valutata la compatibilità comunitaria dello schema di decreto;
esaminata la disciplina sanzionatoria per la violazione al divieto di detenzione e di importazione di esplosivi sprovvisti del sistema di identificazione, di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo;
considerato che il criterio di delega di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c) della legge 7 luglio 2009, n. 88 prevede, per le violazioni al divieto di detenzione e di introduzione nel territorio nazionale degli esplodenti sprovvisti dei sistemi armonizzati di identificazione univoca e di tracciabilità, l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895;
rilevato che la legge 2 ottobre 1967, n. 895 prevede, per colui che senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, la pena della reclusione da tre a dodici anni e della multa da euro 413 a euro 2.065;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
si valuti l'effettiva conformità al criterio di delega di cui all'articolo 30 della legge n. 88 del 2009 della sanzione prevista per le violazioni al divieto di detenzione e di introduzione nel territorio nazionale degli esplodenti sprovvisti dei sistemi armonizzati di identificazione univoca e di tracciabilità, alla luce dei limiti di pena di cui alla legge 895/1967 richiamata dallo stesso criterio di delega.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (Atto n. 149)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile;
valutata la compatibilità comunitaria dello schema di decreto;
esaminata la disciplina sanzionatoria per la violazione al divieto di detenzione e di importazione di esplosivi sprovvisti del sistema di identificazione, di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo;
considerato che il criterio di delega di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c) della legge 7 luglio 2009, n. 88 prevede, per le violazioni al divieto di detenzione e di introduzione nel territorio nazionale degli esplodenti sprovvisti dei sistemi armonizzati di identificazione univoca e di tracciabilità, l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895;
rilevato che la legge 2 ottobre 1967, n. 895 prevede, per colui che senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, la pena della reclusione da tre a dodici anni e della multa da euro 413 a euro 2.065;
valutata l'opportunità di redigere lo schema di decreto legislativo in forma di novella al testo unico delle legge di pubblica sicurezza (TULPS) e, per la parte relativa alla sanzione, alla legge 2 ottobre 1968, n. 895;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
si valuti l'effettiva conformità al criterio di delega di cui all'articolo 30 della legge n. 88 del 2009 della sanzione prevista per le violazioni al divieto di detenzione e di introduzione nel territorio nazionale degli esplodenti sprovvisti dei sistemi armonizzati di identificazione univoca e di tracciabilità, alla luce dei limiti di pena di cui alla legge 895/1967 richiamata dallo stesso criterio di delega.