CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 novembre 2011
566.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per la semplificazione
ALLEGATO

ALLEGATO 1

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 164

  La Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, recante la legge di semplificazione per il 2005, il quale ha previsto una complessa procedura di semplificazione e riordino della normativa vigente;
   considerato che il provvedimento è adottato ai sensi del comma 15 dell'articolo 14 della legge n. 246, che consente al Governo di provvedere, con i decreti legislativi adottati ai sensi del precedente comma 14, non solo all'individuazione delle disposizioni legislative statali vigenti pubblicate anteriormente al 1o gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, ma anche alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
   considerato che con lo schema in titolo il legislatore delegato ha ricondotto la sua attività di semplificazione e riassetto al riordino della normativa in materia di attività agricola, senza che ciò precluda ulteriori interventi nelle più ampie materie di competenza del Ministero delle politiche agricole;
   premesso che con lo schema di decreto legislativo in titolo il legislatore delegato ha realizzato la semplificazione e il riassetto in materia di attività agricola unitamente allo schema di decreto del Presidente della Repubblica di attuazione del decreto legislativo stesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
   considerato che il preambolo dello schema di decreto legislativo richiama – oltre ai commi 14, 15 e 19 anche il comma 22, il quale prevede un meccanismo di differimento del termine per l'esercizio della delega;
   considerato che l'articolo 14, comma 18, della citata legge n. 246 del 2005 conferisce al Governo la delega a emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15;
   apprezzata l'opera di ricognizione e di riassetto della legislazione in materia di attività agricola;
   visti il parere del Consiglio di Stato, parere reso nell'adunanza del 24 febbraio 2010, e il parere della Conferenza Unificata del 29 aprile 2010;
   valutati gli elementi informativi e i rilievi formulati dalle Commissioni agricoltura del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
   considerato che il Governo ha trasmesso un testo dello schema in titolo che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha predisposto, a scopo meramente collaborativo, tenendo conto dei pareri resi dagli organi consultivi, degli elementi sin qui emersi nel dibattito parlamentare e di altre osservazioni e segnalazioni acquisite nei mesi scorsi;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   pur preso atto dell'asserita non innovatività del provvedimento in titolo, secondo Pag. 32quanto affermato dalla relazione introduttiva, si ritiene del tutto legittimo, tuttavia, che il Governo operi quelle modificazioni che siano funzionali al riassetto della materia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997;
   si invita il Governo a valutare l'opportunità di mantenere nel codice civile le norme che regolano gli aspetti ordinamentali generali degli istituti disciplinati e di riservare alla normativa di settore dettata con il riordino in titolo la disciplina di dettaglio o connotata da prevalenti aspetti di specificità;
   il riordino in materia di attività agricola si articola in due provvedimenti adottati contestualmente: lo schema di decreto legislativo in titolo e lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la sua attuazione; al riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di individuare una soluzione idonea a garantire la contestuale entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in titolo e del decreto attuativo contestualmente adottato, eventualmente prevedendo una data fissa coincidente per l'entrata in vigore di entrambi gli atti, semmai differita rispetto a quella di pubblicazione, scongiurando il pericolo di vuoti normativi derivanti in particolare da casi di delegificazione di norme; in particolare, si osserva come il differimento del termine per l'entrata in vigore del regolamento adottato nell'ambito del riordino delle normative sull'attività agricola, prefigurato dal nuovo articolo 23 del testo dello schema di decreto attuativo trasmesso a fini istruttori e collaborativi dal Governo, con la previsione della contestuale entrata in vigore dei due provvedimenti, dovrebbe trovare radicamento in apposita disposizione dello schema di decreto legislativo in titolo, come sancito dall'articolo 20, comma 7, della legge n. 59 del 1997: si invita conseguentemente il Governo a valutare l'opportunità di integrare in tal senso il nuovo articolo 134 del testo dello schema in titolo nel testo trasmesso a fini collaborativi, con idonea disposizione;
