ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03099/167

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 510 del 18/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: TURRI ROBERTO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 18/05/2021


Stato iter:
19/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/05/2021
Resoconto TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER
 
PARERE GOVERNO 18/05/2021
CASTELLI LAURA VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/05/2021

ACCOLTO IL 18/05/2021

PARERE GOVERNO IL 18/05/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/05/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 19/05/2021

CONCLUSO IL 19/05/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03099/167
presentato da
TURRI Roberto
testo presentato
Martedì 18 maggio 2021
modificato
Mercoledì 19 maggio 2021, seduta n. 511

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge di cui si discute la conversione reca, tra le altre, disposizioni in materia di «enti territoriali» e «tutela delle persone con disabilità», dedicando ai primi – gli enti territoriali – il Titolo IV, con interventi di carattere economico e amministrativo necessari ad assicurarne la funzionalità, e alle seconde – le persone con disabilità – gli articoli 34 e seguenti, con l'istituzione di un Fondo per l'inclusione da 100 milioni di euro e il riconoscimento della Lingua dei segni italiana e della Lingua dei segni italiana tattile;
    in materia di enti territoriali e assistenza alle persone non autosufficienti e con disabilità, si pone da diversi anni una questione di primo piano, non contemplata dal decreto-legge in esame, ancorché aggravata, come molte altre, dagli effetti della pandemia da COVID-19. Essa concerne, in particolare, l'incapienza delle coperture finanziarie statali destinate al finanziamento delle funzioni assistenziali attribuite ai comuni ai sensi della normativa vigente;
    com’è noto, in effetti, l'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, prevede che, per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assuma gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica;
    nell'ipotesi, dunque, di ricovero di una persona non autosufficiente presso una struttura sociosanitaria, le spese della retta relative alla quota sanitaria sono sostenute dal sistema sanitario, mentre quelle relativa alla quota «sociale» sono a carico del cittadino e – se quest'ultimo non dispone dei mezzi sufficienti – è il comune di residenza, al momento del ricovero, ad assumere l'obbligo della compartecipazione;
    per disciplinare tali situazioni, numerosi comuni si sono dotati di regolamenti appositi, stabilendo che il contributo erogato per la ridetta quota «sociale» sia modulato in rapporto ai trattamenti previdenziali e indennitari già percepiti dal soggetto interessato; a queste regolamentazioni, tuttavia, si è sovrapposto recentemente l'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2016. Tale disposizione, in effetti, ha previsto che i suddetti trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, erogati da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, siano esclusi dal calcolo dell'Isee;
    nel modificare la normativa in questo senso, peraltro, il legislatore non ha previsto una copertura finanziaria e, anzi, ha stabilito espressamente che le amministrazioni interessate debbano provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; la mancata copertura degli oneri derivanti dalla suddetta disposizione di legge pesa gravemente sui bilanci degli enti locali interessati – peraltro duramente provati, in questo periodo, dall'emergenza COVID-19 – impedendo a questi ultimi di fare fronte alla spesa e alle prestazioni conseguenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di implementare, attraverso ulteriori iniziative normative, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con la determinazione della copertura destinata a finanziare le funzioni assistenziali dei Comuni, al fine di sopperire alle criticità esposte in premessa e assicurare la continuità dell'offerta assistenziale nei predetti ambiti, estremamente delicati e riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni.
9/3099/167Turri.