CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 ottobre 2008
75.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 16 OTTOBRE 2008

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ALLEGATO 1

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico (Atto n. 25).

RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione,
esaminato lo schema di regolamento n. 25, recante l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
rilevato che l'articolo 2, comma 1, dispone che il Ministero dello sviluppo economico sia articolato in quattro dipartimenti, rispettivamente afferenti all'internazionalizzazione e politica industriale, all'energia, alle politiche di sviluppo e coesione e alle comunicazioni, affari generali e personale;
considerato che le attribuzioni afferenti al dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione potrebbero essere ricomprese nell'ambito del dipartimento per l'internazionalizzazione e la politica industriale, semplificando in tal modo la struttura organizzativa del dicastero;
ritenuto inoltre che potrebbe essere valutata la possibilità di non inquadrare la direzione generale relativa agli affari generali e alle risorse umane nell'ambito di alcun Dipartimento;
considerata la finalità di adottare per le direzioni generali denominazioni che riassumano in modo sintetico ed efficace le attribuzioni ad esse conferite;
rappresentata altresì l'opportunità di procedere ad una ulteriore razionalizzazione degli uffici dirigenziali di seconda fascia;
considerata infine l'esigenza di verificare la congruità degli incarichi consulenziali previsti nell'ambito del dicastero, ad esclusione di quelli direttamente afferenti a funzioni di staff dei Ministri e dei Sottosegretari,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula i seguenti rilievi:
a) sia valutata l'opportunità, all'articolo 2, di ridurre a tre le strutture dipartimentali, mediante l'attribuzione al dipartimento per l'internazionalizzazione e la politica industriale delle competenze attualmente in capo al dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione;
b) sia verificata la possibilità, anche sotto il profilo giuridico, che la struttura amministrativa afferente agli affari generali e alle risorse umane, data la natura «orizzontale» delle sue competenze, possa non essere inquadrata nell'ambito di alcun Dipartimento ovvero, in subordine, che la relativa direzione generale sia comunque ricondotta nell'ambito del dipartimento per l'internazionalizzazione e la politica industriale.
c) sia valutata l'opportunità di procedere ad una verifica in ordine alla possibilità di procedere, ove possibile, ad una ulteriore razionalizzazione degli uffici dirigenziali di seconda fascia rispetto a quanto previsto nello schema di regolamento, anche al fine di eliminare gli eventuali posti «vacanti».

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ALLEGATO 2

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico (Atto n. 26).

RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione,
esaminato lo schema di regolamento n. 26, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dello sviluppo economico;
rilevato che l'articolo 3, comma 3, nel prevedere l'organizzazione della segreteria del Ministro, dispone che tale struttura sia diretta e coordinata non soltanto dal capo della segreteria stessa, ma anche dal segretario particolare, determinandosi così una duplicazione di competenze,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula il seguente rilievo:
a) all'articolo 3, comma 3, sia valutata l'opportunità di attribuire ad un unico soggetto l'incarico di dirigere e coordinare la segreteria del Ministro o, in alternativa, siano comunque precisate le attribuzioni rispettivamente riconosciute, a tale fine, del capo della segreteria e del segretario particolare.

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ALLEGATO 3

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Atto n. 30).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE

