CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 novembre 2012
733.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per la semplificazione
ALLEGATO

ALLEGATO

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 500

  La Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
   premesso che il provvedimento in titolo è adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che conferisce al Governo la delega a emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di semplificazione e riassetto di cui al precedente comma 14, nel rispetto dei principi e criteri direttivi del comma 15 del medesimo articolo 14;
   premesso che i decreti legislativi di tale natura possono intervenire solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate e sono volti a garantire la qualità formale provvedendo – tra l'altro – a correggere errori materiali o tecnici, difetti di coordinamento, illogicità, contraddizioni, nonché ad apportare le correzioni che la prima applicazione renda necessarie o opportune, anche alla luce delle successive modifiche legislative;
   preso atto che gli interventi proposti dallo schema di decreto legislativo sono, in massima parte, finalizzati a correggere errori presenti nel riassetto operato con il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e a immettere in tale codice disposizioni legislative successivamente entrate in vigore;
   considerata l'opportunità di ricondurre nell'alveo del codice dell'ordinamento militare le disposizioni intervenute successivamente alla sua entrata in vigore, completando e aggiornando quanto già operato con il precedente correttivo e rilevata l'opportunità di ricorrere invece a norme di rinvio per le nuove disposizioni che siano applicabili a un ambito più vasto di quello oggetto di disciplina da parte del codice medesimo;
   viste le ordinanze della Corte costituzionale n. 296 e n. 341 del 2011, nonché la sentenza n. 80 del 2012;
   visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'Adunanza plenaria del 5 luglio 2012;
   visto il parere del Consiglio della magistratura militare del 25 settembre 2012;
   considerati i rilievi e le osservazioni formulati dalla Commissione difesa del Senato della Repubblica e dalla Commissione difesa della Camera dei deputati;
  esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   in merito alle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani – cosiddetta «mini-naja» – di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), nonché all'articolo 3, comma 1, lettera p), e all'articolo 10, comma 10, si invita il Governo a valutare l'opportunità di una riformulazione che consenta il riassetto in un unico testo delle varie disposizioni relative all'istituto medesimo, con la conseguente abrogazione delle disposizioni esterne al codice ivi confluite, assicurando comunque le riduzioni di spesa disposte dall'articolo 7, comma 7, del decreto legge Pag. 1216 luglio 2012, n. 95 (sulla cosiddetta spending review), nonché le variazioni di cui all'articolo 1 della legge 16 ottobre 2012, n. 182 (disposizioni per l'assestamento di bilancio per l'anno 2012), intervenute dopo la preliminare approvazione dello schema di decreto in titolo;
   si valuti l'esigenza di integrare l'articolo 2, comma 1 lettera g), al fine di completare l'elenco delle disposizioni cui l'articolo 307 del codice fa rinvio, comprendendo anche le ulteriori disposizioni nel frattempo entrate in vigore in materia;
   con riferimento alla disciplina del richiamo, in connessione a quella del rimprovero, preso atto dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni permanenti, si invita a valutare l'opportunità di procedere a correzioni al codice, anche alla luce dell'originario testo delle disposizioni ivi riassettate; si invita in particolare a considerare l'attuale formulazione del combinato disposto dagli articoli 1359 e 1360 del codice, volti a contemperare la natura necessariamente verbale del richiamo e la sua mancata trascrizione su registri o altro documento scritto – sulla quale si era soffermato il parere della Commissione sul precedente intervento correttivo, ora decreto legislativo n. 20 del 2012 – da un lato, e la sua funzione di possibile presupposto per l'irrogazione della più grave sanzione del rimprovero;
   in via generale, si segnala al Governo l'esigenza di adeguare le norme in materia di organici, organizzazione e oneri finanziari alle disposizioni entrate in vigore successivamente all'entrata in vigore del codice o all'approvazione preliminare del testo in esame, provvedendo, se del caso, alla contestuale abrogazione delle disposizioni in parola; si raccomanda in particolare di verificare che le modificazioni e integrazioni al codice previste dallo schema in titolo non comportino nuovi o maggiori oneri, come peraltro espressamente sancito dall'articolo 11 dello schema di decreto;
   si invita il Governo a verificare la completezza dell'opera di immissione, nel codice, di norme riconducibili all'ordinamento militare medio tempore entrate in vigore come disposizioni autonome, evitando una possibile «fuga» dal codice, anche con riferimento allo ius superveniens successivo rispetto alla data di approvazione preliminare, da parte del Consiglio dei Ministri, dello schema di decreto in esame; in tale contesto, si segnala l'esigenza di valutare, di volta in volta, l'effettiva esclusiva pertinenza delle norme sopravvenute alla materia disciplinata dal codice dell'ordinamento militare, ritenendosi preferibile, in caso contrario o comunque dubbio, il rinvio a disposizioni esterne al codice stesso, come in alcuni casi previsto dallo schema in titolo;
