ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00224

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 214 del 14/12/2023
Abbinamenti
Atto 1/00225 abbinato in data 18/12/2023
Atto 1/00226 abbinato in data 18/12/2023
Atto 1/00227 abbinato in data 11/01/2024
Atto 1/00229 abbinato in data 11/01/2024
Atto 1/00230 abbinato in data 11/01/2024
Firmatari
Primo firmatario: FARAONE DAVIDE
Gruppo: ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE
Data firma: 14/12/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GADDA MARIA CHIARA ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE 14/12/2023
DE MONTE ISABELLA ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE 14/12/2023
DEL BARBA MAURO ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE 14/12/2023
MARATTIN LUIGI ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE 14/12/2023
BONIFAZI FRANCESCO ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE 14/12/2023
BOSCHI MARIA ELENA ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE 14/12/2023
GIACHETTI ROBERTO ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE 14/12/2023
GRUPPIONI NAIKE ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE 14/12/2023


Stato iter:
11/01/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/12/2023
Resoconto GADDA MARIA CHIARA ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 18/12/2023
Resoconto VIETRI IMMA FRATELLI D'ITALIA
Resoconto PATRIARCA ANNARITA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
 
PARERE GOVERNO 11/01/2024
Resoconto GEMMATO MARCELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 11/01/2024
Resoconto DE MONTE ISABELLA ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE
Resoconto PISANO CALOGERO NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC, ITALIA AL CENTRO)-MAIE
Resoconto ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Resoconto BONETTI ELENA AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE
Resoconto PATRIARCA ANNARITA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Resoconto RICCIARDI MARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto LOIZZO SIMONA LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto GIRELLI GIAN ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto CIANCITTO FRANCESCO MARIA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 18/12/2023

DISCUSSIONE IL 18/12/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/12/2023

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 11/01/2024

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 11/01/2024

ACCOLTO IL 11/01/2024

PARERE GOVERNO IL 11/01/2024

DISCUSSIONE IL 11/01/2024

VOTATO PER PARTI IL 11/01/2024

APPROVATO IL 11/01/2024

CONCLUSO IL 11/01/2024

Atto Camera

Mozione 1-00224
presentato da
FARAONE Davide
testo presentato
Giovedì 14 dicembre 2023
modificato
Giovedì 11 gennaio 2024, seduta n. 224

   La Camera,

   premesso che:

    1) la relazione medico-paziente negli ultimi anni si è deteriorata e ha portato alla diffusione della pratica denominata «medicina difensiva», che consiste in una serie di azioni con finalità elusive e di astensione da parte del personale sanitario, contribuendo altresì alla riduzione dell'interesse verso specialità considerate rischiose o incarichi rischiosi (pronto soccorso), con riduzione del personale sanitario in alcuni ambiti meno appetibili, incrementando sia lo stress per chi vi opera (turni più massacranti) sia il rischio di errore, che a sua volta alimentano la perdita di fiducia dei pazienti in un circolo vizioso che è interesse della collettività interrompere prima che sia troppo tardi;

    2) nel «Rapporto sul sistema sanitario» promosso dall'Osservatorio salute, previdenza e legalità, l'Eurispes ha posto in evidenza come la medicina difensiva sia un fenomeno globale che affligge sul versante socio-economico quasi tutti i Paesi occidentali e, più in generale, i Paesi sviluppati, con effetti devastanti sul sistema sanitario nazionale e sulla salute dei cittadini;

    3) suddetta pratica incide sui costi del Servizio sanitario nazionale per una cifra stimata in 10 miliardi di euro, come riportato dalla nota depositata agli atti della XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati dall'Associazione chirurghi ospedalieri italiani, quando è stata audita;

    4) la medicina difensiva grava altresì sul Servizio sanitario nazionale anche per il sovraccarico improprio cui sottopone le strutture ambulatoriali e ospedaliere, con ripercussioni sulle liste di attesa e, quindi, con grave danno per i pazienti;

    5) le risorse umane non adeguate, a fronte di uno stipendio considerevolmente più basso rispetto alla media europea e con forti limitazioni per la libera professione, sia essa extra moenia che intramoenia, porta il personale sanitario, senza che si riesca a sostituirlo adeguatamente, a scegliere sempre più spesso l'attività privata con conseguente depauperamento del sistema sanitario nazionale;

    6) contestualmente i dipendenti pubblici ospedalieri rimanenti si trovano a coprire un monte orario nettamente superiore a ciò che è determinato dal contratto di assunzione, senza una retribuzione adeguata né in termini economici né di recupero orario, che porta ad un disservizio verso il cittadino e ad un'elevata possibilità di errore medico, data la stanchezza e la demotivazione conseguente;

    7) si ricorre così ai «gettonisti» per coprire queste carenze, che spesso sono gli stessi dipendenti ospedalieri, che si dimettono dall'azienda per «rientrare» assunti tramite cooperativa a fronte di una retribuzione sensibilmente superiore (fino a dieci volte);

    8) le specializzazioni mediche che non permettono di avere una possibilità futura di impiego anche nel privato vengono considerate meno appetibili rispetto a quelle che permettono la libera professione, anche in ragione di un trattamento economico uguale per tutti e di un carico di lavoro molto superiore;

    9) la disciplina in merito alla responsabilità penale posta in capo al personale sanitario, il quale cagioni morte o lesioni del paziente, ha subito numerose modifiche negli anni, aumentando l'incertezza, che invece si voleva ridurre, per il personale sanitario;