La IX Commissione,
esaminato lo schema di regolamento n. 30, recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
rilevato che l'articolo 2 dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia articolato nel dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale e nel dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici;
considerato che l'articolazione in due soli dipartimenti potrebbe non risultare adeguata a garantire un efficiente assetto organizzativo in relazione alla cospicua mole di attribuzioni e competenze facenti capo al dicastero;
rilevato in particolare che la materia delle politiche abitative, dell'edilizia statale e interventi speciali appare meritevole di una autonoma organizzazione dipartimentale;
ritenuto inoltre che potrebbe essere valutata la possibilità di non inquadrare la direzione generale relativa agli affari generali e alle risorse umane nell'ambito di alcun Dipartimento;
considerata inoltre, l'opportunità, con riguardo all'articolo 6, di procedere ad una più congrua articolazione del dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, eventualmente attraverso l'accorpamento delle direzioni generali, al fine di una più puntuale individuazione delle specifiche competenze relative alle diverse modalità di trasporto;
rilevato, altresì, che l'articolo 6, comma 9, nel ridenominare la attuale «Direzione Generale del Trasporto Aereo» in «Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto aereo», ne estende le competenze rispetto a quanto previsto dal precedente decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271, con particolare riferimento alle attribuzioni dell'ENAC in materia di: piani regolatori aeroportuali e nodi di interscambio; amministrazione del demanio aeronautico civile, analisi del mercato dell'aviazione civile, tutela della concorrenza e dinamiche tariffarie; gestione dello spazio aereo nazionale, aspetti tariffari, Eurocontrol;
considerato che l'articolo 8 prevede, quali organi decentrati dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, nove provveditorati interregionali per le opere pubbliche, laddove invece appare opportuno procedere ad una riduzione del loro numero, mediante opportuni accorpamenti di strutture, anche ai fini del contenimento della relativa spesa;
considerata infine l'esigenza di verificare la congruità degli incarichi consulenziali previsti nell'ambito del dicastero, ad esclusione di quelli direttamente afferenti a funzioni di staff dei Ministri e dei Sottosegretari,

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VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula i seguenti rilievi:
a) all'articolo 2, sia valutata l'opportunità di prevedere che il Ministero delle infrastrutture e trasporti sia articolato in tre dipartimenti, rispettivamente afferenti alle infrastrutture, alla mobilità e sicurezza nei trasporti e alle politiche abitative, dell'edilizia statale e interventi speciali;
b) sia verificata la possibilità, anche sotto il profilo giuridico, che la struttura amministrativa afferente agli affari generali e al personale, data la natura «orizzontale» delle sue competenze, possa non essere inquadrata nell'ambito di alcun Dipartimento ovvero, in subordine, che la relativa direzione generale sia comunque ricondotta nell'ambito del terzo Dipartimento proposto ai sensi del rilievo di cui alla lettera a), relativo alle politiche abitative, nel quale andrebbe comunque inquadrata anche la direzione generale della regolazione;
c) all'articolo 6, comma 9, sia, in primo luogo, valutata l'opportunità di procedere ad una semplificazione dell'articolazione del dipartimento competente in materia di trasporti, prevedendo cinque direzioni generali, rispettivamente afferenti al trasporto stradale, al trasporto ferroviario, al trasporto marittimo, al trasporto aereo e all'intermodalità;
d) sempre con riferimento all'articolo 6, sia valutata l'opportunità di sopprimere le attribuzioni previste in capo alla Direzione generale per gli Aeroporti e il trasporto aereo che sono relative ai piani regolatori aeroportuali e nodi di interscambio (lettera g), all'amministrazione del demanio aeronautico civile (lettera e), all'analisi del mercato dell'aviazione civile, alla tutela della concorrenza e dinamiche tariffarie e alla gestione dello spazio aereo nazionale (lettera h), aspetti tariffari, Eurocontrol (lettera j), in quanto trattasi di materia che il decreto legislativo n. 250 del 1997 attribuisce alla competenza dell'ENAC;
e) sia valutata, con riferimento all'articolo 8, l'opportunità di procedere all'accorpamento di taluni provveditorati interregionali per le opere pubbliche, riducendone eventualmente il numero a cinque, analogamente a quanto già previsto per gli per le direzioni generali territoriali dipendenti dal dipartimento dei trasporti e, comunque, mantenendo inalterate le competenze di cui all'articolo 9.
f) sia valutata, infine, l'opportunità di procedere ad una verifica in ordine alla possibilità di procedere, ove possibile, ad una ulteriore razionalizzazione degli uffici dirigenziali di seconda fascia rispetto a quanto previsto nello schema di regolamento.

