ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11667

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 821 del 27/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: GRIBAUDO CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 27/06/2017
PARIS VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO 27/06/2017
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 27/06/2017
ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 27/06/2017
ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 27/06/2017
FONTANA CINZIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 27/06/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 27/06/2017
Stato iter:
28/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/06/2017
Resoconto GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 28/06/2017
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 28/06/2017
Resoconto GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/06/2017

SVOLTO IL 28/06/2017

CONCLUSO IL 28/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11667
presentato da
GRIBAUDO Chiara
testo di
Martedì 27 giugno 2017, seduta n. 821

   GRIBAUDO, GNECCHI, PARIS, PATRIZIA MAESTRI, ARLOTTI, ALBANELLA e CINZIA MARIA FONTANA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il 25 maggio 2017 la Conferenza Stato-regioni ha approvato le nuove «Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento», ai sensi dell'articolo 1 commi da 34-36, della legge n. 92 del 2012;
   tali linee guida prevedono che il tirocinio di formazione e orientamento attivabile da neolaureati e neodiplomati nei primi 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio abbia una durata che passa dai 6 mesi della precedente normativa a ben 12 mesi, con un importo minimo dell'indennità di partecipazione per il tirocinante di soli 300 euro;
   viene previsto inoltre che sia possibile attivare un tirocinio anche nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per il medesimo soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche se non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione;
   viene esclusa la cumulabilità di tirocini extra-curriculari con tirocini curriculari, permettendo così un'espansione imprevedibile dei tirocinanti nelle aziende, vista anche la desueta normativa oggi in vigore per i tirocini curriculari; vengono inoltre sommati (dipendenti a tempo determinato ai dipendenti a tempo indeterminato per il calcolo dei tirocinanti ammessi nello stesso soggetto ospitante, con ulteriori clausole di deroga ai limiti nel caso di assunzione di precedenti tirocinanti;
   il monitoraggio previsto all'articolo 13 e contenuto anche nell'accordo del 24 gennaio 2013 è stato completamente disatteso in questi anni e non esistono oggi dati nazionali sul numero di tirocinanti attivi, ad esclusione dei report di «Garanzia Giovani»; viene inoltre indicata nel suddetto articolo la partecipazione di Italia Lavoro alla redazione del report nazionale, la cui denominazione è oggi Anpal-Servizi e vede oggi a rischio 800 unità a tempo determinato;
   il tirocinio si prefigura così come un taglio del costo del lavoro per le imprese e come uno strumento alternativo ai più strutturati e coerenti percorsi previsti dai contratti di apprendistato, mancando inoltre il naturale legame di questa normativa con l'alternanza scuola-lavoro e risultando assente una revisione dei tirocini curriculari –:
   se non ritenga di assumere iniziative per la modifica delle norme sopra descritte, nell'ottica di favorire da parte delle imprese l'adozione di contratti di lavoro formativo maggiormente strutturati e che garantiscano maggiori diritti e tutele, quale ad esempio l'apprendistato, nonché una più equa retribuzione basata su quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, al contempo rivedendo la disciplina sui tirocini curriculari, al fine di dare alla stessa maggiore uniformità e proficuità a beneficio degli studenti che necessitano di orientamento e di partecipare ad attività realmente formative per i loro percorsi scolastici, accademici e professionali.
(5-11667)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 giugno 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-11667

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Gribaudo – inerente la nuova disciplina dei tirocini extracurriculari dettata dalle Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella riunione del 25 maggio 2017 – faccio presente quanto segue.
  Le Linee guida approvate con l'accordo Stato-Regioni dei 24 gennaio 2013 hanno definito un primo quadro di riferimento comune a tutte le regioni e province autonome in materia dei tirocini extracurriculari. Successivamente, tutte le regioni e province autonome hanno adottato propri provvedimenti per disciplinare tale materia che, com’è noto, rientra tra le competenza esclusive attribuite alle regioni e province autonome dalla Carta costituzionale.
  Al fine di superare le difficoltà emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali e durante l'implementazione del programma Garanzia giovani la Conferenza Stato-Regioni, con l'intesa del 25 maggio scorso, ha voluto rivedere, aggiornare ed integrare il contenuto delle Linee guida approvate il 24 gennaio 2013.   Tengo a precisare che il testo di queste nuove Linee guida è il risultato di un lavoro coordinato e sinergico con le amministrazioni regionali volto a garantire un nucleo minimo di modalità omogenee su tutto il territorio nazionale. Questo testo, pertanto, non stravolge l'impianto originario ma cerca di risolvere alcune problematiche di carattere pratico che le amministrazioni regionali hanno condiviso e per le quali si è ritenuto doveroso intervenire.
  Partendo, quindi, dall'utilizzo pratico dei tirocini extracurriculari, si è ritenuto opportuno allineare le fattispecie precedentemente previste (tirocini formativi e di orientamento e tirocini di inserimento lavorativo) garantendo, al contempo, per tutti una durata massima di 12 mesi comprensivi anche di eventuali proroghe e rinnovi. Tengo a precisare che nel testo precedente i rinnovi non erano previsti determinando, perciò, possibili comportamenti elusivi sul punto.
  La diversa durata, sei mesi per i tirocini formativi e dodici mesi per quelli di inserimento, prevista dalle precedenti linee guida ha talvolta determinato la possibilità di un cumulo delle durate, arrivando anche a diciotto mesi complessivi. Con il nuovo testo che introduce anche il divieto della reiterazione del tirocinio, tale pericolo è decisamente scongiurato.
  Sull'indennità di tirocinio non vi sono elementi di novità rispetto al passato, fermo restando che le regioni nella loro regolamentazione possono aumentarne l'importo.
  Nessuna novità anche per i tirocini curriculari che, come nel vecchio testo, sono esclusi dall'ambito di applicazione delle linee guida in quanto espressamente non ricompresi nella norma di delega (articolo 1, commi da 34 a 36, della legge n. 92 del 2012).
  Con il nuovo testo si cerca di superare anche il problema della «concorrenzialità» tra tirocini e apprendistato, ampliando la portata e fornendo chiarimenti circa i profili sanzionatori da adottare in caso di tirocini attivati in maniera non conforme a quanto previsto dalle linee guida.
  È stato, inoltre, previsto un meccanismo di premialità che consente ai soggetti ospitanti di attivare un numero maggiore di tirocini rispetto ai limiti stabiliti dalle medesime linee guida nel caso in cui i medesimi soggetti ospitanti assumono con contratto di lavoro subordinato un determinato numero di tirocinanti.
  Da ultimo, nel precisare che l'ANPAL ha avviato una specifica attività di monitoraggio dedicata ai tirocini che sarà sviluppata nei prossimi mesi, rappresento che sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – nella sezione studi e statistiche – è disponibile un report annuale delle Comunicazioni obbligatorie – a cui anche i tirocini sono soggetti – dal quale si possono estrapolare alcuni rilevati dati sui tirocini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

tirocinio di formazione

parita' retributiva