Legislatura: 18Seduta di annuncio: 663 del 23/03/2022
Primo firmatario: CORDA EMANUELA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA
Data firma: 23/03/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/03/2022 Resoconto SARTORE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) PARERE GOVERNO 24/03/2022 Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
INVITO AL RITIRO IL 23/03/2022
PARERE GOVERNO IL 23/03/2022
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/03/2022
NON ACCOLTO IL 24/03/2022
PARERE GOVERNO IL 24/03/2022
RESPINTO IL 24/03/2022
CONCLUSO IL 24/03/2022
La Camera,
premesso che:
la materia delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è da decenni in attesa di un complessivo riordino ed adeguamento anche alla normativa europea, in particolare con quanto disposto nella direttiva 2006/123/CE;
la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2016, cosiddetta Promoimpresa, ha chiarito che la Direttiva 2006/123/CE si applica anche alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo;
considerato che:
la suddetta sentenza ha, inoltre, precisato che la Direttiva 2006/123/CE trova applicazione a determinate condizioni soltanto qualora sia assicurata la tutela del cosiddetto legittimo affidamento dei concessionari attualmente operanti;
con la sentenza n. 00017/2021 il Consiglio di Stato ha annullato la validità della proroga alle concessioni demaniali, già in essere al 2033, sancita dall'articolo 1, commi 682 e 683, della legge n. 145 del 2018,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di conformare, riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica di diporto, ivi inclusi i punti di ormeggio ai principi del diritto europeo così come interpretati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza cosiddetta Promoimpresa con particolare riferimento alla tutela del legittimo affidamento dei concessionari attualmente operanti;
affidare le concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni materiali e immateriali e del valore aziendale delle imprese.
9/3522/11. Corda.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sentenza della Corte CE
diritto comunitario
parita' di trattamento