   in occasione dell'originaria opera di riassetto, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono state inserite nel codice dell'ordinamento militare, all'articolo 1485, le cause di ineleggibilità al Parlamento – in tali termini è la rubrica dell'articolo – derivanti dalla titolarità di determinati gradi nell'ambito delle Forze armate dello Stato, già sancite dall'articolo 7, comma primo, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e regolate dalle norme ivi contenute, con riferimento all'eleggibilità a deputato; tali cause di ineleggibilità operano anche per l'elezione al Senato della Repubblica in forza dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, che richiama il citato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361; il decreto n. 66 del 2010 ha immesso le norme nel codice dell'ordinamento militare e ha contestualmente provveduto, con l'articolo 2268, comma 1, n. 429), all'abrogazione della citata lettera h) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361; l'operatività delle predette cause di ineleggibilità anche per l'elezione al Senato della Repubblica resta quindi attualmente disciplinata da una disposizione che richiama l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ora privo della lettera h), mentre tale operatività non è espressamente Pag. 122sancita dall'articolo 1485 del codice, pur potendosi considerare assicurata dall'articolo 2115 del codice medesimo. A tale riguardo, ritenendo che il citato testo unico n. 361 costituisca la naturale e unitaria sedes materiae della disciplina di tali ineleggibilità e, in generale, del procedimento elettorale, si segnala al Governo l'esigenza di integrare lo schema di decreto legislativo in titolo con una modifica al codice dell'ordinamento militare che riconduca tali norme nell'alveo del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, prevedendo un rinvio ad esse nell'articolo 1485 del codice e abrogando contestualmente l'articolo 2268, comma 1, n. 429); si segnala inoltre l'opportunità di ripristinare nella sua originaria fonte – il più volte richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 – anche la disposizione che esclude gli appartenenti a Forze armate in servizio dallo svolgimento di funzioni presso gli uffici elettorali di sezione, di cui all'articolo 38, comma primo lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ora riportata nell'articolo 1492, comma 2, del codice dell'ordinamento militare e contestualmente abrogato, anch'esso ad opera dell'articolo 2268, comma 1, n. 429);
   l'immissione nel codice dell'ordinamento militare di disposizioni talvolta assai risalenti può comportare un'esigenza di coordinamento formale, alla luce delle intervenute innovazioni in materia di disciplina generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, segnatamente con il decreto legislativo n. 165 del 2001, che riserva agli organi di governo funzioni di indirizzo politico-amministrativo, demandando ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, nonché l'esercizio dei poteri di organizzazione; a tale riguardo, si invita a considerare l'opportunità di riformulare norme del codice che, riproducendo quelle originarie, attribuiscono al Ministro competenze e funzioni che dovrebbero essere attribuite invece, nel mutato contesto dell'ordinamento, alla dirigenza; si segnalano al riguardo, a mero titolo esemplificativo, l'articolo 271 e l'articolo 830 del codice dell'ordinamento militare;
   si invita il Governo ad assicurare che il riassetto delle disposizioni previsto dal provvedimento in esame operi coerentemente, evitando duplicazione di norme, con particolare riferimento alle ipotesi di diversa collocazione all'interno del codice, ovvero di preferenza per la riproduzione di singole disposizioni rispetto al rinvio a norme esterne, o viceversa;
   si raccomanda al Governo un'attenta e puntuale verifica volta a garantire il carattere non innovativo delle singole disposizioni di riassetto dell'ordinamento militare, alla luce di quanto sancito dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2012, avente ad oggetto la norma di delegazione alla semplificazione normativa di cui all'articolo 14 della legge n. 246, secondo la quale «le innovazioni autorizzate dal legislatore delegante» sono «strettamente funzionali al migliore adempimento di tale compito di sistematizzazione normativa e non (sono) suscettibili di allargamento all'introduzione di norme nuove»; si ricorda – a titolo esemplificativo – quanto segnalato dal Consiglio di Stato in merito alla modifica all'articolo 892, nonché dalla Commissione difesa della Camera dei deputati con riferimento alla modifica all'articolo 2085 del codice;
   in merito alla questione delle reviviscenze normative operate dal provvedimento in titolo, mediante la revisione dell'articolo 2268 nonché attraverso singoli interventi su specifiche disposizioni del codice dell'ordinamento militare, nel richiamare quanto statuito dal Consiglio di Stato, si rammenta l'esigenza di evitare duplicazioni di norme e di corredare i correttivi previsti, ove ritenuto necessario, con espresse clausole di reviviscenza retroattiva, evitando in ogni caso soluzioni di continuità nella vigenza delle norme ripristinate o confermate e prevedendo comunque la salvaguardia degli effetti giuridici prodottisi nonché dei provvedimenti adottati, anche in attuazione di quanto previsto Pag. 123dall'articolo 2186 del codice dell'ordinamento militare; si invita inoltre il Governo ad apportare le conseguenti modificazioni agli altri provvedimenti attuativi del procedimento «taglia-leggi» che avessero riguardato le disposizioni oggetto di reviviscenza;
   in merito al perfezionamento del riassetto in materia di ordinamento militare, si raccomanda al Governo un'attenta verifica in merito all'eventuale sussistenza di ulteriori casi di erronee abrogazioni disposte in occasione del riassetto, provvedendo se del caso a integrare le disposizioni dello schema in titolo, nel rispetto dei limiti della delega a interventi correttivi e integrativi, con particolare riferimento al principio di non innovatività e all'assenza di effetti finanziari;
   si raccomanda altresì al Governo di valutare le osservazioni e i rilievi, concernenti altre modificazioni, formulati dalla Commissione difesa del Senato della Repubblica e dalla Commissione difesa della Camera dei deputati, che si allegano al presente parere, i quali si intendono come parte integrante del parere stesso;
   si invita, infine, il Governo a valutare l'opportunità di apportare al testo ulteriori modificazioni, concernenti altre disposizioni, indicate nel parere del Consiglio di Stato;
   si raccomanda, in conclusione, il coerente adeguamento delle norme regolamentari alle modificazioni apportate al codice dell'ordinamento militare con il provvedimento in titolo.