CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 settembre 2012
708.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 25 settembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Filippo Milone.

  La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'ordinamento militare.
Atto n. 500.

(Rilievi alla Commissione per la semplificazione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 settembre 2012.

  Il sottosegretario Filippo MILONE, nel confermare la bontà dello schema di decreto legislativo in esame, fornisce i chiarimenti richiesti dal relatore nella precedente seduta riguardo alcune proposte di interventi correttivi al codice dell'ordinamento militare.
  In particolare, con riferimento al rinvio a norme esterne al codice che opera il nuovo articolo 565-bis circa la dotazione finanziaria della cosiddetta mini-naja, osserva che la soluzione tecnica prospettata appare perseguibile, pur riservandosi approfondimenti circa le possibili modalità attuative.
  In merito, invece, alle modifiche apportate all'articolo 111 e finalizzate a specificare le funzioni di polizia dell'alto mare, conferma che l'intervento correttivo non ha carattere innovativo, ma prevede un semplice rinvio alle fonti del diritto interno e internazionale che regolano la materia. La modifica, peraltro, è stata oggetto di specifico approfondimento interministeriale Pag. 25e condivisa, in particolare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Riguardo alla compatibilità dell'intervento modificativo agli articoli 215 e 218 – concernenti la disciplina delle scuole militari – con i contenuti delle norme introdotte con il decreto-legge sulla spending review, segnala che la disciplina introdotta nel codice non si pone in alcuna contraddizione con le novità legislative apportate dal citato decreto-legge n. 95 del 2012.
  In riferimento alle modifiche all'articolo 307, conferma invece la necessità di una verifica circa l'integrazione dell'elenco delle norme cui l'articolo in oggetto fa rinvio, al fine di comprendere ulteriori disposizioni nel frattempo entrate in vigore.
  Circa la modifica dell'articolo 363, precisa che l'intervento in argomento opera un semplice coordinamento formale con l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2010, senza con ciò effettuare in alcun modo innovazioni. Precisa, altresì, che la disposizione integrativa viene collocata al comma 1-bis dell'articolo 363, nel cui primo periodo è analogamente prevista la salvezza di altre disposizioni in vigore fuori dal codice e che, allo stesso modo, sono applicabili alle navi da guerra. In ragione di ciò, rimangono in ogni caso salve le norme recate dal comma 1 dell'articolo 363.
  Si sofferma, quindi, sulla novella al comma 4 dell'articolo 788, che interviene sulla disciplina concernente lo status giuridico degli allievi delle scuole militari. Al riguardo, osserva che la disposizione di cui si tratta va nel senso delle esigenze espresse nel parere espresso dalla Commissione Difesa nella seduta del 1o agosto 2012, anche nel senso di dare atto dell'impegno dei giovani allievi delle scuole militari. Quanto all'ipotesi di oneri connessi agli effetti economici e previdenziali, nonché alla decorrenza della previsione, segnala che, sotto il profilo gestionale, l'Amministrazione ha costantemente valutato utile agli stessi fini il servizio volontario in questione, sulla base delle considerazioni esposte nella relazione illustrativa, già riferibili anche al quadro normativo preesistente al codice. Sul piano strettamente tecnico, pertanto, l'intervento proposto non produce nuovi o maggiori oneri. In sostanza, la previsione introdotta costituisce mera chiarificazione di un'effettività giuridica consolidata, tesa a far emergere puntualmente l'impegno e il livello delle attività condotte nelle scuole militari.
  Prende atto che effettivamente vi è stato un mancato coordinamento dei nuovi commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 797.
  Riguardo all'osservazione del relatore che riprendeva i rilievi sollevati dal Consiglio di Stato sulle modifiche all'articolo 1369, in materia di sanzioni disciplinari di corpo, assicura che si è attentamente valutata la necessità di provvedere, in questa sede, alla sola modifica del comma 1 dell'articolo 1369, peraltro considerata ’opportuna’ dallo stesso Consiglio. Con i correttivi introdotti dal primo decreto correttivo del codice dell'ordinamento militare (il decreto legislativo n. 20 del 2012), infatti, si era già provveduto ad adeguare i commi 3 e 4 dell'articolo 1359, allo scopo di perfezionare il riassetto delle fonti originarie, che contemplavano il carattere esclusivamente verbale del richiamo, quale sanzione che «non dà luogo a trascrizione sul fascicolo personale e a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione» e può rilevare ai fini del rimprovero. Già in quell'occasione, il Consiglio di Stato aveva ritenuto, invero, che «il ripristino della natura esclusivamente orale del richiamo potrebbe comportare una discrasia» tra lo stesso articolo 1359 e gli articoli 1360, comma 1 (valenza ai fini della verifica della recidiva), e 1369, comma 1 (causa d'impedimento per la cancellazione delle trascrizioni nella documentazione personale, ora rimossa come detto con l'odierno provvedimento). A tale riguardo, evidenzia, inoltre, che – tenuto anche conto delle previe indicazioni fornite dalla Commissione parlamentare per la semplificazione in sede di concerto interministeriale per la definizione del citato primo correttivo – già in precedenza era emersa l'opportunità di riprodurre Pag. 26fedelmente il tenore delle fonti originarie, senza cioè la previsione della trascrizione su registri interni, nonché di riaffermare la valenza del richiamo come intervento che non si esaurisce all'atto della sua realizzazione, in ragione dei possibili effetti per l'irrogazione del rimprovero. Allo stato, dunque, il Governo ritiene tuttora valide le ragioni di opportunità che suggerirono a suo tempo il mantenimento di tale previsione, nella dirimente considerazione che, come è evidente, qualora i richiami non sortiscano l'auspicato effetto correttivo, atteso che essi spesso vengono effettuati nei contesti di vita militare collettiva, è logico che se ne tenga conto per irrogare una sanzione di livello superiore (rimprovero) altrimenti oggettivamente non giustificabile.
