CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4160 |
Onorevoli Colleghi! — Con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2012, n. 17070, è stato costituito l'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali. Con lo stesso decreto è stato altresì istituito il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, di seguito «Registro», e sono state definite le modalità per la sua gestione e la selezione delle candidature. Il Registro ha come obiettivo la salvaguardia dei paesaggi agricoli, forestali e pastorali che hanno conservato i caratteri storici legati alla permanenza di forme di produzione, di tecniche di allevamento, di sistemazioni del terreno, di mosaici paesistici e di manufatti, collegati a produzioni alimentari di qualità.
L'istituzione del Registro ha fatto seguito all'introduzione del paesaggio all'interno del Piano strategico nazionale di sviluppo rurale 2007-2013 e all'assunzione di competenze da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di politiche sul paesaggio rurale, come indicato prima dal regolamento di
1) assicurare che nei territori iscritti nel Registro l'obiettivo della conservazione delle colture storiche e delle relative pratiche agricole sia prevalente rispetto ad altre forme di tutela (per esempio la conservazione
2) cautelare, nelle aree iscritte nel Registro, l'automatica applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», per quanto riguarda il recupero dei paesaggi rurali abbandonati soggetti a riforestazione, escludendo la necessità di procedure autorizzative a livello regionale o nazionale, ma vincolando i terreni alla destinazione agricola;
3) assegnare al Registro il ruolo di lista nazionale per la preselezione dei paesaggi rurali che vogliono candidarsi alla World Heritage List dell'UNESCO e al programma della FAO Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS);
4) istituire un marchio di qualità dei «paesaggi storici» che certifichi il rapporto fra prodotti tipici e paesaggi storici, definendo un nuovo concetto di qualità in cui la qualità del paesaggio sia parte integrante della qualità dei prodotti tipici, anche a fini di promozione turistica;
5) assicurare il sostegno economico proveniente dai programmi di sviluppo rurale regionali agli agricoltori presenti nei territori iscritti nel Registro, con azioni e misure specifiche legate alla conservazione e al ripristino dei paesaggi storici nelle aree iscritte;
6) favorire la promozione turistica e la collocazione sul mercato dei prodotti agricoli certificati con il marchio «paesaggio storico»;
7) istituire un sistema di monitoraggio nazionale della qualità del paesaggio rurale storico.
La presente proposta di legge si compone di due articoli. L'articolo 1, al comma 1, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali; al comma 2 è ribadito che il Registro sarà gestito dall'Osservatorio nazionale secondo le modalità già presenti nel citato decreto ministeriale n. 17070 del 2012; il comma 3 stabilisce che le procedure per l'iscrizione nel Registro siano definite ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto, mentre il comma 4 dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali aggiorni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, lo stesso decreto. L'articolo 2 stabilisce, infine, che dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti debbano provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 195, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, di seguito denominato «Registro», di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070.
2. Il Registro è gestito dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 2012.
3. Le procedure per l'iscrizione nel Registro sono definite ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070.
4. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla medesima legge.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.