ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00576

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 634 del 08/02/2022
Abbinamenti
Atto 1/00569 abbinato in data 08/02/2022
Atto 1/00577 abbinato in data 09/02/2022
Atto 1/00578 abbinato in data 09/02/2022
Atto 1/00579 abbinato in data 09/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: MORASSUT ROBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/02/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 08/02/2022
NARDI MARTINA PARTITO DEMOCRATICO 08/02/2022
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 08/02/2022
PEZZOPANE STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO 08/02/2022
BURATTI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 08/02/2022
MORGONI MARIO PARTITO DEMOCRATICO 08/02/2022
PELLICANI NICOLA PARTITO DEMOCRATICO 08/02/2022
BERLINGHIERI MARINA PARTITO DEMOCRATICO 08/02/2022
FIANO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 08/02/2022
DE LUCA PIERO PARTITO DEMOCRATICO 08/02/2022


Stato iter:
09/02/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 08/02/2022
Resoconto ZIELLO EDOARDO LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto ZUCCONI RICCARDO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 08/02/2022

DISCUSSIONE IL 08/02/2022

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 08/02/2022

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 09/02/2022

RITIRATO IL 09/02/2022

CONCLUSO IL 09/02/2022

Atto Camera

Mozione 1-00576
presentato da
MORASSUT Roberto
testo presentato
Martedì 8 febbraio 2022
modificato
Mercoledì 9 febbraio 2022, seduta n. 635

   La Camera,

   premesso che:

    il Governo del territorio rappresenta un tema urgente e ormai non rinviabile per un sano ed equilibrato sviluppo del nostro Paese. L'uso delle risorse naturali – a partiti dal suolo – è sempre più al centro delle attenzioni dell'opinione pubblica e della sensibilità dei cittadini e rappresenta per il sistema economico-imprenditoriale e per le amministrazioni pubbliche un fattore decisivo e prioritario per favorire la crescita sociale, civile e produttiva dell'intera nazione;

    il contesto della pandemia ha fatto emergere, con maggiore evidenza, le criticità di interi territori di fronte alle grandi sfide poste dai cambiamenti climatici, dal dissesto idrogeologico, dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, dal diffuso degrado del territorio, del paesaggio e dell'ecosistema;

    con il termine rigenerazione urbana si fa riferimento, in particolare, ai programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare e degli spazi su scala urbana volti a garantire tra l'altro la qualità dell'abitare sia dal punto di vista ambientale sia sociale, anche con riferimento alle aree urbane e alle periferie più degradate. Si tratta di interventi che, rivolgendosi al patrimonio edilizio, intendono porre attenzione altresì al tema della salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio; le politiche per la rigenerazione urbana sono connesse anche con il terna della riduzione del consumo di suolo, poiché mirano a recuperare il patrimonio edilizio esistente;

    con riferimento al quadro regolatorio in materia, per la complessità dell'argomento e per una serie di implicazioni politiche, storiche, culturali e istituzionali, la legislazione urbanistica italiana appare oggi caratterizzata da troppi elementi contraddittori, da un'eccessiva farraginosità e da incertezze di competenze e di attribuzioni. Anche per questo, negli ultimi anni, il governo del territorio ha progressivamente perduto solide basi legislative costringendo in molti casi la giustizia amministrativa nazionale – e talora europea – a intervenire per ricondurre in un campo di certezza normativa o addirittura di legittimità l'operato di numerose amministrazioni pubbliche e di operatori privati;

    la legge fondamentale di livello nazionale di governo del territorio – la legge n. 1150 del 1942 – ha subito nel tempo, comprensibilmente, integrazioni e modifiche tese ad aggiornarne la funzionalità e l'efficacia in relazione ai mutamenti intervenuti in ragione dello sviluppo economico e sociale del Paese. Si tratta quindi di una legge molto datata che rispondeva ad una, logica edilizia di tipo «espansivo» – da inquadrare storicamente nei decenni della crescita edilizia – rispetto ad un quadro attuale che intende favorire invece l'obiettivo della tutela ambientale, della riduzione del consumo del suolo con approcci rigenerativi, del contrasto al degrado;

