Legislatura: 18Seduta di annuncio: 586 del 02/11/2021
Primo firmatario: GRIBAUDO CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma VISCOMI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2021 MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2021 CANTONE CARLA PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2021 LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2021 LEPRI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2021 BERLINGHIERI MARINA PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2021 LORENZIN BEATRICE PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2021 FIANO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2021 CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO 03/11/2021
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 02/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 03/11/2021 Resoconto LEPRI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO RISPOSTA GOVERNO 03/11/2021 Resoconto ORLANDO ANDREA MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 03/11/2021 Resoconto GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 03/11/2021
DISCUSSIONE IL 03/11/2021
SVOLTO IL 03/11/2021
CONCLUSO IL 03/11/2021
GRIBAUDO, VISCOMI, MURA, CARLA CANTONE, LACARRA, LEPRI, BERLINGHIERI, LORENZIN, FIANO, CARNEVALI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
l'Inps con il messaggio n. 3495 ha comunicato che l'assegno mensile di invalidità, di cui all'articolo 13 della legge n. 118 del 1971, sarà liquidato soltanto per i soggetti beneficiari per i quali risulti l'inattività lavorativa;
tale determinazione discenderebbe dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale secondo l'Inps «con diverse pronunce, è intervenuta sul requisito dell'inattività lavorativa di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dall'articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, affermando che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio»;
tale giustificazione fa venire meno la percepibilità del sussidio a prescindere dalla misura del reddito ricavato, che fino ad oggi veniva concesso ai beneficiari con invalidità civile ricompresa fra il 74 e il 99 per cento e con un limite di reddito annuo di 4.931,29 euro, che in una precedente interpretazione dell'istituto veniva considerato un reddito derivato da attività lavorativa non rilevante;
l'Inps applicherebbe così alla lettera l'articolo 13, comma 1, della legge n. 118 del 1971, il quale recita: «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'Inps, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12»;
a parere degli interroganti, privare di tale assegno una platea di cittadini con invalidità rilevante, che con sforzo e dedizione si impegnano per svolgere un'attività lavorativa anche residuale al fine di una piena partecipazione alla società, come richiamato dal dettato costituzionale agli articoli 3 e 4, rappresenta un grave passo indietro del Paese nella tutela dei diritti dei più deboli e nell'incentivare l'integrazione di chi versa in condizioni di disabilità –:
quali iniziative di competenza si intendano adottare per rendere nuovamente idonei all'assegno di invalidità civile i cittadini esclusi sulla base del citato messaggio n. 3495 del 2021.
(3-02585)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sostegno economico