  Fa, quindi, presente che non si riscontrano incongruenze riguardo agli interventi operati sull'articolo 1809, come invece emergerebbe dalle parole del Consiglio di Stato citate dal relatore. In particolare, evidenzia che la modifica all'alinea del comma 1, attiene esclusivamente ad un perfezionamento, volto a precisare l'inclusione dell'Arma dei carabinieri; l'integrazione del comma 1, lettera a), riproduce precisamente quanto già recato dall'articolo 39-vicies semel, comma 39, del decreto-legge n. 273 del 2005; l'introduzione del comma 11-bis e la modifica del comma 12, attengono, esclusivamente, ad una trasposizione materiale dei corrispondenti commi 7 e 6 dell'articolo 39 del codice, contestualmente abrogati, al solo fine di una più coerente collocazione delle stesse disposizioni; il comma 12-bis provvede a riassettare quanto già previsto dall'articolo 13 della legge n. 838 del 1973 e a rinviare alla previgente disciplina assicurativa, di cui all'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e al decreto legislativo n. 103 del 2000. Inoltre, circa la parificazione dei graduati ai sottufficiali asserita dal Consiglio di Stato, precisa, in primo luogo, che si tratta di interventi imposti da un'evidente esigenza di coordinamento formale della previgente disciplina recata dalla legge n. 642 del 1961 con quella della professionalizzazione delle Forze armate. A tale riguardo, giova considerare che con l'iniziale riassetto operato nel comma 6, sono state trasposte, riguardo al personale militare (in servizio effettivo), ai sensi dell'articolo 1, primo comma, e dell'articolo 5, quarto comma, della citata legge n. 642, solo le categorie degli ufficiali e dei sottufficiali, restando esclusa quella dei graduati, per i quali ora si interviene. Per questa ragione, la modifica non ha carattere innovativo e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto alla previgente normativa.
  In secondo luogo, coerentemente con quanto precede, peraltro, per il comma 7 si rivela ora non necessario il previsto l'intervento (conseguente a mero errore materiale di redazione testuale), nella considerazione che quella dei militari di truppa, ex citato articolo 627, costituisce la sola categoria che può oggi essere destinataria del trattamento ivi disciplinato, perché in origine riservato unicamente ai militari di truppa in servizio di leva, ex articolo 5, quinto comma, della citata legge n. 642. Tali considerazioni, peraltro, trovano logica rispondenza anche con la coerente modifica pure prevista al comma 9 dello stesso articolo 1808.
  Sull'intervento proposto all'articolo 2085, evidenzia che esso è stato concepito, nonché ritenuto possibile, nell'ottica di una corretta trasposizione, come coordinamento sostanziale, della particolare disciplina originaria recata dall'articolo 144 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, confluita nella disposizione in esame. Tale fonte originaria prevedeva un rinvio interno al Capo IX dello stesso decreto, palesemente inconferente perché lo stesso Capo IX riguardava le dispense dal servizio di leva e le riduzioni del servizio stesso, ossia le medesime fattispecie costituenti oggetto del citato articolo 144. Il riferimento, invero, era sostanzialmente riferibile al precedente Capo VIII, sicché sussisteva un'evidente illogicità. Infatti, il contenuto del Capo IX concerneva l'istituto della dispensa (a domanda o d'autorità) dal servizio di leva o della riduzione dello stesso, cioè fattispecie già rinvenibili nelle locuzioni: «ovvero autorizzato Pag. 27od ammesso all'eventuale dispensa o esenzione dal compimento della ferma di leva, consentito riforme, esclusioni dal servizio militare, ovvero autorizzato od ammesso alla dispensa» e «arbitraria estensione sia alla durata». Di contro, i benefici di cui al Capo VIII (ritardi o rinvii) sarebbero risultati del tutto sprovvisti di tutela penale. In tale quadro, nell'elencare le varie fattispecie che prevedono le diverse condotte penalmente rilevanti, nell'articolo 2085 del codice permane oggi la suddetta incongruenza. Cionondimeno, avuto riguardo alla particolarità della materia, nonché alla circostanza che il servizio obbligatorio di leva è attualmente sospeso, il Governo è disponibile a non effettuare l'intervento di cui si tratta, in ordine alla quale, comunque, il Consiglio di Stato non ha sollevato obiezioni.
  In ultimo, si sofferma sull'osservazione concernente l'assenza di alcune disposizioni che sarebbero potute o dovute essere presenti nel codice. Il relatore ha citato in particolare, l'esigenza di una riformulazione degli articoli 603 e 1907. Sul punto, rileva che si tratta di una questione formale, che già in sede di predisposizione dello schema di decreto è stata valutata, al fine di un'eventuale diversa formulazione, nel senso di quanto suggerito anche dal Consiglio di Stato. Tuttavia, la Difesa ha a suo tempo considerato, nonché ritiene di dover confermare tuttora, l'opportunità non modificare il vigente impianto dispositivo, in quanto, nel caso dell'articolo 603, la relativa previsione contabile ha carattere transitorio (triennio 2008-2010) e le residuali disponibilità finanziarie si esauriranno, in termini di cassa, prevedibilmente nel corrente anno, con il perfezionamento dei residuali pagamenti agli aventi diritto. Sotto il profilo del merito, trattandosi di disciplina che riguarda esclusivamente situazioni connesse al cosiddetto «uranio impoverito», si valuta che eventuali modifiche normative nella presente fase, ancorché di natura esclusivamente formale, potrebbero in qualche modo ingenerare dubbi o incertezze di varia natura, tanto nei beneficiari delle spettanze, quanto negli operatori dell'Amministrazione, responsabili dei procedimenti gestionali, con l'effetto di provocare inopportuni ritardi nelle erogazioni.

