CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 luglio 2008
26.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 27

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuativo della direttiva 2003/86/CE, in materia di ricongiungimento familiare (Atto n. 3).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (atto n. 3);
rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, lettera d) prevede che lo straniero possa chiedere il ricongiungimento familiare, oltre che per i genitori a carico che non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, anche per i genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute;
ravvisata l'opportunità che, almeno per i genitori ultrasessantacinquenni a carico, lo straniero che ne chiede il ricongiungimento debba stipulare una polizza assicurativa a copertura del costo delle eventuali spese mediche ed assistenziali, onde evitare che tale costo gravi sulla fiscalità generale;
considerato che l'articolo 29, comma 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede un meccanismo di silenzio-assenso in relazione alle richieste di ricongiungimento familiare, stabilendo che, trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare, l'interessato possa ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro mera esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione al quale la domanda è stata presentata e da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione;
considerato che tale termine di novanta giorni appare eccessivamente ristretto e tenuto conto che la direttiva 2003/86/CE, alla quale il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, dà attuazione, stabilisce in nove mesi il termine massimo entro il quale la decisione sulla richiesta di ricongiungimento familiare deve essere comunicata, lasciando per il resto allo Stato membro di disciplinare le eventuali conseguenze della mancata decisione allo scadere del termine anzidetto (articolo 5, paragrafo 4);
rilevato che la vigente lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 del citato testo unico, non modificata dal provvedimento in esame, consente allo straniero di chiedere il ricongiungimento per tutti i figli minori, anche se nati da donne diverse;
tenuto conto che i figli minori in questo modo entrati in Italia possono, a loro volta, una volta regolarizzati, chiedere il ricongiungimento delle rispettive madri;
sottolineato il rischio che in tal modo si consenta di fatto il ricongiungimento di famiglie poligamiche, contro la previsione

Pag. 28

della stessa direttiva 2003/86/CE, che espressamente esclude che, in caso di matrimonio poligamo, lo Stato membro possa autorizzare il ricongiungimento familiare per più di un coniuge (articolo 4, paragrafo 4);
considerato che l'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato testo unico, non modificata dal provvedimento in esame, prevede che lo straniero che chiede il ricongiungimento debba dimostrare, tra l'altro, la disponibilità di un reddito minimo di importo non inferiore all'assegno sociale se chiede il ricongiungimento di un familiare; al doppio se chiede il ricongiungimento di due o tre familiari o di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici; al triplo se chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari;
considerato che tali livelli di reddito minimo non appaiono sufficienti a garantire alla famiglia ricongiunta un'esistenza libera e dignitosa in Italia,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di:
1) all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, lettera d), precisare che le eventuali spese mediche ed assistenziali per i genitori ultrasessantacinquenni di cui si chiede il ricongiungimento gravano sullo straniero richiedente e che questi è quindi tenuto alla stipula di una polizza assicurativa a copertura di tali spese;
2) modificare l'articolo 29, comma 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel senso di escludere meccanismi di silenzio-assenso per la decisione delle richieste di ricongiungimento familiare, nel contempo elevando ad almeno sei mesi il termine entro il quale le amministrazioni preposte sono tenute a comunicare la decisione in merito alla richiesta;
3) all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato testo unico elevare l'importo del reddito minimo del quale lo straniero che chiede il ricongiungimento di uno o più familiari deve dimostrare la disponibilità, stabilendo il principio che per ciascun membro della famiglia (compreso lo straniero richiedente) deve essere disponibile una somma pari almeno all'importo dell'assegno sociale;
4) verificare se la normativa in materia di ricongiungimenti consenta di fatto, in elusione del dettato normativo, il ricongiungimento in Italia delle famiglie poligamiche attraverso più richieste di ricongiungimento successive (del padre per i figli e dei figli per le madri), in tal caso adottando le opportune misure affinché ciò sia impedito;
5) riferirsi al decreto legislativo n. 5 del 2007, al fine di far emergere (come avviene nel titolo del provvedimento) la natura correttiva e integrativa dell'intervento di modifica dell'articolo 29 del testo unico in materia di immigrazione, come appunto novellato dal citato decreto n. 5.

