Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (Doc. 56) Schema decreto lgs sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento
Riferimenti:
SCH.DEC 56/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 49
Data: 28/01/2009
Descrittori:
ACQUE PUBBLICHE   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
INQUINAMENTO DELLE ACQUE     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle

 acque sotterranee dall’inquinamento

e dal deterioramento

 

 

 (Schema di decreto legislativo n. 56)

 

 

 

N. 49 – 28 gennaio 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

DOC:

 

56

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Recepimento della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acquee sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento

 

Riferimento normativo:

 

articolo 1 della legge n. 34 del 2008 (legge comunitaria 2007)

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Tortoli

Gruppo:

PdL

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

Assegnazione

 

 

Alla VIII Commissione

 

ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento

 

 

(termine per l’esame: 1 febbraio 2009)

 

Nota di verifica n. 56

 



INDICE

Articoli 1-11. 5

Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento. 5



PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in oggetto, predisposto ai sensi dell’articolo 1 della L. 34/2008 (Legge comunitaria 2007), recepisce la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento.

La direttiva 2006/118/CE è inserita nell’allegato B della L. 34/2008 (legge comunitaria 2007)[1], contenente l’elenco delle direttive per le quali il Governo, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della medesima legge comunitaria è delegato ad emanare disposizioni attuative.

 

Lo schema di decreto legislativo, composto da 11 articoli ed integrato da sette allegati, è corredato di Relazione tecnica che non attribuisce al provvedimento effetti finanziari.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

Articoli 1-11

Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento

Le norme integrano e modificano  il D. Lgs. 152/2006. In particolare:

·        circoscrivono il campo di applicazione del decreto ed introducono le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/118/CE (articoli 1 e 2);

·        definiscono i criteri per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, prevedendo che le regioni facciano riferimento sia a standard fissati a livello europeo sia a quelli precisati nella normativa nazionale, eventualmente individuati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l’ausilio dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e del Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di ricerca sulle acque (CNR-ISRA) (articolo 3);

·        stabiliscono la procedura da parte delle regioni in merito alla valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee e determinano l’adozione da parte delle stesse di misure vòlte alla tutela delle stesse qualora siano violati gli standard di qualità o i valori soglia (articolo 4);

·        introducono norme per la tutela dei corpi idrici con la previsione per le autorità di bacino e le regioni di individuare le linee tendenziali nella concentrazione di elementi inquinanti, obbligando – ove necessario – all’adozione di misure  in grado di invertire la tendenza verso rischi significativi (articolo 5);

·        definiscono i criteri per la valutazione del buono stato quantitativo di un corpo idrico sotterraneo prevedendo che il Ministero dell’ambiente e le regioni avviino un coordinamento con gli eventuali stati esteri interessati e che sia posta in essere dalle autorità di bacino e dalle regioni un’efficace azione di monitoraggio (articolo 6);

·        disciplinano le modalità con cui le regioni realizzano le azioni di contrasto all’inquinamento delle acque sotterranee, eliminando l’immissione indiretta di sostanze pericolose e limitando quella di sostanze non pericolose (articolo 7);

·        definiscono le modalità per apportare modifiche agli allegati al provvedimento, abrogano le norme del D. Lgs. 152/2006 riprodotte nel provvedimento in oggetto e introducono un regime transitorio per le autorizzazioni relative allo scarico sul suolo, nel sottosuolo e sulle acque  sotterranee, di cui agli articoli 103 e 104 del decreto legislativo sopra citato (articoli 8-10);

·        stabiliscono l’invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica (articolo 11).

 

La relazione tecnica afferma che dall’attuazione delle norme non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come peraltro ribadito dalla clausola di invarianza, in quanto il provvedimento non comporta innovazioni al quadro delle competenze né a quello organizzativo, sia statale che regionale, già esistenti a livello nazionale per adempiere agli obblighi comunitari in materia di tutela delle acque. Le attività disciplinate dal provvedimento attengono dunque a competenze già previste dall’ordinamento cui si farà fronte con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo assicuri che le misure di cui all’articolo 3, comma 7, con riferimento agli Istituti di ricerca interessati, quelle derivanti da specifiche normative, di cui all’articolo 4, comma 5, e i controlli supplementari, di cui all’articolo 5, comma 4, non configurino l’ipotesi di competenze o interventi comportanti nuovi oneri ricadenti sui bilanci degli enti chiamati a metterli in atto.

 



[1] L’articolo 1, commi 3 e 4, della L. 34/2008 dispone che i decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'allegato B siano trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.  Qualora comportino conseguenze finanziarie, sugli stessi, corredati della relazione tecnica, sarà richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.