Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Doc. 208: Regolamento recante requisiti e modalità di accreditamento delle 'Agenzie per le imprese' (Schema di decreto del Presidente della Repubblica)
Riferimenti:
SCH.DEC 208/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 105
Data: 12/05/2010
Descrittori:
DELEGIFICAZIONE   IMPRESE
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO     
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

 

Regolamento recante requisiti e modalità

di accreditamento delle “Agenzie per le imprese”

 

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 208)

 

 

 

 

 

N. 105 – 12 maggio 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

DOC:

 

208

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica

Titolo breve:

 

Requisiti e modalità di accreditamento delle “Agenzie per le imprese”

 

Riferimento normativo:

 

Art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e articolo 38, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Vignali

Gruppo

PdL

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

Assegnazione

 

Alla X Commissione (Attività produttive)

 

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 28 maggio 2010)

 

Alla V Commissione bilancio.

ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento

 

(termine per l’esame: 13 maggio 2010)

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 1-8 e allegato tecnico.. 3

Accreditamento e funzioni delle Agenzie per le imprese. 3



PREMESSA

 

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica reca il regolamento in materia di requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese, ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del DL 112/2008.

L’articolo 38, comma 3, del DL 112/2008 ha previsto una semplificazione ed un riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive[1] in base ad una serie di principi e criteri, fra i quali la possibilità di affidare a soggetti privati accreditati (“Agenzie per le imprese”) l'attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di impresa.

Il successivo comma 4 ha disposto che con uno o più regolamenti siano stabiliti:

-          i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese;

-          le forme di vigilanza sulle Agenzie, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale;

-          le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

Si ricorda che l’articolo 38 del DL 112/2008, al quale non sono stati ascritti effetti finanziari, è corredato di un obbligo di neutralità finanziaria.

Lo schema di DPR, composto da 8 articoli ed integrato da un allegato, non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-8 e allegato tecnico

Accreditamento e funzioni delle Agenzie per le imprese

Le norme definiscono le Agenzie per le imprese come soggetti privati, costituiti anche in forma societaria, che accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per l’esercizio delle attività d’impresa, rilasciando dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio (fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell’amministrazione) (articoli 1 e 2).

Le norme prevedono altresì che:

Ÿ        le Agenzie, ai fini dell’accreditamento, presentano istanza al Ministero dello sviluppo economico corredata - fra l’altro - della documentazione attestante la stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale. La procedura di accreditamento prevede una fase istruttoria da parte delle amministrazioni interessate e termini tassativi di risposta. Alla copertura dei costi effettivi del servizio relativo alla procedura di accreditamento e di quello relativo all’attività di vigilanza e di controllo (di cui al successivo articolo 5) si provvede mediante tariffa a carico dell’Agenzia richiedente[2] (articolo 3).

L’allegato tecnico prevede che, all’atto della presentazione della domanda di accreditamento, le Agenzie siano autorizzate ad esercitare in via provvisoria le attività di attestazione, per un periodo non superiore a dodici mesi. Per tale periodo (“accreditamento provvisorio”) l’Agenzia deve stipulare una polizza fideiussoria pari al 30% del valore della polizza assicurativa sottoscritta. In caso di inadempienze, la fideiussione può essere escussa dall’amministrazione, fino a compensazione degli eventuali danni causati dall’Agenzia;

Ÿ        le Agenzie comunicano e trasferiscono ai SUAP - tramite il portale “Impresa in un giorno” - le informazioni relative all’esito delle domande inoltrate dalle imprese. Le amministrazioni raccolgono tali informazioni in un’apposita banca dati integrata con il portale (articolo 4);

Ÿ        il Ministero dello sviluppo economico vigila sulle attività delle Agenzie e adotta le determinazioni relative (fino all’eventuale sospensione o alla revoca dell’accreditamento). È inoltre prevista la predisposizione, da parte dei Ministri competenti, di linee di indirizzo triennali per l’esercizio dell’attività di vigilanza (articolo 5);

Ÿ        il portale rende disponibile l’elenco delle Agenzie e i provvedimenti di accreditamento, sospensione e revoca (articolo 6)

Ÿ        dall’attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono esclusi contributi o sovvenzioni di qualsiasi tipo a carico della finanza pubblica per il funzionamento delle Agenzie (articolo 8).

