CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 luglio 2009
212.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 231 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
(Atto n. 101).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 231 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (Atto n. 101);
rilevato positivamente come lo schema di decreto consenta di risolvere talune delle problematiche interpretative emerse in sede di applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2007;
segnalata, in particolare, la previsione di cui all'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto, che attribuisce all'Unità di informazione finanziaria il potere di emanare istruzioni sul contenuto minimo di operazioni sospette e di definirne i criteri di approfondimento, la quale potrà consentire di migliorare l'efficacia dell'analisi finanziaria e di ridurre al contempo il numero delle comunicazioni legate alla disciplina antiriciclaggio, buona parte delle quali risulta di scarso rilievo e comporta pertanto una dispersione delle risorse che rischia di pregiudicare l'efficacia dei controlli;
sottolineata l'esigenza di procedere, anche attraverso ulteriori interventi legislativi che portino alla redazione di un testo unico e al miglioramento del quadro giuridico in materia di contrasto al riciclaggio, in particolare specificando meglio le modalità di applicazione dell'obbligo di astensione dalle operazioni, rendendo più flessibili le procedure per l'emanazione degli indicatori di anomalia delle operazioni ed individuando con maggiore chiarezza i responsabili degli obblighi di comunicazione gravanti sugli organi di controllo interni;
rilevata inoltre la necessità di rivedere l'apparato sanzionatorio in materia di obblighi antiriciclaggio, in particolare sostituendo le sanzioni penali che colpiscono condotte caratterizzate da scarsa potenzialità offensiva con sanzioni amministrative pecuniarie e rivedendo i criteri di imputazione ed i meccanismi di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
evidenziata altresì l'opportunità di migliorare la ripartizione delle competenze relative alle operazioni che coinvolgono anche violazioni della normativa tributaria, in particolare rafforzando i poteri dell'UIF in materia di acquisizione di dati ed informazioni e di impulso nei confronti delle autorità di vigilanza, nonché rivedendo la suddivisione di funzioni tra l'UIF stessa e la Guardia di finanza, al fine di evitare duplicazioni nelle attività delle amministrazioni e dilatazioni dei tempi di accertamento delle violazioni;
ribadita l'esigenza di assicurare in modo tassativo la riservatezza delle persone fisiche che effettuano le segnalazioni previste dal decreto legislativo n. 231 del

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2007, salvo il caso, già previsto dall'articolo 45, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 231, in cui essa sia rivelata su richiesta motivata dell'autorità giudiziaria,
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di integrare la formulazione dell'articolo 1, comma 2, lettera m) del decreto legislativo n. 231 del 2007, nel senso di escludere dal novero delle operazioni frazionate i trasferimenti, inferiori alla soglia massima consentita, imputabili alla medesima operazione effettuati per conguagliare pagamenti di maggiori somme;
b) sempre con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di fornire indicazioni più precise agli operatori circa la nozione di titolare effettivo dell'operazione, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u), del decreto legislativo n. 231 del 2007, in particolare individuando, nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, dell'allegato tecnico al decreto, criteri più specifici per l'individuazione della persona fisica che detiene il controllo di una società, nel caso in cui vi siano più soggetti che possiedono nella stessa società partecipazioni superiori al 25 per cento;
c) con riferimento all'articolo 4 dello schema di decreto, il quale modifica il comma 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di precisare che la previsione secondo cui gli ordini professionali sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, ad informare l'UIF sulle violazioni correlate al riciclaggio o al finanziamento dei terrorismo, si riferisce allo svolgimento, da parte degli ordini stessi, della funzione disciplinare;
d) con riferimento all'articolo 5 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di ricomprendere anche le società fiduciarie nel novero degli intermediari finanziari di cui al comma 1 dell'articolo 11, in considerazione del fatto che tali soggetti risultano qualificati, sia ai sensi della disciplina nazionale, sia in forza della normativa comunitaria, ad essere compresi direttamente nella categoria degli intermediari finanziari; in tale contesto valuti altresì il Governo l'opportunità di apportare al decreto legislativo n. 231 del 2007 tutte le correzioni conseguenti allo spostamento delle società fiduciarie nell'ambito del comma 1 dell'articolo 11;
e) con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di precisare, all'articolo 12 del decreto legislativo n. 231 del 2007, che gli obblighi di cui al Titolo II dello stesso decreto legislativo non si applicano alle prestazioni professionali di mera consulenza non finalizzate alla relazione di un'operazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera l), del medesimo decreto legislativo n. 231;
f) sempre con riferimento all'articolo 19 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di integrare i commi 2 e 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 231 del 2007, nel senso di consentire ai professionisti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo ed ai soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di avvalersi di ulteriori modalità di conservazione dei dati identificativi del cliente, oltre all'archivio unico informatico ed al registro della clientela;
g) con riferimento all'articolo 22 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di specificare il dettato dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007, nel senso di chiarire che l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette sancito da tale disposizione a carico dei professionisti, non implica comunque lo svolgimento di attività di tipo investigativo da parte del professionista;
h) sempre con riferimento all'articolo 22 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di specificare il dettato dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007, nel senso di prevedere

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che i provvedimenti attuativi relativi alla definizione degli indicatori di anomalia per l'identificazione delle operazioni sospette devono stabilire con la massima precisione possibile le fattispecie alle quali si applica l'obbligo di segnalazione all'UIF, al fine di evitare l'invio di un numero di segnalazioni in gran parte non rilevanti e di alleggerire conseguentemente gli oneri per i professionisti e gli adempimenti per le strutture amministrative competenti a valutare le segnalazioni stesse;
i) valuti il Governo l'opportunità di semplificare la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 231 del 2007, nel senso di prevedere che l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze relativa alle infrazioni concernenti assegni bancari, libretti al portatore o similari, grava solo sulla banca o su Poste italiane Spa che li accetta in versamento, e non anche sulla banca o su Poste italiane Spa che ne effettua l'estinzione, al fine di eliminare duplicazioni di adempimenti e dubbi circa il destinatario di tale obbligo;
l) valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2007, nel senso di specificare che i controlli circa l'osservanza da parte dei professionisti degli obblighi previsti dal medesimo decreto n. 231 sono svolti dagli ordini professionali di cui all'articolo 8, comma 1, nei confronti dei professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e c), dello stesso decreto legislativo n. 231, in quanto solo i professionisti indicati nelle predette lettere a) e c) risultano appartenenti agli ordini professionali richiamati, nonché al fine di armonizzare la previsione del comma 3 dell'articolo 53 con il dettato del già citato articolo 8, comma 1;
m) con riferimento all'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di inserire anche il Ministero della Giustizia tra le amministrazioni titolari di poteri ispettivi e di richiesta di atti e documenti, ai fini della verifica circa l'ottemperanza degli obblighi gravanti sui professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 231;
n) con riferimento all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'applicazione dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, relativo al pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche per le violazioni dell'obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 51, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 231.