Pag. 29

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuativo della direttiva 2003/86/CE, in materia di ricongiungimento familiare (Atto n. 3).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI ZACCARIA E AMICI

La I Commissione,
esaminato, in sede referente, lo schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo n. 5/2007 in materia di ricongiungimento familiare,
premesso che:
la direttiva 2003/86/CE rappresenta lo strumento di cui l'Unione europea si è dotata al fine di favorire l'integrazione dell'immigrato nella società di accoglienza, sulla base del presupposto che il mantenimento o la riacquisizione dell'unità familiare si pongono come strumenti fondamentali per rimuovere gli ostacoli all'integrazione ed evitare situazioni di marginalità, conformemente agli obblighi di protezione della famiglia e di rispetto del nucleo familiare previsti da numerosi strumenti internazionali;
in questo quadro la direttiva 2003/86/CE mira a creare, attraverso l'istituto del ricongiungimento familiare, una stabilità socio-culturale, che favorisca il raggiungimento di una coesione economica e sociale, considerata come obiettivo primario, e conseguentemente prevedendo per gli Stati membri la possibilità di avvalersi di condizioni ulteriormente restrittive solo in casi specificatamente determinati;
l'articolo 29, comma 1, lettera a) dello schema di decreto prevede la possibilità di chiedere il ricongiungimento del coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni, in contrasto con quanto previsto dalla direttiva, che all'articolo 4, comma 1, prevede il ricongiungimento del mero coniuge del soggiornante, senza ulteriori condizioni;
l'articolo 4, comma 5, della direttiva prevede la facoltà per gli Stati membri di imporre un limite minimo di età, al fine di evitare i matrimoni forzati, ma la previsione dello schema di decreto legislativo, riconducendo il limite minimo ai 18 anni, rischia di generare una inammissibile discriminazione sul piano dell'ordinamento interno, che ammette, in presenza di determinate condizioni, il matrimonio del cittadino sedicenne. Pertanto l'età richiesta per contrarre un valido matrimonio sarebbe differente, per l'ordinamento interno, a seconda della cittadinanza di colui che contrae matrimonio;
l'articolo 29, comma 1 lettera c), introduce alcune condizioni restrittive alla possibilità di chiedere il ricongiungimento dei figli maggiorenni a carico, ossia solo se questi sono non coniugati, impossibilitati a mantenersi economicamente per ragioni oggettive, e solo in ragione di uno stato di salute tale da comportare un'invalidità totale; tale disposizione appare eccessivamente restrittiva per un verso, e scarsamente efficace dall'altro, considerando che l'espressione «ragioni obiettive» appare una formula vaga, e di difficile dimostrazione, mentre il riferimento alla sola invalidità totale è fuorviante, sussistendo forme di invalidità parziale permanente tali da impedire di provvedere a se stessi in modo autonomo; appare pertanto preferibile

Pag. 30

la formulazione del decreto legislativo vigente che correttamente fa riferimento ad una «impossibilità permanente» in ragione dello stato di salute, lasciando all'autorità amministrativa un margine di valutazione concreto, e non astrattamente determinato per decreto, sul tipo di invalidità sussistente nel caso concreto;
l'articolo 29, comma 1, lettera d) appare incongruo in quanto pone delle limitazioni al ricongiungimento degli ascendenti, limitandolo ai soli genitori che non abbiano altri figli nel paese di provenienza, o se ultrasessantacinquenni, e in presenza di altri figli, solo se questi siano impossibilitati a provvedere a loro per documentati, gravi motivi di salute; non si comprende il limite astrattamente posto con riferimento all'età, considerando che in paesi molto poveri anche genitori sessantenni o di età inferiore, possono trovarsi in condizioni sanitarie o economiche drammatiche; anche qui appare preferibile l'attuale formulazione che lascia un margine di discrezionalità all'autorità amministrativa, facendo semplicemente riferimento ai genitori a carico, privi di un «adeguato sostegno familiare»;
l'articolo 29, comma 1-bis, appare ultroneo rispetto alla direttiva, non disciplinando questa la possibilità di effettuare prelievi del dna al fine di dimostrare il legame di parentela; inoltre, nella disposizione in esame il prelievo del DNA sembra configurarsi come coattivo, a prescindere da un consenso esplicito dell'interessato, ponendosi così in contrasto con le tendenze giurisprudenziali affermatesi in Europa e con le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale delle Migrazioni; appare inoltre, alquanto generica, l'espressione «quando sussistono fondati dubbi sull'autenticità», mentre il porre a carico degli interessati le spese di un prelievo del DNA che viene a configurarsi come coattivo, riveste carattere inutilmente vessatorio; la mancanza di qualunque disposizione o richiamo sulla disciplina dei controlli, delle modalità di prelievo o di disposizioni volte a garantire il rispetto della privacy, infine, pone dubbi di legittimità sulla disposizione in esame;
la direttiva 2003/86/CE era stata correttamente recepita dal decreto legislativo n. 5, dell'8 gennaio 2007, che attuava alla lettera il contenuto della direttiva, e dunque non si comprendono le ragioni che hanno determinato la necessità di un decreto legislativo correttivo, se non per rispondere in maniera strumentale ad esigenze di politica interna, più che a quelle di corretto recepimento di una direttiva comunitaria;
le modifiche introdotte, a volte in contrasto esplicito con la direttiva, a volte ultronee, a volte incongrue sul piano della coerenza interna dell'ordinamento giuridico del nostro paese, appaiono tutte contrarie allo spirito della direttiva che vede nel ricongiungimento familiare uno strumento necessario per permettere la vita familiare, per creare una stabilità socio-culturale che faciliti l'integrazione e per promuovere la coesione economica e sociale, quale obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato dal Trattato,
delibera di esprimere