   l'entrata in vigore del decreto legislativo potrebbe comportare l'esigenza di valutare l'effetto di abrogazione implicita che si produrrebbe nei confronti di norme primarie nel frattempo emanate in materia; al riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di inserire nello schema in titolo una clausola di salvezza per le disposizioni che dovessero essere nel frattempo emanate, prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino, assicurandone la permanenza in vigore, fino all'adozione di un primo intervento correttivo che provveda ad adeguare il decreto legislativo di riordino;
   si invita altresì a valutare l'opportunità di prevedere espressamente, conformemente a quanto disposto in via generale dall'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988, che le disposizioni del decreto legislativo in titolo possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate solo in modo esplicito, mediante espressa modificazione delle sue disposizioni;
   dando atto che lo schema di decreto legislativo è volto esclusivamente al riassetto delle norme statali vigenti, prevalentemente riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, intervenendo principalmente nella materia «ordinamento civile» (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione), mentre altre disposizioni sono riconducibili alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (lettera m)), o – ancora – al coordinamento informativo statistico e informatico dei dati (lettera r)), si osserva che l'articolo 49, al comma 2, sembra prefigurare una competenza residuale generale (esclusiva) delle regioni nella materia disciplinata, la bonifica, laddove prevede un meccanismo di cedevolezza delle norme ivi dettate: considerando che la materia coinvolge aspetti riconducibili al diritto di proprietà, e dunque alla materia di competenza esclusiva statale «ordinamento civile», alla «tutela dell'ambiente», egualmente di competenza legislativa esclusiva statale, nonché alla materia «governo del territorio», Pag. 33di competenza legislativa concorrente, si segnala al Governo l'esigenza di riformulare la disposizione richiamando le norme che costituiscono principi fondamentali della materia o, comunque, escludendo che l'intera materia sia ricondotta a competenze esclusive delle Regioni, ovvero di espungere il comma 2 dell'articolo dallo schema in titolo, come suggerito dalla Commissione agricoltura del Senato della Repubblica;
   si ritiene opportuno mantenere inalterato il dettato di cui all'articolo 69, comma 3, dello schema in titolo, evitando di limitare l'individuazione delle organizzazioni che possono prestare assistenza nella stipulazione dei contratti di cui al medesimo comma a quelle presenti nel CNEL, come invece prefigurato dal testo trasmesso dal Governo a fini istruttori e collaborativi; in alternativa, si suggerisce di riformulare la disposizione circoscrivendo tale requisito alle sole organizzazioni rappresentative degli affittuari;
   l'articolo 121 reca la disciplina dei contratti agrari di tipo enfiteutico; al riguardo si segnala l'opportunità di una sua riformulazione che eviti di citare la legge n. 327 del 1963, implicitamente richiamata con il riferimento alla successiva legge n. 607 del 1966 (il cui articolo 13, lettera a) rinvia appunto alla legge n. 327 del 1963), e che invece richiami anche i rapporti enfiteutici di cui alla legge n. 1766 del 1927 in materia di usi civici, la cui inclusione nell'ambito di applicazione della legge n. 607 non è univocamente riconosciuta; si suggerisce inoltre di confermare in 15 anni il credito per l'affranco, e non in 20, come stabilisce la citata legge n. 607; quanto al termine di estinzione del credito per prescrizione, questo dovrebbe essere fissato almeno in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo, mentre occorrerebbe allineare ai 5 anni complessivi anche il termine di cui al comma 3 e stabilire che la cancellazione formale debba avvenire su richiesta e a spese dell'interessato, senza particolari formalità; in conclusione, si invita il Governo a valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 121 dello schema in titolo prevedendo che all'estinzione del credito consegua l'attribuzione della proprietà del bene al concessionario;
   si suggerisce inoltre di inserire le eventuali abrogazioni conseguenti alla riformulazione dell'articolo 121 nell'articolo 123, raccomandando la previa verifica della eventuale sopravvivenza di parte della legge n. 607, con particolare riferimento a norme processuali e al suo articolo 13, già citato, che potrebbe essere utilmente riprodotto nell'articolato dello schema in titolo;
