ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12125

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 849 del 13/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/09/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 13/09/2017
Stato iter:
26/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/10/2017
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 26/10/2017
Resoconto CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/09/2017

DISCUSSIONE IL 26/10/2017

SVOLTO IL 26/10/2017

CONCLUSO IL 26/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12125
presentato da
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Mercoledì 13 settembre 2017, seduta n. 849

   CARRESCIA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   l'importante ruolo assegnato dalla legge di riforma della scuola nel 2015 alla dirigenza scolastica e la peculiarità del settore dell'istruzione impongono una lettura coordinata delle numerose disposizioni che disciplinano la materia, sia quelle di carattere generale sia quelle più specifiche ed in particolare: del decreto legislativo n. 165 del 2001; del contratto collettivo nazionale di lavoro – Area V – dirigenza scolastica, sottoscritto in data 11 aprile 2006, con particolare riferimento agli articoli 11, 13 e 20 per le parti non disapplicate, e del contratto collettivo nazionale di lavoro – area V – dirigenza scolastica, sottoscritto in data 15 luglio 2010, con particolare riferimento agli articoli 7, 9 e 14; del decreto-legge n. 98 del 2011, in materia di dimensionamento; delle direttive ministeriali, come la n. 36 del 18 agosto 2016 recante le modalità di valutazione dei dirigenti scolastici; delle varie note ministeriali, quali la n. 21524 del 16 maggio 2017 e la n. 9752 del 1º giugno 2017 relative alle operazioni di rinnovo e mutamento degli incarichi dirigenziali;

   l'assegnazione di un dirigente scolastico deve tener conto di molteplici fattori molti dei quali sono demandati a criteri ed indicazioni definiti a livello ministeriale che trovano però applicazione con modalità diverse nelle varie regioni come è accaduto, anche nel corrente anno, per la proroga di dirigenti scolastici dopo il terzo triennio in una stessa sede;

   il criterio generale della permanenza al massimo per tre trienni nella stessa sede è lasciato ad una troppo ampia discrezionalità a livello locale e attualmente in alcune regioni lo stesso non trova applicazione, mentre in altre è soggetto ad un'applicazione rigorosa che non conosce margini di deroga neppure in presenza di motivazioni significative che giustificherebbero la proroga almeno per un quarto mandato;

   la ratio legis non può essere quella di assumerlo come criterio inderogabile, bensì solo di carattere indicativo soprattutto se sussistano ragioni di efficienza e di completamento di progetti qualificati, come ad esempio quelli di ricerca internazionale che vanno oltre il termine del mandato, quelli di elevata qualità come, ad esempio quelli di cui è responsabile l'Indire di Firenze e che coinvolgono in modo significativo i dirigenti scolastici (avanguardie educative) oppure quelli che per il carattere di peculiarità dell'istituto, per innovazione, internazionalizzazione, unicità nell'erogazione sul territorio di servizi qualificati necessitano di una continuità nella direzione (si fa riferimento anche a progetti Pon, in corso di svolgimento, ideati da un dirigente scolastico e che difficilmente potrebbero trovare continuità di svolgimento con un avvicendamento di diverse figure dirigenziali, o a progetti legati all'erogazione di corsi a carattere internazionale soggetti ad un rigoroso accreditamento delle istituzioni scolastiche, come i corsi Cambridge IGCSE);

   il settore della scuola è inoltre ritenuto dall'Anac a basso rischio e quindi la motivazione della rotazione connessa alle attività di appalto di forniture è quanto mai labile –:

   se la Ministra interrogata intenda assumere iniziative per dare specifiche direttive ai dirigenti degli uffici scolastici regionali recanti criteri di valutazione per l'eventuale proroga dei dirigenti scolastici anche oltre il terzo triennio quando sussistono validi motivi per consolidare importanti progettualità che necessitano di essere seguite, affinché prassi didattiche innovative ed organizzative non vadano disperse e perché, comunque, vi sia in tutte le regioni uniformità di comportamento.
(5-12125)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 26 ottobre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-12125

  Con l'interrogazione ora in discussione si rappresenta che il criterio generale di assegnazione degli incarichi scolastici dirigenziali che prevede la permanenza dei dirigenti scolastici nella stessa sede per un periodo massimo di tre trienni è stato applicato a livello locale, nelle diverse regioni, con notevoli margini di discrezionalità, che ne hanno precluso un'attuazione uniforme sul territorio nazionale.
  In particolare si chiedono chiarimenti in merito ai criteri di valutazione da seguire per l'eventuale proroga dei dirigenti scolastici nella stessa sede dopo il terzo triennio, qualora sussistano ragioni di efficienza e di completamento di progetti qualificati e, comunque, al fine garantire uniformità di comportamento in tutte le regioni.
  A riguardo si rappresenta, preliminarmente, che, nel corso degli ultimi anni, alcune Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti hanno formulato osservazioni sui decreti di attribuzione degli incarichi ai dirigenti scolastici, con particolare riguardo a quelli di conferma.
  In particolare, la Corte ha precisato che occorre sempre specificare nell'atto di conferma la data a partire dalla quale il dirigente scolastico confermato ricopre l'incarico presso l'istituto scolastico, dovendo la conferma rispettare i limiti di una ragionevole durata secondo quanto disposto dalla normativa anticorruzione prevista dalla legge n. 190/2012.
  I Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza degli Uffici Scolastici Regionali dispongono, inoltre, che debbano essere indicati, tra gli altri, anche i criteri di rotazione del personale dirigenziale scolastico e, di conseguenza, la durata massima degli incarichi dirigenziali nella medesima sede.
  Tale indicazione è, pertanto, come precisato dall'ANAC nella deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, di esclusiva competenza del Direttore Generale o del Coordinatore regionale pro tempore dell'Ufficio scolastico regionale, in qualità di responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle istituzioni scolastiche statali del proprio territorio.
  Ciò posto, considerata la specificità organizzativa e dimensionale del settore scuola, più volte riconosciuta anche dall'ANAC, nelle more dell'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, che conterrà anche il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, si ricorda che dovranno essere i Direttori Generali o i Coordinatori Regionali pro tempore, dopo aver valutato la peculiarità e la specificità del proprio territorio, a definire i criteri temporali relativi agli incarichi scolastici dirigenziali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assegnazione ad altro incarico

contratto collettivo

riforma scolastica