PARERE CONTRARIO.

Pag. 31

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuativo della direttiva 2003/86/CE, in materia di ricongiungimento familiare (Atto n. 3).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO COSTANTINI

La I Commissione,
esaminato in sede referente lo schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo n. 5/2007 in materia di ricongiungimento familiare,
premesso che:
lo schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo n. 5/2007 agisce «in senso restrittivo sui presupposti dell'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare», allo scopo di «circoscrivere e rendere più rigorose le condizioni per l'esercizio di tale diritto»;
tuttavia, le modifiche apportate risultano illogiche, di difficile applicazione o in alcuni casi discriminatorie;
l'aggiunta all'articolo 29, 1 comma, lettera C) del riferimento vincolante ad uno stato di salute che comporti una invalidità totale, relativamente ai figli maggiorenni a carico, introduce senza alcun criterio logico una evidente discriminazione rispetto a chi, pur se affetto da invalidità parziale, ben potrebbe risultare completamente impossibilitato a svolgere una attività lavorativa ed a provvedere, di conseguenza, alle proprie indispensabili esigenze di vita;
la condizione prevista all'articolo 29, 1 comma, lettera D) per il ricongiungimento dei genitori, in contrasto con la previsione di cui all'articolo 4), comma 2, lettera A) della direttiva 2003/86/CE e vincolata alla assenza di altri figli nel paese di origine o alla loro impossibilità a sostenerli per documentati, gravi motivi di salute, se ultrasessantacinquenni, introduce un sistema all'interno del quale l'autorità amministrativa risulta privata della possibilità di esercitare una qualsivoglia motivata attività di valutazione di tipo discrezionale, che più efficacemente consentirebbe un corretto e completo esame delle singole situazioni ed il perseguimento degli stessi obiettivi prefissati con la proposta di modifica in esame;
di conseguenza lo schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo. n. 5/2007, pur confermando sul piano formale la volontà di salvaguardare il diritto al ricongiungimento familiare di ascendenti a carico e di figli maggiorenni impossibilitati a sostenersi per ragioni di salute, introduce nella sostanza limitazioni non contemplate nella direttiva 2003/86/CE e comunque tali da rendere il medesimo diritto esercitabile solo in situazioni eccezionali;
anche l'introduzione del limite di età di diciotto anni per il ricongiungimento con il coniuge non legalmente separato è in contrasto con le norme dell'ordinamento che consentono di ammettere al matrimonio minori di almeno sedici anni;
la semplice sussistenza di dubbi sulla autenticità della documentazione idonea a dimostrare il legame di parentela

Pag. 32

prevista dall'articolo 29, comma 1-bis, costituisce un presupposto talmente debole, controverso ed opinabile da rendere concreto il rischio di eccessi nella imposizione dell'esame del DNA operato su base non volontaria e di progressiva trasformazione del medesimo esame nell'unica modalità di verifica del legame di parentela,
delibera di esprimere

PARERE CONTRARIO.