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ALLEGATO 4

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Atto n. 30).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RILIEVI N. 1 META ED ALTRI

La IX Commissione,
in sede di esame sull'atto del Governo n. 30 (schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti),
premesso che:
lo schema di decreto è reso necessario a seguito della riunificazione dei preesistenti due Ministeri: Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti e della navigazione; si tratta di una scelta che mira a superare la frammentazione e la duplicazione di competenze e di assicurare una unitaria politica delle infrastrutture e dei trasporti e pertanto anche il processo di riorganizzazione deve determinare un assetto unitario in grado di assolvere i compiti e le attività di competenza dei preesistenti due Ministeri e quindi di assicurare il massimo di funzionalità e di consentire il coordinato e integrato esercizio di tutte le funzioni, fermi restando i limiti-stabiliti dall'articolo 1, comma 16, del decreto legislativo n. 85/2008, n. 121 convertito con modificazioni della legge 14 luglio 2008, che comportano una riduzione di almeno il 20 per cento delle spese strumentali e di funzionamento previsti, rispettivamente, per i ministeri di origine e il Ministero di destinazione;
sullo schema di decreto è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato 2914/2008 del 28 agosto 2008 e che in data 28 luglio 2008 si è svolta la riunione per la prevista informativa alle organizzazioni sindacali sullo schema di regolamento del Ministero;
dagli atti allegati allo schema di decreto trasmessi alla Commissione emerge, tra l'altro, quanto segue:
a) dall'esame delle tabelle si evidenzia una evidente sproporzione tra le posizioni dirigenziali tra il Dipartimento infrastrutture e il Dipartimento trasporti; infatti nel primo sono previsti 25 dirigenti (1 Capo Dipartimento, 9 D.G., 9 Provveditorati, 6 posizioni presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) e cioè un Dirigente ogni 120 dipendenti; nel secondo si registrano 15 Direttori Generali (1 Capo Dipartimento, 9 Direttori Generali e 5 Direttori Generali Territoriali) e cioè un dirigente ogni 475 dipendenti, con un rapporto di oltre quattro volte superiore a quello del Dipartimento infrastrutture;
b) un'analoga sproporzione si evidenzia relativamente ai Dirigenti di fascia II ove nel settore infrastrutture è previsto 1 dirigente ogni 18 dipendenti, mentre nel settore trasporti è 1 dirigente ogni 65 dipendenti (oltre tre volte superiore a quello delle infrastrutture);
c) in relazione alla Direzione Generale per il personale tutte le organizzazioni sindacali hanno manifestato la netta contrarietà alla collocazione della Direzione presso l'uno o l'altro Dipartimento del Ministero. Appare inoltre difficilmente giustificabile l'articolazione della Direzione in 12 Divisioni. Infatti quando il Ministero (nel periodo 2001-2006) era unificato, le posizioni dirigenziali erano 9 e ciò determina una contraddizione rispetto all'auspicata riduzione di spesa nonché un'eccessiva frammentazione di ruoli e competenze;

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d) in relazione alla Direzione Generale del trasporto ferroviario, in base alla normativa nazionale e comunitaria, le competenze in materia di interoperabilità ferroviaria risultano di fatto affidate ed esercitate dal settore Trasporti. Al settore infrastrutture è invece affidata la competenza in materia di norme tecniche costruttive relative alle opere civili. Appare pertanto opportuno garantire l'esercizio unitario delle competenze in materia di interoperabilità e l'interfaccia delle strutture ministeriali con quelle nazionali (Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria) e comunitarie (ERA), presso il Dipartimento per i trasporti;
e) analoga esigenza di governo unitario si evince sul Contratto di Programma e l'atto di concessione per la gestione della rete ferroviaria italiana, strettamente connesse all'attività di vigilanza sul settore ferroviario in quanto funzionali allo svolgimento dei compiti di sicurezza ed interoperabilità del sistema e all'esercizio dei servizi di trasporto sulla rete;
f) in relazione alla Direzione Generale per il trasporto marittimo, le Organizzazioni sindacali e il Consiglio di Stato hanno eccepito come lo schema di regolamento si spinge a modificare norme di carattere primario (codice della navigazione marittima e leggi speciali), arrivando a sfumare il rapporto funzionale, e per certe materie, gerarchico, esistente tra l'Amministrazione civile e il Comando Generale persino in materie ove non è individuabile la garanzia della sicurezza della navigazione ove è decisiva la funzione del Corpo. Infatti l'Amministrazione Centrale, tramite il Dipartimento, da sempre coordina - in base alla legge - anche le attività di vigilanza e controllo ed è titolare delle funzioni legate all'addestramento alla formazione del personale marittimo e del settore marittimo ed alla sicurezza sul lavoro. In proposito occorre evidenziare che per le specifiche competenze legate alla sicurezza e agli organismi di classifica occorre personale di peculiare ed alta specializzazione tecnica, quali ingegneri navali e tecnici navali attualmente in servizio nell'Amministrazione civile del Ministero, di cui è privo il Comando Generale;

