CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 287 |
Onorevoli Colleghi! Fin dal secolo XIX la vivisezione e la sperimentazione sugli animali sono state oggetto di critiche e polemiche, per evidenti ragioni etiche. L'opposizione a tali pratiche è cresciuta nel secolo scorso e si è enormemente rafforzata nell'ultimo decennio, durante il quale studi pubblicati sulle più autorevoli riviste internazionali hanno confermato la non predittività dei test eseguiti su animali, che risultano inutili o fuorvianti, e la disponibilità, soprattutto in tossicologia ma non solo, di metodi alternativi efficaci e sicuri per la salute umana.
Ciò nonostante, nei laboratori di tutto il mondo continuano a soffrire e a morire ogni anno decine di milioni di animali, poco più di 12 milioni in Europa, circa 900.000 in Italia, sacrificati per ricerche di vario tipo. Oltre l'80 per cento dei test è effettuato su topi, ratti e conigli, ma sono utilizzati anche cani, gatti e primati. Una strage che deve essere fermata.
Appare utile citare alcuni episodi di attualità che hanno portato a una più attenta riflessione sul tema e posto la necessità impellente di un intervento normativo chiaro finalizzato all'interruzione delle suddette pratiche. Orrore e indignazione ha, infatti, suscitato il recente caso dei macachi rinchiusi nei capannoni di Correzzana, in provincia di Monza, destinati alla sperimentazione. Solo grazie al clamore suscitato dall'avvenimento e all'intervento fermo ed efficace di associazioni animaliste è stato raggiunto il compromesso con la Harlan, una delle principali aziende coinvolte nella vivisezione, che, nonostante sia in possesso di tutte le autorizzazioni ministeriali richieste dalla
1. Sono vietate la vivisezione e la sperimentazione sugli animali, nonché le attività di allevamento, di fornitura e di commercializzazione di animali a tali fini.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è punito ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale, ovvero, qualora l'attività di vivisezione o di sperimentazione causi l'uccisione dell'animale, ai sensi dell'articolo 544-bis del medesimo codice.
1. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, e l'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 924, e successive modificazioni, sono abrogati.
1. A decorrere dall'anno 2014, lo Stato finanzia le attività di ricerca effettuate con metodi sostitutivi della sperimentazione animale e il loro sviluppo con uno stanziamento almeno pari a quello impiegato per finanziare la sperimentazione su animali nell'anno 2012.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, sono individuate modalità, procedure e soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1.
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 1, gli studi e le ricerche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge condotti mediante sperimentazione sugli animali possono proseguire per un periodo non superiore a un anno dalla medesima data.
2. Gli animali impiegati nelle attività di cui al comma 1, nonché quelli presenti negli allevamenti destinati alla fornitura di animali per fini di vivisezione o di sperimentazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ceduti a titolo non oneroso ad associazioni di protezione animale per la loro custodia diretta o tramite l'affidamento a cittadini.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.