   sempre con riferimento all'articolo 123, si invita il Governo a valutare l'opportunità di espungere dall'elenco delle norme abrogate l'articolo 27 del decreto legge n. 248 del 2007, come peraltro suggerito anche dalla Commissione agricoltura del Senato della Repubblica: l'esigenza della sua permanenza in vigore non appare infatti superata (come invece suggerito dalla nota n. 169 allo schema di decreto legislativo) a causa del decorso del termine ivi indicato per l'adozione – da parte delle regioni – di interventi di riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi di bonifica, dovendosi intendere tale termine come ordinatorio; si ricorda inoltre che il medesimo articolo 27 reca anche norme sostanziali in materia;
   ancora in merito alle abrogazioni previste, si sollecita il Governo a verificare, in via generale, la persistente validità dell'elenco di cui all'articolo 123, alla luce delle abrogazioni derivanti dall'operatività del combinato disposto dalla cosiddetta «ghigliottina» di cui all'articolo 14, comma 14-ter, della legge n. 246 del 2005 e dal decreto legislativo n. 179 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di ulteriori disposizioni abrogative eventualmente entrate in vigore;
   si segnala l'esigenza di riqualificare l'intervento normativo come attuativo della delega al riassetto di cui al già richiamato comma 18 e si raccomanda, in conclusione, di ricorrere ai decreti integrativi Pag. 34e correttivi previsti dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, allo scopo di perfezionare l'opera di riassetto così realizzata, evitando tuttavia di riprodurre nello schema di decreto in titolo – fonte delegata – la norma con la quale si conferisce al Governo la delega ad adottare correzioni e integrazioni, come è invece prefigurato dal nuovo articolo 133 del testo trasmesso a fini collaborativi dal Governo;
   si invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di inserire nel testo norme volte a salvaguardare esplicitamente le competenze delle autonomie speciali previste dai rispettivi statuti e norme di attuazione;
   si raccomanda altresì di valutare i rilievi formulati dal Consiglio di Stato, nel parere reso nell'adunanza del 24 febbraio 2010, il parere della Conferenza Unificata del 29 aprile 2010, i rilievi formulati dalla Commissione agricoltura del Senato della Repubblica, che si allegano al presente parere, i quali si intendono come parte integrante del parere stesso; si trasmettono, altresì, i rilievi della Commissione agricoltura della Camera dei deputati.

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ALLEGATO 2

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 168

  La Commissione,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo;
   premesso che con tale provvedimento il Governo ha inteso completare l'attività di semplificazione e riassetto in materia di attività agricola realizzata, a livello primario, con l'adozione contestuale dello schema di decreto legislativo di riordino alla cui attuazione è preordinato lo schema di decreto in titolo, ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
   valutati gli elementi informativi e i rilievi formulati dalle Commissioni agricoltura del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
   visti il parere del Consiglio di Stato, parere reso nell'adunanza del 24 febbraio 2010, e il parere della Conferenza Unificata del 29 aprile 2010;
   considerato che il Governo ha trasmesso un testo dello schema in titolo che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha predisposto, a scopo meramente collaborativo, tenendo conto dei pareri resi dagli organi consultivi, degli elementi sin qui emersi nel dibattito parlamentare e di altre osservazioni e segnalazioni acquisite nei mesi scorsi;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, il cui preambolo richiama – al pari dello schema di decreto legislativo alla cui attuazione è finalizzato – l'articolo 14, commi 14, 15, 19 e 22 della legge n. 246 del 2005, è stato adottato contestualmente allo schema di decreto legislativo recante «Riordino della normativa sull'attività agricola»; in particolare, tra i principi e criteri direttivi che presiedono all'opera di semplificazione e riassetto delegata al Governo dal citato comma 15, occorre far specifico riferimento al comma 3-bis dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, il quale prevede che il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completi il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole nel rispetto dei criteri dettati dal medesimo articolo 20 della legge n. 59 del 1997. Appare quindi conforme a tali principi la predisposizione