  Edmondo CIRIELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 25 settembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Filippo Milone.

  La seduta comincia alle 13.25.

Sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Edmondo CIRIELLI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, è stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera in ordine alla proroga di quattro mesi del termine dell'indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proroga di quattro mesi dell'indagine conoscitiva in oggetto.

  La seduta termina alle 13.30.

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RISOLUZIONI

  Martedì 25 settembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Filippo Milone.

  La seduta comincia alle 13.30.

7-00793 Ascierto: Sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15-3-2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 19 settembre 2012.

  Antonio RUGGHIA (PD) evidenzia come l'atto di indirizzo in esame affronti una problematica – quella delle cooperative di militari costituite al fine di ottenere la concessione per la costruzione di nuovi alloggi della Difesa – difficilmente risolvibile senza un adeguato approfondimento del quadro di insieme nel quale essa si muove.
  Emerge invece l'esigenza di acquisire elementi di chiarificazione sia sul piano normativo, con riguardo alle modalità di esperimento delle procedure amministrative, sia sul possibile impatto che l'utilizzo di questi specifici istituti possono avere non solo nel settore della difesa e degli alloggi per i militari, ma anche in termini generali. Si riferisce in particolare, all'istituto della concessione di lavori pubblici ed alla relativa configurazione del diritto di superficie sugli alloggi così realizzati.
  Alla luce di queste considerazioni, suggerisce di svolgere un'attività conoscitiva che possa fornire elementi utili a definire in modo approfondito quali interventi siano più efficaci nel delicato tema degli alloggi di servizio della Difesa.

  Edmondo CIRIELLI, presidente, rileva che le proposte di svolgimento di audizioni potranno essere formalizzate nella riunione dell'Ufficio di presidenza già prevista per la giornata di domani. Al riguardo, invita a presentare richieste pertinenti e comunque limitate nel numero, affinché si possa consentire un celere ed efficace prosieguo dell’iter dell'atto.

  La seduta termina alle 13.35.