CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 settembre 2016
698.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi. Atto n. 330.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 330);
   valutata l'opportunità di prevedere finanziamenti aggiuntivi per gli Enti parco insistenti nell'area del cratere del sisma del 24 agosto, da vincolare eventualmente alla realizzazione di interventi di carattere ambientale nei comuni colpiti dal terremoto;

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Atto 324.

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (atto n. 324);
   considerato che:
    l'articolo 26-quater del decreto legislativo n. 224 del 2003, come introdotto dall'articolo 1 del provvedimento, prevede una procedura per l'adozione delle misure nazionali che limitano o vietano la coltivazione di un dato OGM nel territorio nazionale, una volta che essa è stata già autorizzata;
    sulla base della citata disposizione, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le proposte di misure, unitamente ad una relazione in cui sono illustrate le motivazioni che limitano o vietano la coltivazione di un dato OGM o di un gruppo di OGM; il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa informativa trasmessa a tutte le altre regioni e province autonome di Trento e di Bolzano delle proposte di misure pervenute, eseguita, quindi, la valutazione delle proposte di misure presentate, comunica l'esito delle valutazioni a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che, entro trenta giorni, trasmettono allo stesso Ministero il testo definitivo delle proposte di misure; il Ministero trasmette quindi alla Commissione europea le proposte di misure di limitazione e di divieto e, trascorso il periodo di settantacinque giorni dalla trasmissione, adotta il provvedimento relativo alle misure di divieto o limitazione di un dato OGM nella forma originariamente proposta o in forma modificata in considerazione delle eventuali osservazioni, non vincolanti, della Commissione;
    andrebbe attentamente considerato il rischio che la procedura sopra riportata non consenta di pervenire ad una proposta unitaria delle misure che limitano o vietano, su parte o tutto il rispettivo territorio, la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM;
    andrebbe quindi valutata l'opportunità di un diverso procedimento che consenta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di valutare le proposte pervenute dalle regioni e di predisporre una proposta unitaria di misure che limitano o vietano, su parte o tutto il rispettivo territorio, la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM, in modo da tenere in debito conto motivazioni di interesse statale;

DELIBERA

di esprimere i seguenti rilievi:
  valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
   a) riformulare la procedura di cui all'articolo 26-quater assicurando la salvaguardia Pag. 83dell'interesse unitario nella scelta di limitare o vietare la coltivazione di OGM e di evitare conflitti tra singole regioni o province autonome sulla base di regole di coesistenza non uniformi;
   b) di riconoscere in capo ad un'autorità nazionale, quale il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, la competenza in materia di adeguamento dell'ambito geografico di OGM, individuando nella Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome la sede per assicurare la leale collaborazione tra le istituzioni nazionali e le istituzioni locali.