visto che:
gli articoli 3 lettera b) e 11 comma 3, così come formulati, presentano profili di dubbia interpretazione sulle competenze del Capo Dipartimento per i trasporti terrestri e la navigazione e i dirigenti preposti alle direzioni generali territoriali e che sarebbe opportuno definire con precisione le rispettive competenze;
l'articolo 12 alla lettera p) non chiarisce i soggetti destinatari delle attività di azione e aggiornamento proprie delle direzioni generali Territoriali;
che la «relazione illustrativa allo schema di decreto (pagina 10) in riferimento all'articolo 11, individua la regione Sardegna rientrante alle Direzioni generali di cui alla lettera c) e alla lettera d), mentre nello schema di decreto è chiaramente indicata alla lettera c);
il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 271 (Codice della nautica da diporto) all'articolo 65, comma 1, lettera m) prevede «l'organizzazione dello sportello telematico del diportista» e che tale normativa non è stata ancora attuata, mentre è necessario procedere alle semplificazioni burocratiche e agli snellimenti che hanno già prodotto benefici nel settore automobilistico, producendo ricadute positive anche sul bilancio statale;
il testo in esame non contiene alcun riferimento alla struttura organizzativa del Ministero cui sono attribuite le competenze in tema di norme legislative e regolamentari nell'esercizio della potestà concorrente dello Stato in materia di governo del territorio e di regime dei suoli;

VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di regolamento e formula i seguenti rilievi:
1) la Direzione Generale per il personale venga collocata in posizione di terzietà rispetto all'uno o all'altro Dipartimento