contestuale di uno schema di decreto legislativo e di un regolamento destinati a realizzare entrambi – a livello primario e secondario – il riassetto della materia, rispondendo così anche a ragioni di funzionalità e consentendo un approccio coordinato agli interventi normativi così realizzati. Ciò premesso, si osserva come lo schema di decreto in esame rechi numerose norme attualmente contenute in atti di rango legislativo – di cui si prevede l'abrogazione nello schema di decreto legislativo di riordino dell'attività agricola: di tali norme il Governo provoca conseguentemente la delegificazione. Al riguardo, preso atto che il testo che il Governo ha successivamente trasmesso, a fini istruttori e collaborativi, tenendo conto dei pareri nel frattempo acquisiti – e segnatamente di quello reso dal Consiglio Pag. 36di Stato – prefigura la riconduzione a fonte di rango primario di numerose disposizioni presenti nel testo dello schema di decreto in titolo, si ritiene che l'opzione di procedere a delegificazioni sia conforme ai principi che disciplinano il riassetto per materie, come lo stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto – sin dal 2004, in occasione del parere sul codice dei diritti di proprietà industriale – rinvenendo nell'articolo 20, comma 2, della legge n. 59 del 1997 una norma generale che fonda la potestà normativa secondaria del Governo nell'ambito del processo di riassetto, autorizzando il Governo a interventi regolamentari sia ai sensi del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e come recentemente ribadito dal medesimo Consiglio di Stato, in occasione del parere reso sul riassetto in materia di ordinamento militare;
   si rileva inoltre che per alcune disposizioni del decreto in titolo è dubbia, sotto il profilo sostanziale, la natura di norma secondaria: si possono segnalare, a mero titolo di esempio, l'articolo 12 che reca la disciplina della vendita al dettaglio dei prodotti agricoli, la quale – nel prevedere limitazioni alla vendita stessa – sembra coinvolgere l'esercizio di diritti afferenti alla libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione, che può essere limitata solo sulla base della legge, nonché l'articolo 18 che – riproducendo una disposizione del decreto legislativo n. 228 del 2001 – disciplina il contratto di collaborazione; altre norme vengono in rilievo per i profili di possibile sovrapposizione con competenze regionali, come – sempre a titolo di esempio – le norme in materia di orario di vendita; in conclusione, preso atto che il testo che il Governo ha successivamente trasmesso, a fini istruttori e collaborativi, prefigura una riconduzione a fonte di rango primario delle disposizioni richiamate, si raccomanda al Governo di verificare se la delegificazione disposta dallo schema in titolo sia pienamente rispettosa delle riserve di legge e delle competenze regionali;
   il riordino in materia di attività agricola si articola in due provvedimenti adottati contestualmente: lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo e lo schema di decreto legislativo recante il riordino della normativa sull'attività agricola; al riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di individuare una soluzione idonea a garantire la contestuale entrata in vigore dello schema di decreto in titolo e del decreto legislativo contestualmente adottato, eventualmente prevedendo – nel decreto legislativo di riordino – una data fissa coincidente per l'entrata in vigore di entrambi gli atti, scongiurando il pericolo di eventuali vuoti normativi derivanti in particolare da casi di delegificazione di norme; a tale riguardo, si invita quindi il Governo a valutare l'opportunità di espungere il nuovo articolo 23 dello schema di decreto attuativo, come prefigurato dal testo trasmesso a fini istruttori e collaborativi dal Governo, osservandosi che il differimento del termine dell'entrata in vigore del provvedimento in titolo dovrebbe trovare radicamento in apposita disposizione dello schema di decreto legislativo contestualmente adottato, come sancito dall'articolo 20, comma 7, della legge n. 59 del 1997;
   si segnala l'esigenza di integrare il preambolo con il richiamo al comma 18 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005;
   si raccomanda altresì di valutare i rilievi formulati dal Consiglio di Stato, nel parere reso nell'adunanza del 24 febbraio 2010, il parere della Conferenza Unificata del 29 aprile 2010, i rilievi formulati dalla Commissione agricoltura del Senato della Repubblica, che si allegano al presente parere, i quali si intendono come parte integrante del parere stesso; si trasmettono, altresì, i rilievi della Commissione agricoltura della Camera dei deputati.

