Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | (Doc. 56) Schema decreto lgs sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 49 | ||||
Data: | 28/01/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO |
SERVIZIO COMMISSIONI |
Verifica delle quantificazioni |
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Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento
(Schema di decreto legislativo n. 56) |
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N. 49 – 28 gennaio 2009 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
DOC:
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56 |
Natura dell’atto:
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Schema di decreto legislativo |
Titolo breve:
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Recepimento della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acquee sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento
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Riferimento normativo:
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articolo 1 della legge n. 34 del 2008 (legge comunitaria 2007) |
Relatore per la Commissione di merito:
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Tortoli |
Gruppo: |
PdL
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Relazione tecnica: |
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Alla VIII Commissione
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ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento
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(termine per l’esame: 1 febbraio 2009)
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INDICE
Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento
PREMESSA
Lo schema di decreto legislativo in oggetto, predisposto ai sensi dell’articolo 1 della L. 34/2008 (Legge comunitaria 2007), recepisce la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento.
La direttiva 2006/118/CE è inserita nell’allegato B della L. 34/2008 (legge comunitaria 2007)[1], contenente l’elenco delle direttive per le quali il Governo, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della medesima legge comunitaria è delegato ad emanare disposizioni attuative.
Lo schema di decreto legislativo, composto da 11 articoli ed integrato da sette allegati, è corredato di Relazione tecnica che non attribuisce al provvedimento effetti finanziari.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento
Le norme integrano e modificano il D. Lgs. 152/2006. In particolare:
· circoscrivono il campo di applicazione del decreto ed introducono le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/118/CE (articoli 1 e 2);
· definiscono i criteri per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, prevedendo che le regioni facciano riferimento sia a standard fissati a livello europeo sia a quelli precisati nella normativa nazionale, eventualmente individuati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l’ausilio dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e del Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di ricerca sulle acque (CNR-ISRA) (articolo 3);
· stabiliscono la procedura da parte delle regioni in merito alla valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee e determinano l’adozione da parte delle stesse di misure vòlte alla tutela delle stesse qualora siano violati gli standard di qualità o i valori soglia (articolo 4);
· introducono norme per la tutela dei corpi idrici con la previsione per le autorità di bacino e le regioni di individuare le linee tendenziali nella concentrazione di elementi inquinanti, obbligando – ove necessario – all’adozione di misure in grado di invertire la tendenza verso rischi significativi (articolo 5);
· definiscono i criteri per la valutazione del buono stato quantitativo di un corpo idrico sotterraneo prevedendo che il Ministero dell’ambiente e le regioni avviino un coordinamento con gli eventuali stati esteri interessati e che sia posta in essere dalle autorità di bacino e dalle regioni un’efficace azione di monitoraggio (articolo 6);
· disciplinano le modalità con cui le regioni realizzano le azioni di contrasto all’inquinamento delle acque sotterranee, eliminando l’immissione indiretta di sostanze pericolose e limitando quella di sostanze non pericolose (articolo 7);
· definiscono le modalità per apportare modifiche agli allegati al provvedimento, abrogano le norme del D. Lgs. 152/2006 riprodotte nel provvedimento in oggetto e introducono un regime transitorio per le autorizzazioni relative allo scarico sul suolo, nel sottosuolo e sulle acque sotterranee, di cui agli articoli 103 e 104 del decreto legislativo sopra citato (articoli 8-10);
· stabiliscono l’invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica (articolo 11).
La relazione tecnica afferma che dall’attuazione delle norme non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come peraltro ribadito dalla clausola di invarianza, in quanto il provvedimento non comporta innovazioni al quadro delle competenze né a quello organizzativo, sia statale che regionale, già esistenti a livello nazionale per adempiere agli obblighi comunitari in materia di tutela delle acque. Le attività disciplinate dal provvedimento attengono dunque a competenze già previste dall’ordinamento cui si farà fronte con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, appare opportuno che il Governo assicuri che le misure di cui all’articolo 3, comma 7, con riferimento agli Istituti di ricerca interessati, quelle derivanti da specifiche normative, di cui all’articolo 4, comma 5, e i controlli supplementari, di cui all’articolo 5, comma 4, non configurino l’ipotesi di competenze o interventi comportanti nuovi oneri ricadenti sui bilanci degli enti chiamati a metterli in atto.
[1] L’articolo 1, commi 3 e 4, della L. 34/2008 dispone che i decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'allegato B siano trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Qualora comportino conseguenze finanziarie, sugli stessi, corredati della relazione tecnica, sarà richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.