ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00395

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 42 del 11/09/2018
Firmatari
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/09/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRANO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2018
APRILE NADIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2018
CABRAS PINO MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2018
CASO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2018
CURRO' GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2018
GIULIODORI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2018
GRIMALDI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2018
MANIERO ALVISE MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2018
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2018
MIGLIORINO LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2018
RADUZZI RAPHAEL MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2018
RUGGIERO FRANCESCA ANNA MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2018
ZANICHELLI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2018
ZENNARO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/09/2018
Stato iter:
20/09/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/09/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 20/09/2018
Resoconto RUGGIERO FRANCESCA ANNA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/09/2018

DISCUSSIONE IL 20/09/2018

SVOLTO IL 20/09/2018

CONCLUSO IL 20/09/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00395
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo di
Martedì 11 settembre 2018, seduta n. 42

   CANCELLERI, TRANO, APRILE, CABRAS, CASO, CURRÒ, GIULIODORI, GRIMALDI, MANIERO, MARTINCIGLIO, MIGLIORINO, RADUZZI, RUGGIERO, ZANICHELLI e ZENNARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602, consente, a partire dal 1° gennaio 2011, che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, possano essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, previa presentazione di apposita certificazione; l'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e della validità della certificazione;

   a tal fine, la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito;

   per far fronte alle esigenze di liquidità delle imprese, a fronte dei ritardi di pagamento dei crediti da parte della pubblica amministrazione, soprattutto negli anni della crisi economica, le disposizioni in materia di compensazione di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo sono state interpretate con la necessaria flessibilità al fine di accelerare il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, fermo restando il pieno rispetto del dettato normativo –:

   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno assumere iniziative, anche di natura normativa, al fine di consentire il pagamento delle somme dovute mediante compensazione con crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche qualora l'iscrizione a ruolo delle somme dovute sia effettuata in data successiva a quella prevista per il pagamento ma antecedente all'incasso effettivo del credito.
(5-00395)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 settembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00395

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina stabilita nell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in materia di compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, n. 165 per somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, previa presentazione della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge n. 185 del 2008 rilasciata, su richiesta del creditore, mediante l'apposita piattaforma elettronica.
  In particolare, gli interroganti chiedono se non si ritenga opportuno «assumere iniziative, anche di natura normativa, al fine di consentire il pagamento di somme dovute mediante compensazione con crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche – anche qualora l'iscrizione a ruolo delle somme dovute sia effettuata in data successiva a quella prevista per il pagamento ma antecedente l'incasso effettivo del credito».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, i crediti, muniti di apposita certificazione, possono essere utilizzati per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 (avvisi di accertamento esecutivi) e 30 (avvisi di addebito) del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, per tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali o altre entrate dovute alla stessa amministrazione che ha rilasciato la certificazione.
  Per rendere concretamente operativa la compensazione in parola sono stati emanati nel tempo diversi decreti ministeriali che ne hanno disposto l'applicazione limitatamente al pagamento delle «somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo (..) notificate» entro il termine del 30 aprile 2012; termine differito successivamente al 30 settembre 2013 (cfr. articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013 come modificato dall'articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014).
  In questo contesto, il legislatore, con l'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013, a partire dall'anno 2014, ha riconosciuto la possibilità di compensare le cartelle di pagamento in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e debitamente certificati.
  Tale ultima forma di compensazione è stata estesa anche agli anni successivi al 2014.
  Da ultimo, l'articolo 12-bis del decreto-legge n. 87 del 2018 (c.d. decreto-legge dignità) introdotto in sede di conversione (legge 9 agosto 2018, n. 96), rubricato «Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione», stabilisce che le «disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (...) si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 (...), anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della Riscossione entro il 31 dicembre 2017».
  Pertanto, diversamente dalle precedenti norme di estensione temporale della compensazione, per il 2018 la disposizione è immediatamente operativa, in quanto non si rinvia a un successivo decreto ministeriale di attuazione, il legislatore, infatti, ha espressamente previsto l'applicazione delle modalità operative indicate dal decreto ministeriale 24 settembre 2014. La compensazione è applicabile con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017 a prescindere dalla data di notifica della cartella.
  In base al citato articolo 28-quater, l'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. A questo fine, le certificazioni dei crediti, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo effettuato in data antecedente quella prevista per il pagamento del credito.
  Ciò posto, le vigenti disposizioni in materia di pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante compensazione con crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della P.A. non prevedono che tale istituto possa essere utilizzato soltanto per il versamento «totale o parziale delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito». Tali disposizioni, infatti, stabiliscono, all'attualità, che siano compensabili nell'anno 2018 i carichi consegnati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2017 e, quindi, anche se il carico (ruolo) sia stato formato e consegnato successivamente alla data prevista per il pagamento del credito da parte della PA.
  In merito alla proposta di adozione di iniziative volte a permettere l'utilizzazione della compensazione in parola anche per pagare somme dovute sulla base di carichi consegnati all'agente della riscossione dopo il 31 dicembre 2017, la Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato che, al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica, la disciplina vigente prevede che possano essere soggetti a compensazione solo i ruoli emessi (o meglio i carichi affidati agli agenti della riscossione come precisato nella normativa più recente) entro una data sufficientemente risalente nel tempo.
  Allo stato pertanto, la fissazione di un termine successivo, o a maggior ragione l'estensione ai carichi affidati correntemente, determinerebbe infatti effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di minore gettito per gli enti impositori, per cui sarebbe necessario individuare idonei mezzi di copertura finanziaria.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pagamento

credito

azione giudiziaria