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ALLEGATO 3

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 404

  La Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante modifiche e integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
   visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'Adunanza plenaria del 26 luglio 2011;
   vista l'ordinanza n. 296 del 2011 della Corte costituzionale;
   considerati i rilievi e le osservazioni formulati dalla Commissione difesa del Senato della Repubblica e dalla Commissione difesa della Camera dei deputati;
  esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   l'articolo 1, comma 1, lettera c), integra l'articolo 22 del codice in merito alle attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici: a tale riguardo, si invita il Governo a valutare l'esigenza di precisare, al numero 2), nella lettera c-bis), punto 5), che l'attività di brillamento va svolta solo quando ne ricorrano le condizioni;
   considerato che la tabella 2 del Decreto Ministeriale 30 novembre 2010, concernente la soppressione o riorganizzazione di comandi ed enti dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, ha previsto la soppressione del Comando operativo delle forze aeree ed il contestuale trasferimento dei relativi compiti al Comando della Squadra aerea con conseguente riconfigurazione in termini di attribuzione e di personale, si segnala l'opportunità di coordinare l'articolo 143 del codice in tema di Comando operativo delle forze aeree, con quanto stabilito dalla citata tabella 2;
   con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera f), si rileva che l'intervento sull'articolo 250, comma 3, concernente la concessione in uso, a titolo gratuito, dei campi e degli impianti alle sezioni di tiro a segno, dovrebbe consentire un riassetto normativo più aderente alla previsione di cui al sesto comma dell'articolo 11 del r.d.l. 16 dicembre 1935, n. 2430;
   in merito all'articolo 2, comma 1, lettera i), ove si interviene sulla disciplina concernente la determinazione dei canoni degli alloggi, introducendo nell'articolo 286 del codice dell'ordinamento militare il comma 3-bis, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che la rideterminazione del canone degli alloggi dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione – operata con l'introduzione del nuovo comma 3-bis dell'articolo 286 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 – avvenga con decreto del Ministro della Difesa, come previsto dall'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; in merito alla medesima disposizione, si segnala l'esigenza di armonizzarla con quanto statuito nel decreto di attuazione della disposizione, articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro della difesa 16 Pag. 38marzo 2011, che prevede la decorrenza dei nuovi canoni solo a far data dalla loro notificazione agli interessati;
   in merito alla rettifica dell'articolo 306, comma 2, recata dall'articolo 2, comma 1, lettera m), si invita il Governo a valutare l'opportunità di modificare i criteri per l'individuazione dei soggetti che possono mantenere la conduzione degli alloggi di servizio, considerando in particolare se si configurino in tal modo modifiche sostanziali che non siano rese necessarie da esigenze di coordinamento;
   si rileva che la modifica recata dall'articolo 4, comma 1 lettera hh) – volta a novellare l'articolo 918, comma 1 e alinea del codice, al fine di specificare la natura precauzionale della sospensione ivi prevista, nell'intento di perfezionare il recepimento della fonte originaria (articolo 29 della legge n. 113 del 1954) – attribuisce erroneamente carattere precauzionale a tutte le fattispecie di revoca della sospensione ivi previste, mentre l'ipotesi di sospensione contemplata dalla lettera d) di tale norma non riveste carattere precauzionale; per queste ragioni, si segnala la necessità di eliminare il riferimento alla natura precauzionale della sospensione inserito nella rubrica e nell'alinea del comma 1 dell'articolo 918 del codice;
   all'articolo 4, comma 1, lettera iii), si rileva l'esigenza di coordinare la correzione dell'articolo 1359, che precisa il carattere esclusivamente verbale del richiamo, con le disposizioni (articoli 1360, comma 1 e 1369, comma 2) che, sul presupposto dell'annotazione del richiamo nei registri ad esclusivo uso interno, attualmente dispongono la rilevanza della recidiva del richiamo, precisando se ed a quali condizioni sia comunque consentita una possibile annotazione del richiamo medesimo;
   con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera qqq), che novella l'articolo 1389 del codice, appare necessario mantenere il termine di sessanta giorni entro il quale la Commissione di disciplina deve concludere il giudizio di riesame e mantenere l'attuale previsione in base alla quale il giudizio di rinvio deve essere svolto da una diversa commissione disciplinare rispetto a quella che già si è espressa in senso favorevole al mantenimento del grado;