 

Al riguardo si osserva che, in base all’articolo 3, la copertura dei costi relativi alle procedure di accreditamento delle Agenzie e alle attività di controllo dovrà essere garantita mediante apposite tariffe poste a carico delle Agenzie richiedenti. Non è chiaro se analoga modalità di copertura dei costi (tariffe a carico delle Agenzie) dovrà essere adottata anche per la fase di accreditamento provvisorio delle Agenzie, nella quale sarà presumibilmente necessario garantire funzioni di vigilanza analogamente a quanto previsto per la fase di funzionamento a regime. In assenza di tale meccanismo di imputazione dei costi (si rileva che il testo non contiene esplicite indicazioni in tal senso), andrebbe chiarito se l’esercizio delle funzioni di controllo nella fase di accreditamento provvisorio possa determinare effetti onerosi per le competenti amministrazioni.

Circa il necessario allineamento temporale fra l’insorgere degli oneri e l’applicazione delle tariffe – allineamento che sarà subordinato, fra l’altro, all’effettiva entrata in vigore dell’apposito decreto ministeriale di determinazione delle tariffe –, si osserva che il termine previsto dal testo in esame per l’emanazione del decreto (60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento) andrebbe considerato congiuntamente al termine di entrata in vigore delle norme in materia di sportello unico e di Agenzia per le imprese (180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), che sono contenute nel nuovo regolamento per la semplificazione della disciplina dello sportello unico per le attività produttive,  attualmente all’esame del Parlamento (schema di DPR n. 207). In ordine alla congruità di tali termini e alla loro idoneità ad evitare effetti onerosi, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Quanto, infine, all’effettiva neutralità finanziaria della norma che prevede la raccolta in un’apposita banca dati delle informazioni relative alle domande inoltrate dalle imprese (articolo 4), si osserva che i possibili effetti di tale disposizione vanno inquadrati nell’ambito del più generale processo di informatizzazione che richiede – secondo la relazione illustrativa riferita al nuovo regolamento sullo sportello unico sopra richiamato - una fase di adeguamento logistico e tecnico. Si conferma, pertanto, anche con riferimento alla banca dati in esame, l’esigenza[3] di disporre di elementi di valutazione in ordine allo stato di attuazione del necessario processo di adeguamento, nonché in ordine alle eventuali spese da sostenere per il suo completamento alla luce delle nuove norme in esame.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, sembra opportuno, sotto il profilo formale, in linea peraltro con quanto osservato dal Consiglio di Stato sul provvedimento in esame  (adunanza dell’8 febbraio 2010) riformulare l’articolo 3, comma 6 (copertura dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento), come segue:

“6. Alla copertura integrale dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento di cui al presente articolo si provvede mediante tariffa a carico dell’Agenzia, da determinarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.”

Su tale punto appare comunque opportuno acquisire l’avviso del Governo, anche in considerazione delle richieste di chiarimento in precedenza formulate con riferimento ai profili di quantificazione.

 

Riguardo all’articolo 5 (attività di vigilanza e di controllo), appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alla possibilità che le funzioni di controllo sulle Agenzie possano essere esercitate dal Ministero per lo sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In tal caso, andrebbe verificata la possibilità di aggiungere, dopo il comma 4, una clausola di invarianza finanziaria riguardante sia la predetta attività di vigilanza sia la predisposizione delle linee di indirizzo per l’esercizio della vigilanza stessa. Ciò in alternativa alla copertura di eventuali costi a carico della tariffa di cui all’articolo 3, comma 6, come attualmente prevede lo schema di decreto.

La relativa disposizione potrebbe avere una formulazione dal seguente tenore:

“5.  Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

 



[1] Di cui al DPR 447/1998: Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 59/1997 (Conferimento di funzioni a regioni ed enti locali, semplificazione amministrativa). Si segnala che il DPR 447/1998 è oggetto di abrogazione da parte del nuovo regolamento in materia di sportello unico per le attività produttive, attualmente all’esame del Parlamento (schema di DPR n. 207 - articolo 12, comma 8).

[2] L’ammontare della tariffa sarà determinato con decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

[3] Già richiamata con riferimento al predetto schema di DPR n. 207 (Regolamento per la semplificazione della disciplina dello sportello unico). Cfr. Servizio Bilancio – Servizio Commissioni: Scheda di analisi n. 104 del 12 maggio 2010.