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del Ministero e venga rideterminata, come in precedenza, in 9 uffici di livello dirigenziale non generale;
2) venga rinominata la «D.G. per le infrastrutture ferroviarie» e per «l'interoperabilità ferroviaria» del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale in «D.G. per le infrastrutture ferroviarie» e conseguentemente sopprimere i punti g) ed h) dalla relativa declaratoria delle funzioni. Parallelamente si propone di modificare, nell'ambito delle funzioni della Direzione Generale per il trasporto ferroviario del Dipartimento dei Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il punto g) (interoperabilità, limitatamente all'esercizio ed al materiale rotabile)», con la seguente formulazione: «g) interoperabilità»;
3) vengano trasferite le competenze contenute nei punti a) e c) della declaratoria relativa alla D.G. per le infrastrutture ferroviarie del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, all'interno di quelle relative alla D.G. per il trasporto ferroviario del Dipartimento dei Trasporti, la navigazione ed i sistemi informatici e statistici. Ciò allo scopo di evitare disarticolazioni, duplicazioni e spezzettamento delle funzioni. Inoltre si propone che nel quadro di una razionalizzazione e diversa distribuzione (senza incrementi di spesa) degli uffici di livello dirigenziale non generale possa incrementarsi la relativa dotazione della Direzione Generale per la sicurezza stradale, allo scopo di garantire una maggiore attenzione alle sempre più delicate tematiche della sicurezza in ambito di circolazione stradale;
4) all'articolo 5 la denominazione «Direzione generale per le politiche abitative» venga riformulata in «Direzione generale per il governo del territorio e le politiche abitative»; conseguentemente in coda all'elenco letterale aggiungere la «lettera L): Normativa statale concorrente in materia di governo del territorio e regime dei suoli»;
5) all'articolo 6 comma 9, comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250», inserire: «che individuano in ENAC l'unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile (articolo 687 del Codice della Navigazione) e riservano in argomento al Ministero funzioni di indirizzo e vigilanza»,...;
6) l'articolo 6, comma 7, venga riformulato in aderenza alle norme di rango primario in vigore e pertanto - la lettera e), venga così formulata: e) sicurezza della navigazione marittima e interna, disciplina degli organismi di classificazione e relativa vigilanza, sicurezza del lavoro marittimo.»;
7) alla lettera h) dopo le parole: «nautica da diporto» aggiungere le seguenti: «portale del diportista e disciplina delle imbarcazioni»;
8) la lettera i) venga così riformulata: «gestione del personale marittimo e relative qualifiche professionali, certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; gestione del sistema informativo della gente di mare nonché, in accordo con altre Direzioni, del sistema informatico delle imbarcazioni»;
9) alla lettera i), sopprimere le parole: «per quanto di competenza»;
10) all'articolo 7, comma 2, conseguentemente, sopprimere la lettera e);
11) all'articolo 11, comma 3, tra le parole: «e la navigazione» e le parole: «in ordine al» inserire le seguenti: «che ha potere di direzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b)»;
12) all'articolo 12, comma 2, lettera p) dopo la parola: «aggiornamento» inserire le seguenti: «del personale della Pubblica Amministrazione»;
13) venga corretta la relazione illustrativa nella parte in cui la regione Sardegna viene collocata in due direzioni generali territoriali e venga valutata la peculiare organizzazione degli Uffici nell'isola;

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14) prima dell'emanazione dello schema di decreto all'esame, si proceda alla preventiva adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 85/2008, allo scopo di definire i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane da destinare agli uffici dei Ministeri accorpati in coerenza con la riorganizzazione degli uffici. In proposito la Commissione rileva che il Consiglio di Stato e la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota del 26 settembre 2008 hanno rilevato che l'impostazione seguita nello schema di decreto non «vale a travolgere i requisiti di legalità procedurale che la stessa decretazione d'urgenza ha inteso confermare in modo esplicito (e che non sono caducati dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112/2008). La mancata osservanza da parte dell'Amministrazione, dell'articolo 1, comma 18 del decreto-legge n. 85/2008 preclude alle organizzazioni sindacali di partecipare sin dall'inizio alla fase di riorganizzazione, sia pure in maniera consultiva, in modo conforme a quanto previsto in via generale dall'ordinamento in tutti i processi di riorganizzazione trattandosi di spostare risorse umane e di produrre economie di spesa. «La possibilità delle organizzazioni sindacali di partecipare alla riorganizzazione è direttamente stabilita dalla legge e non può ovviamente essere né negoziata, né pretermessa in ragione di una scelta unilaterale dell'amministrazione, anche se condivisa da tutti gli organismi ministeriali concertanti. L'urgenza del provvedere e la necessità di realizzare - sostiene il Consiglio di Stato - non valgono a travolgere i requisiti di legalità procedurale».
n. 1 Meta, Bonavitacola, Lovelli, Tullo.

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ALLEGATO 5

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Atto n. 31).

RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione,
esaminato lo schema di regolamento n. 31, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro delle infrastrutture e trasporti;
rilevato che l'articolo 3, comma 1 reca, agli ultimi due periodi, disposizioni concernenti una funzione del capo di gabinetto e l'eventuale nomina di vice capi di gabinetto, laddove invece le funzioni del capo di gabinetto sono sistematicamente recate nell'ambito dell'articolo 2, comma 3;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula il seguente rilievo:
a) sia valutata l'opportunità di ricollocare le disposizioni recate dagli ultimi due periodi del comma 1 dell'articolo 3 nell'ambito dell'articolo 2, comma 3, al fine di rendere più sistematica e completa la definizione delle funzioni attribuite alla competenza del capo di gabinetto.