   con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera aaaa), che introduce nel Codice dell'ordinamento militare il nuovo articolo 1475-bis, nel quale sono riprodotte le norme di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, relativo alle associazioni di carattere militare con scopi politici, preso atto della decisione che la Corte costituzionale ha assunto con l'ordinanza n. 296 del 2011, si valuta positivamente tale opzione; si segnala in ogni caso l'esigenza di modificarne il contenuto evitando che dalla mera riproduzione delle norme del 1948 possa derivare la reintroduzione, con effetto novativo, di istituti penali – di dubbia legittimità costituzionale – ormai espunti da tempo considerevole dal diritto processuale penale, come l'arresto preventivo, richiamato al comma 5 del citato articolo 1475-bis;
   la modifica dell'articolo 1533 del Codice dell'ordinamento militare, recata dall'articolo 5, comma 1, lettera a), relativa alla denominazione del grado dell'Ordinario militare, ripristina il contenuto dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 512 del 1961 oggetto di riassetto ad opera del decreto legislativo n. 66 del 2010; a tale riguardo, nel ricordare l'origine concordataria della disciplina e che la figura dell'Ordinario militare si configura del tutto distinta e peculiare rispetto ai vertici dei Corpi dell'Esercito, si osserva come tale correzione sia volta a riprodurre la norma nel testo originario non essendo intervenute nuove intese con la Santa Sede dalle quali sia conseguita l'esigenza di modificare la denominazione del grado a cui è assimilato l'Ordinario;
   con riferimento alla potestà del Corpo della Guardia di finanza di stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati si segnala al Governo, per garantire uniformità di disciplina, l'esigenza di integrare lo schema in titolo Pag. 39con un'esplicita modifica dell'articolo 2133 del Codice in modo da prevedere l'estensione al Corpo delle norme regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, già vigenti al riguardo per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri, con contestuale – ed esplicita – abrogazione dell'articolo 2, comma 47 della legge n. 191 del 2009;
   quanto all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 5), con il quale si modifica la lettera q), del comma 1 dell'articolo 2136 del Codice, si osserva come tale previsione non appaia più necessaria alla luce di quanto disposto dall'articolo 6, comma 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, segnalando pertanto al Governo l'esigenza di espungere il richiamato numero 5);
   si invita inoltre il Governo a verificare la completezza dell'opera di immissione, nel codice dell'ordinamento militare, di norme medio tempore entrate in vigore come disposizioni autonome, evitando una possibile «fuga» dal codice;
   in merito alla questione delle reviviscenze normative operate dal provvedimento in titolo, operate mediante la revisione dell'articolo 2268 nonché attraverso singoli interventi su specifiche disposizioni del codice dell'ordinamento militare, nel richiamare quanto statuito dal Consiglio di Stato, si rammenta l'esigenza di evitare duplicazioni di norme e si segnala l'esigenza di corredare i correttivi previsti, ove ritenuto necessario, con espresse clausole di reviviscenza retroattiva con effetto dal 9 ottobre 2010, evitando in ogni caso soluzioni di continuità nella vigenza delle norme ripristinate o confermate e prevedendo comunque la salvaguardia degli effetti giuridici prodottisi nonché dei provvedimenti adottati, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2186 del codice dell'ordinamento militare;
   il combinato disposto dall'articolo 2, comma 1, lettere g) e h), dall'articolo 9, comma 1, lettera p), numero 9) e dall'articolo 10, comma 4, provvede a espungere dal corpus del codice dell'ordinamento militare, nei cui articoli da 255 a 264 erano state riprodotte, le norme già dettate dalla legge 7 marzo 2001, n. 78, recante Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, ripristinandone la vigenza come fonte di autonoma disciplina; si considera favorevolmente tale opzione poiché la legge del 2001 richiamata incide – come riconosciuto dalla stessa relazione illustrativa allo schema di decreto in titolo – in materia per lo più estranea al codice dell'ordinamento militare, risultando di prevalente competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, evitando ogni soluzione di continuità;
   si invita, infine, il Governo a valutare l'opportunità di apportare al testo ulteriori modificazioni indicate nel parere del Consiglio di Stato;
   si raccomanda, in conclusione, il coerente adeguamento delle norme regolamentari alle modificazioni apportate al codice dell'ordinamento militare con il provvedimento in titolo.