CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 settembre 2011
534.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: degli ordinari stanziamenti di bilancio con le seguenti: delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;.
1. 100. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del predetto Comitato nazionale non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.
1. 101. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, lettera o), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute.
1. 102. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire la lettera p) con la seguente: p) revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e agli studi osservazionali, al fine di migliorare la pratica clinica e di acquisire informazioni rilevanti a seguito dell'immissione in commercio dei medicinali.
1. 103. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 6, sostituire le parole da: delle ordinarie risorse fino alla fine del comma con le seguenti: delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. 104. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: ulteriori oneri con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.
2. 100. Il Relatore.
(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione Nazionale per la ricerca sanitaria, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di accesso ai finanziamenti dell'attività di ricerca di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni

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da parte degli enti di ricerca, delle università, dell'Istituto superiore di sanità, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, delle aziende ospedaliero-universitarie e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi inclusa l'eventuale clausola di cofinanziamento della ricerca, nonché le modalità per consentire al singolo ricercatore di completare il progetto di ricerca qualora venga meno il rapporto con la struttura nella quale è stato avviato il suddetto progetto, compatibilmente con l'eventuale nuovo rapporto di lavoro instaurato.
2. 101. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Il rapporto di lavoro esclusivo del direttore scientifico è compatibile con l'incarico di direzione di struttura complessa e con l'esercizio dell'attività libero professionale nell'ambito della medesima struttura sanitaria di appartenenza. Nel caso in cui il direttore scientifico svolga anche l'incarico di direzione di struttura, il trattamento economico non può superare di oltre il 20 per cento quello spettante per la direzione scientifica ovvero, se più favorevole, quello spettante per l'incarico di direzione di struttura complessa.
3-ter. Le modalità di esercizio delle attività di cui al comma 3-bis e il trattamento economico per detto incarico sono determinati con regolamento del Ministro della salute da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
3. 100. Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Il rapporto di lavoro esclusivo del direttore scientifico è compatibile con l'incarico di direzione di struttura complessa e con l'esercizio dell'attività libero professionale, purché entrambi siano svolti nell'ambito della medesima struttura sanitaria di appartenenza. Nel caso in cui il direttore scientifico svolga anche l'incarico di direzione di struttura, il trattamento economico non può superare di oltre il 20 per cento quello spettante per la direzione scientifica ovvero, se più favorevole, quello spettante per l'incarico di direzione di struttura complessa.
3-ter. Le modalità di esercizio delle attività di cui al comma 3-bis e il trattamento economico per detto incarico sono determinati con regolamento del Ministro della salute da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
3. 100. (Nuova formulazione). Il Relatore.
(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: dello stato di previsione con le seguenti: dei bilanci.
4. 100. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: e nel rispetto delle con le seguenti:, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto

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legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE e delle;.
6. 200. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;.
6. 201. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;.
6. 202. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 6-bis.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6-bis.
(Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo).

1. All'articolo 1, della legge 24 maggio 1967, n. 396, è premesso il seguente:
«Art. 01. - (Categoria professionale dei biologi). - La categoria professionale dei biologi di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233».

2. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 46. - (Vigilanza del Ministro della salute). - Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi».

3. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente:
«Art. 01. - (Categoria professionale degli psicologi). - 1. La categoria professionale degli psicologi di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233».
6-bis. 100. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: Ministero della salute inserire le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,;.
7. 100. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. 101. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica;.
8. 100. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 12-bis.

Al comma 1, sostituire le parole: nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie con le seguenti: nell'ambito delle

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risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;.
12-bis. 100. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del tavolo tecnico non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.
12-bis. 101. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 13.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: emanati con specifico regolamento fino alla fine del comma con le seguenti: stabiliti con il regolamento di cui al comma 4,.

Conseguentemente al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
13. 100. Il Relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Atto n. 379.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato lo schema di schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Atto n. 379);
preso atto favorevolmente del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare sugli articoli 6, 16 e 22 dello schema di decreto,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo.

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 2, lettera o), numero 3), dopo la parola: riassegnati, aggiungere le seguenti:, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente,.
1. 105. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso «3-bis, secondo periodo, dopo le parole: trattamento economico, aggiungere la seguente: complessivo.
3. 101. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso «3-ter, dopo le parole: della salute, inserire le seguenti:, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. 102. Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: individuare fino a: nonché promuovere, con le seguenti: prevedere che le Federazioni nazionali raccolgano e aggiornino le norme deontologiche in un codice nazionale vincolante per tutti gli iscritti agli albi, agli elenchi e ai registri professionali, individuando anche le relative responsabilità disciplinari, e promuovano.
6. 203. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. 204. Il Relatore.

ART. 13.

Al comma 4, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
13. 101. Il Relatore.