    10) con l'introduzione dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, cosiddetto «decreto Balduzzi», tale responsabilità veniva limitata esclusivamente ai casi rientranti nella fattispecie della cosiddetta «colpa grave» ed era esclusa la responsabilità penale per chi avesse cagionato l'evento per colpa lieve, pur seguendo le linee guida e le buone pratiche mediche;

    11) il «decreto Balduzzi» non è stato risolutivo e, poiché ha lasciato in capo agli operatori sanitari responsabilità penali per eventi colposi, ha sovraccaricato i tribunali dove giacciono circa 300 mila cause per colpa medica e ogni anno vengono intentate 35.600 nuove cause di risarcimento, che peraltro nella maggior parte dei casi terminano con un proscioglimento o si concludono senza un risarcimento (il 95 per cento delle azioni penali e il 70 per cento delle azioni civili);

    12) con la legge 8 marzo 2017, n. 24, cosiddetta «legge Gelli», si è intervenuti con l'obiettivo di: ridefinire la responsabilità del personale sanitario operando un bilanciamento tra diritti e doveri in capo al medico e quelli in capo al paziente; introdurre garanzie e istituire un sistema nazionale, regionale e aziendale di monitoraggio e prevenzione del rischio clinico;

    13) l'articolo 3 del «decreto Balduzzi» veniva quindi integralmente abrogato, introducendo un nuovo articolo nel codice penale, l'articolo 590-sexies, in base al quale il professionista non risponde dei reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose, ove abbia agito nel rispetto delle buone pratiche assistenziali, delle raccomandazioni e delle linee guida pubblicate dalla comunità scientifica;

    14) se la legge 8 marzo 2017, n. 24, ha avuto effetti positivi, non ha, però, segnato un decisivo deterrente della litigiosità e non ha inciso sul fenomeno della medicina difensiva, anche perché il Governo non ha ancora emanato i previsti decreti legislativi in attuazione delle deleghe attribuitegli dal legislatore;

    15) risulta indispensabile addivenire a una nuova disposizione normativa di chiara interpretazione che tuteli sul piano penale gli esercenti le professioni sanitarie, pur facendo salve le procedure per l'accertamento delle eventuali responsabilità civile e amministrativa con evidenti ricadute positive sul Servizio sanitario nazionale e sui pazienti;

    16) in occasione dell'evento pandemico da COVID-19 diverse disposizioni, tanto in merito alla somministrazione dei vaccini quanto alle cure, hanno previsto la non punibilità del personale sanitario, escludendo anche la colpa grave;

    17) al fine di garantire gli esercenti delle professioni sanitarie che si prodigano per le cure, l'assistenza e la tutela dei pazienti, il Ministro della giustizia, con decreto 28 marzo 2023, ha ritenuto di istituire una commissione per lo studio e l'approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica, al fine di esplorare l'attuale quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inscrive la responsabilità colposa sanitaria, verificandone limiti e criticità e proponendone possibili prospettive di riforma ai fini di ogni utile intervento normativo;

    18) negli altri Paesi comparabili al nostro, dopo un'indagine interna per escludere il dolo o la superficialità del medico, lo Stato garantisce e risarcisce senza bisogno di un processo, con un vantaggio plurimo: per il sistema sanitario, che non viene gravato da costi conseguenti la pratica della medicina difensiva, per il medico, che si sente più tutelato e può agire serenamente e per il paziente, che viene risarcito molto prima e senza l'aleatorietà di un giudizio che spesso si conclude con un nulla di fatto;

    19) la serenità del personale sanitario mentre agisce per garantire il diritto alla salute costituzionalmente sancito è un patrimonio da salvaguardare, senza in nessun caso limitare la piena tutela giuridica del paziente,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa di competenza per salvaguardare il trattamento pensionistico degli esercenti le professioni sanitarie, e per incrementare sensibilmente le risorse destinate al rinnovo del contratto del comparto;

2) ad adottare in tempi rapidi i decreti attuativi della legge 8 marzo 2017, n. 24, in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;

3) a valutare l'adozione di ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a bilanciare l'esigenza di salvaguardare gli operatori sanitari da iniziative giudiziarie arbitrarie e ingiuste con la necessità di tutelare i diritti dei pazienti che si ritengano danneggiati da episodi di negligenza medica, prevedendo la non punibilità del personale esercente le professioni sanitarie per le condotte colpose e rafforzando le disposizioni e le procedure relative all'accertamento delle eventuali responsabilità civili e amministrative del personale sanitario e delle strutture ospedaliere;

4) ad avviare un confronto con le organizzazioni sindacali e le associazioni che rappresentano le categorie interessate, per valutare l'opportunità di introdurre un trattamento economico differenziato per alcuni specializzandi o altre modalità utili a sopperire alla carenza di infermieri e di medici specializzati in alcuni ambiti;

5) a valutare ogni iniziativa utile a monitorare il monte orario degli specializzandi anche attraverso il ricorso a sistemi di rivelazione delle presenze al fine di evitare che il medico in formazione venga utilizzato dall'azienda ospedaliera per sopperire alla carenza di personale medico, creando un disservizio al cittadino, che a volte si trova affidato a un medico ancora in formazione e quindi non sempre in grado di svolgere in autonomia la propria professione.
(1-00224) (Testo modificato nel corso della seduta) «Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professione sanitaria