CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 marzo 2009
154.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 109 del 2007, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo. Atto n. 62.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE (Atto n. 62),
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento alla formulazione dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, il quale disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, valuti il Governo l'opportunità di far riferimento all'entrata in vigore del decreto legislativo e non della disposizione in esso contenuta;
b) con riferimento all'articolo 1, lettera c), alinea, e d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recanti definizioni utilizzate dal decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di integrare il contenuto di tali disposizioni, nel senso di far riferimento anche alle attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, nonché alle risorse economiche che possono essere utilizzate anche per interposta persona fisica o giuridica;
c) con riferimento all'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, valuti il Governo l'opportunità di integrare il contenuto di tale disposizione, nel senso prevedere che il congelamento, disposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, può riguardare anche fondi e risorse economiche detenuti anche per interposta persona fisica o giuridica.