CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 marzo 2009
149.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale (C. 2105 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato per le parti ci competenza il disegno di legge C. 2105, già approvato dal Senato, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale;
rilevato che l'articolo 8, comma 1, lettera a), indicando i criteri per la classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale, in funzione dell'individuazione della relativa forma di finanziamento, prevede che tra le spese classificate come spese inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, rientrino quelle relative all'istruzione, con particolare riferimento ai servizi e alle prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge tenuto conto della necessità di dare breve attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione;
sottolineato, altresì, che l'articolo 23, disciplinante l'ordinamento transitorio, non limitato ai profili finanziari, della capitale della Repubblica, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, Cost., in attesa dell'adozione ed attuazione di una disciplina organica sulle città metropolitane - al comma 3 dispone, in particolare, l'attribuzione a Roma capitale, oltre che delle funzioni attualmente spettanti al comune di Roma, di una serie dettagliata di ulteriori funzioni amministrative, tra le quali rientrano anche il concorso, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali, alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali (lettera a) e al comma 7 prevede il trasferimento, da attuare attraverso un decreto legislativo, a titolo gratuito a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale; fatta eccezione per quelle tipologie di beni, da individuare ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), che non siano suscettibili di trasferimento in quanto «di rilevanza nazionale» - inclusi tra questi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale -; che Roma deve essere tutelata ma tenendo conto di un panorama più generale di tutela che non sottragga competenze allo Stato su temi così delicati e che il trasferimento a titolo gratuito dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato a Roma capitale non può essere giustificato in mancanza di verifiche e controlli, in quanto incide su materie importanti la cui attuazione deve essere affidata al potere centrale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera a), appare necessario che si indichino con analoga chiarezza le funzioni per le spese per l'istruzione, così come previsto per la sanità e l'assistenza, in sintonia con il Titolo V della Costituzione;

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e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 23, comma 3, lettera a), occorre evitare che dalle norme ivi contenute possa essere preso lo spunto per la configurazione di un sistema tendente all'approvazione di norme diverse a secondo delle regioni di riferimento dei singoli beni culturali, per scongiurare altresì il rischio che si possano creare corsie diverse per differenti città;
b) appare opportuno, inoltre, disciplinare la materia della valorizzazione dei beni culturali nell'ambito dell'articolo 8 del disegno di legge in esame;
c) con riferimento all'articolo 23, comma 7, infine, si valuti l'opportunità di inserire, riguardo la previsione del trasferimento a titolo gratuito dei beni dello Stato all'ente Roma capitale, di forme di verifica e di controllo.

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ALLEGATO 2

Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali per l'anno 2009 (Atto n. 60).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato l'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2009 (Atto n. 60);
premesso che appare necessario chiarire i criteri in base ai quali sono state stanziate le risorse ai singoli comitati, oltre a quelli in base ai quali sono stati esclusi i comitati dai singoli finanziamenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) appare necessario chiarire i criteri in base ai quali sono state attribuite le risorse ai singoli comitati, motivando adeguatamente i maggiori o i minori importi ad essi assegnati, anche attraverso una comparazione differenziale tra i comitati destinatari degli stanziamenti, che tenga conto della rilevanza storica, culturale e sociale di ciascuno di essi;
2) risulta altresì necessario ripristinare gli stanziamenti erogati l'anno passato a favore di importanti comitati di celebrazioni di centenari di nascita, come quello di Camillo Prampolini, principale esponente del riformismo e cooperativismo padano.