    la fiscalità urbana rappresenta, poi, una chiave decisiva per favorire processi di rigenerazione urbana di «comparto» in grado di modificare sostanzialmente l'assetto dei tessuti urbani e favorire rinnovo edilizio, miglioramento delle reti dei servizi, sostenibilità. Anche in questo caso, la materia della contribuzione (regolata all'articolo 16 del Testo unico per l'edilizia, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) non risponde più né ad un equilibrato rapporto tra interessi pubblici e privati, né ad un principio di incentivazione degli interventi di rigenerazione, ma si caratterizza per essere un generico tributo che non distingue tra interventi espansivi con consumo di suolo e interventi di rigenerazione o ristrutturazione edilizia;

    di primaria importanza risulta quindi la necessità di una profonda revisione ti tale normativa che, pur essendo stata per molti anni di grande modernità anche rispetto al panorama legislativo europeo, a distanza di oltre settanta anni essa fa oggi dell'Italia il fanalino di coda, tra i Paesi più avanzati, in questo campo;

    il Parlamento – dopo i tentativi delle scorse legislature – nell'attuale legislatura sta nuovamente affrontando il tema di una legge sulla rigenerazione urbana, operando nella Commissione competente al Senato, di cui si auspica una rapida approvazione;

    si rammenta, a tal proposito, che, con il decreto n. 441 del 2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha istituito la Commissione per la riforma della normativa nazionale in materia di pianificazione del territorio standard urbanistici e in materia edilizia con compito di provvedere alla elaborazione di uno o più schemi di provvedimento finalizzati alla riforma organica dei principi della legislazione statale in materia di pianificazione del territorio e standard urbanistici, nonché al riordino e alla modifica delle disposizioni contenute nel Testo unico dell'edilizia;

    gli interventi di rigenerazioni urbana costituiscono inoltre uno strumento molto importante anche per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle nuove norme europee in materia di efficienza energetica degli edifici e, in tale contesto, risultano fondamentali gli incentivi fiscali legati al «Superbonus 110 per cento» – che, consentendo anche alla fascia di reddito medio-bassa di vedere efficientata la propria abitazione, permettono una diffusa riqualificazione energetica del patrimonio edilizio del Paese;

    si rileva, a tal proposito, che le disposizioni contenute nel decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 cosiddetto sostegni-ter) sulla cessione dei crediti d'imposta da agevolazioni edilizie rischiano di avere effetti negativi sulla ripresa economica, l'attività di molte imprese e il sistema creditizio. La misura, che si inserisce nel solco delle previsioni del decreto-legge n. 157 del 2021 (cosiddetto) Decreto anti-frodi), in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, ha anche effetti retroattivi sui contratti già in essere e, dunque, potrebbe generare migliaia di contenziosi, bloccando interventi già avviati;

    se l'obiettivo della norma – che è quello di evitare il meccanismo dello scambio di fatture per lavori mai eseguiti – è giusto, la soluzione individuata è suscettibile (come rilevato dalla nota di lettura 286 del Servizio del bilancio del Senato) di ridurre in modo significativo – per la sua portata rispetto alla disciplina previgente – le concrete possibilità di accesso al finanziamento degli interventi agevolati, attraverso lo strumento delle cessioni del credito; la qual cosa potrebbe dar luogo a ricadute in ordine all'entità degli investimenti futuri nel settore;

    occorre pertanto individuare soluzioni idonee volte a scongiurare gli impatti negativi sul settore e sugli interventi da effettuare;

    il tema della rigenerazione urbana è quindi emerso, in modo diretto, in numerosi interventi legislativi di recente approvazione in materia di edilizia e di governo del territorio di cui si citano, non in modo esaustivo, le leggi di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), 2020 (legge n. 160 del 2019) e 2021 (legge n. 178 del 2020), e le misure contenute in diversi decreti-legge, volte al rinnovo e all'introduzione di agevolazioni fiscali a favore del patrimonio immobiliare privato, nonché alla riqualificazione urbana, nonché le recenti modifiche del Testo unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001);

    la Missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza destina all'ambito della rigenerazione urbana euro 9,02 miliardi. Si rammenta che, secondo, quanto espressamente indicato nel Pnrr, il Piano mette a disposizione del Sud un complesso di risorse pari a non meno del 40 per cento delle risorse territorializzabili del Pnrr (pari a circa 82 miliardi, incluso il Fondo complementare), per le otto regioni del Mezzogiorno, a fronte – si sottolinea nel Piano – del 34 per cento previsto dalla attuale normativa vigente in favore del Sud per la ripartizione degli investimenti ordinari destinati su tutto il territorio nazionale. Il Piano prevede, infatti, in aggiunta alle risorse europee, ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali che confluiscono in un apposito Fondo complementare al Pnrr;

    l'articolo 1, commi 42 e successivi, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), ha previsto, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034;

    il successivo comma 42-bis, introdotto dall'articolo 20 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ha previsto l'integrazione delle predette risorse, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

    la cornice giuridica di riferimento per l'erogazione dei contributi agli enti locali per investimenti in progetti di rigenerazione urbana ha trovato attuazione con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, a seguito di un'intesa acquisita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali con l'Anci il 26 novembre 2020;

    in quella sede – così ha riferito il Ministro dell'interno rispondendo ad un atto di sindacato ispettivo al Senato (interrogazione n. 3-03007) – si è convenuto sulla necessità di introdurre, tra i criteri per la selezione dei progetti, quello che fa riferimento all'indice di vulnerabilità sociale e materiale definito dall'Istat. Si tratta di un criterio che trova applicazione quando, l'entità delle richieste pervenute supera l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e che deriva dalla necessità di riconoscere una preferenza alle realtà locali più svantaggiate, in coerenza con la finalità dell'intervento legislativo. Pertanto, il decreto di individuazione dei comuni risultati beneficiari è frutto dei criteri concertati in vista della distribuzione delle risorse;

    l'articolo 5, comma 2, di tale decreto stabilisce quindi che «qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata, tenendo conto della quota riferita alla progettazione esecutiva e alle opere, a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM)»;

    il decreto del capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021 ha approvato l'elenco dei progetti ammissibili relativi alle istanze validamente trasmesse dai comuni, la graduatoria dei progetti ammissibili per un ammontare complessivo di 4.277.384.625,56 euro dei comuni con un Ivsm più elevato, e l'elenco dei progetti beneficiari per un ammontare di progetti finanziati pari a 3.399.271.176,95 euro;

    numerosi comuni, a seguito della pubblicazione del decreto 30 dicembre 2021, hanno constatato il mancato mancato finanziamento dei progetti proposti, generando un diffuso e crescente malcontento tra i sindaci e le comunità locali a seguito della pubblicazione della graduatoria;

    l'Anci, a seguito della pubblicazione del decreto 30 dicembre 2021, ha diramato un comunicato con il quale, senza mettere in dubbio l'efficacia di una misura che si è caratterizzata per modalità agevoli di assegnazione dei fondi, ha ribadito la necessità di integrare le risorse, disponibili con un ulteriore stanziamento di circa 900 milioni di euro, al fine di finanziare tutti i progetti risultati ammissibili;

    il mancato finanziamento dei progetti di rigenerazione urbana risultati ammissibili precluderebbe la possibilità di realizzare opere rilevanti per lo sviluppo di interi territori, lasciando senza risposte le attese di tantissime comunità locali;

    sempre in risposta al citato atto di sindacato ispettivo è stato rammentato che, «dopo un primo intervento già effettuato con il decreto-legge n. 152 del 2021, che ha implementato nel quadro delle risorse del PNRR i fondi disponibili integrandoli di 200 milioni di euro per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, ulteriori interventi sono stati disposti con la legge di bilancio 2022 per corrispondere a queste esigenze di ampliamento della platea dei beneficiari. Si è stabilito che i fondi, integrati per il corrente esercizio di ulteriori 300 milioni, possono essere assegnati anche ai progetti presentati dai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che in forma associata superano detta soglia. Potranno concorrere a questo nuovo finanziamento anche quei Comuni che non sono risultati beneficiari del finanziamento proprio per insufficienza delle risorse. La legge di bilancio 2022 ha previsto che, a decorrere dal 2023, le Regioni potranno utilizzare le risorse già a esse assegnate per gli investimenti in tema di rigenerazione urbana, prevista dalla legge di bilancio 2019, proprio allo scopo di realizzare i progetti ricadenti nel proprio territorio ritenuti ammissibili. Tuttavia, ben consapevoli della delicatezza e della rilevanza della tematica e in coerenza con un apposito ordine del giorno approvato in sede di discussione della legge di bilancio 2022, assicuro che il Governo è impegnato nell'individuazione di ogni utile soluzione per andare incontro alle esigenze rappresentate in questa sede»;

    facendo seguito a questo impegno, a seguito anche della preposta avanzata dalle regioni, dall'Anci e dall'Upi, il Governo avrebbe garantito ulteriori 905 milioni di euro; relativi al periodo 2022-2026, da destinare a rafforzare gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale già varati in attuazione del Pnrr;

    lo stanziamento delle ulteriori risorse consentirà lo scorrimento delle graduatorie e la realizzazione della gran parte dei progetti già dichiarati ammissibili rispondendo alle esigenze di tutti i territori regionali,

impegna il Governo:

1) ad adottare, nel primo provvedimento utile, le idonee iniziative normative per garantire lo stanziamento degli ulteriori 905 milioni di euro necessari al fine di consentire il finanziamento dei progetti di rigenerazione urbana presentati dai comuni e dichiarati ammissibili ai sensi della normativa richiamata in premessa;

2) a verificare, ferma restando la necessità di dispiegare una quota consistente di risorse a beneficio dei comuni del Mezzogiorno, come espressamente previsto anche dal Pnrr, le forme più opportune ed efficaci per una modulazione ed utile coerenza e concordanza tra il criterio dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale e quello di una effettiva ed equilibrata ripartizione territoriale dei finanziamenti tra tutte le aree del Paese: Nord, Sud e Centro;

3) a prevedere, in vista della ripartizione di ulteriori futuri contributi, criteri che consentano la realizzazione equilibrata, dal punto di vista territoriale, del maggior numero possibile di progetti relativi alla rigenerazione urbana, previa attenta valutazione del merito dei progetti stessi, affinché il finanziamento pubblico sia diretto alla realizzazione di opere sostenibili per l'ambiente, l'ecosistema e la popolazione locale, e in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione e di mobilità sostenibile;

4) a favorire ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, per un rapido iter di nuove norme per la rigenerazione urbana – già avviato presso la competente commissione al Senato – per promuovere un ordinario sviluppo su scala nazionale di un'azione di rigenerazione urbana che persegua la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo;

5) ad assumere ogni utile iniziativa, in raccordo con le competenti Commissioni parlamentari, anche in vista della revisione organica del Testo unico dell'edilizia, ai fini di un adeguamento della normativa sulla contribuzione e sulla fiscalità urbana, tesa ad una maggiore tutela, dell'interesse pubblico, degli obiettivi di sostenibilità, di semplificazione per le imprese;

6) ad individuare procedimenti idonei, considerata l'importanza che in tema di interventi di rigenerazione urbana rivestono gli incentivi fiscali edilizi, affinché le giuste esigenze di efficace contrasto alle frodi non mettano a rischio gli interventi in corso o già programmati e la continuità degli investimenti nel settore.
(1-00576) «Morassut, Braga, Nardi, Rotta, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Berlinghieri, Fiano, De Luca».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

piano di finanziamento

lotta contro la criminalita'

aiuto finanziario