CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 luglio 2011
517.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 27 LUGLIO 2011

Pag. 225

COMITATO DEI NOVE

Martedì 26 luglio 2011.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 14.55 e dalle 17.10 alle 17.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 luglio 2011. - Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 15.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, comunica che, per il gruppo Futuro e Libertà

Pag. 226

per il Terzo Polo, entra a far parte della Commissione il deputato Antonio BUONFIGLIO e che il deputato Giuseppe SCALIA cessa di far parte della XIV Commissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali.
Atto n. 380.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, richiama i contenuti della relazione svolta lo scorso 20 luglio, e formula una proposta di parere favorevole.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Massimo POMPILI (PD) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.
Atto n. 378.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, osserva che sullo schema di decreto non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Enrico FARINONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.
Atto n. 379.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sulla commercializzazione delle acque minerali naturali, disciplina che assorbe, confermandola in larga misura, quella vigente posta dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339.
Esso è suddiviso in 3 Capi e si compone di 35 articoli.
Il Capo I (articoli 1-19), riguarda le acque minerali naturali.
L'articolo 1 stabilisce che l'applicazione della disciplina in esame non riguarda le acque minerali naturali e le acque di sorgente destinate alle esportazioni in Paesi terzi.
L'articolo 2 reca la definizione di acque minerali e disciplina le loro caratteristiche, distinguendole dalle ordinarie acque potabili (purezza originaria, conservazione, tenore in minerali, oligoelementi, effetti).
L'articolo 3 prevede che i criteri di valutazione delle acque minerali siano indicati con decreto del Ministro della salute.
Gli articoli 4 e 5 stabiliscono le modalità per ottenere il riconoscimento ministeriale di acqua minerale naturale.

Pag. 227

L'articolo 6 dispone che l'utilizzazione della sorgente di acqua minerale naturale è subordinata ad un'autorizzazione regionale.
L'articolo 7 reca le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.
L'articolo 8 disciplina i trattamenti autorizzati e quelli non autorizzati su un'acqua minerale naturale, aggiornati con decreto del Ministro della salute. In particolare, è consentita l'aggiunta di anidride carbonica ed è vietata la sua potabilizzazione.
Gli articoli 9 e 10 recano, rispettivamente, le caratteristiche microbiologiche, alla sorgente e durante la commercializzazione, dell'acqua minerale naturale, e le modalità di attribuzione della denominazione per ogni acqua minerale naturale.
L'articolo 11 vieta il trasporto dell'acqua minerale naturale con recipienti non destinati al consumatore finale, eliminando l'obbligo vigente di utilizzo di recipienti di capienza massima di due litri.
L'articolo 12 reca le indicazioni (obbligatorie e facoltative) da riportare sull'etichettatura dell'acqua minerale naturale, con l'obbligo di aggiornamento dell'etichetta almeno ogni cinque anni. Un decreto del Ministro della salute adegua le suddette disposizioni alle direttive emanate in materia di etichettatura dalla Comunità europea.
L'articolo 13 consente l'utilizzazione delle acque minerali naturali per la preparazione di bevande analcoliche.
L'articolo 14 consente l'importazione delle acque minerali naturali estratte dal suolo di un Paese terzo, con validità del riconoscimento ministeriale massimo di cinque anni.
L'articolo 15 concerne i rapporti intracomunitari per la commercializzazione acque minerali naturali. In particolare, il Ministero della salute può temporaneamente sospendere o limitare nel territorio nazionale la commercializzazione di un prodotto ritenuto non conforme.
Gli articoli 16 e 17 recano, rispettivamente, disposizioni sulla vigilanza per l'utilizzazione, gli eventuali trattamenti, e il commercio delle acque minerali naturali, esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome, e, a tale fine, l'applicazione delle norme vigenti sulla disciplina igienica per la produzione e la vendita di sostanze alimentari e delle bevande.
L'articolo 18 vieta la dicitura di acque minerali naturali per le acque potabili condizionate.
L'articolo 19 disciplina la pubblicità delle acque minerali naturali, sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero della salute, limitatamente alle menzioni relative alle proprietà favorevoli alla salute.
Il Capo II (articoli 20-32) riguarda le acque di sorgente.
Per quanto riguarda la disciplina dell'acqua di sorgente, che si distinguono dalle acque minerali per non possedere caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute, l'articolo 20 reca le definizioni e le caratteristiche, la cui valutazione è effettuata secondo i criteri delle acque minerali naturali.
Gli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 recano la disciplina riguardante, rispettivamente, il riconoscimento, l'immissione in commercio, le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, le operazioni consentite e non consentite, le modalità di utilizzazione, le etichette, la preparazione di bevande analcoliche, l'importazione e il riconoscimento, prevedendo le medesime norme delle acque minerali naturali.
Gli articoli 29 e 30, come per le acque minerali, naturali, prevedono, rispettivamente, la competenza delle regioni e province autonome, per la vigilanza sulla utilizzazione ed il commercio dell'acqua di sorgente, e l'applicazione delle norme vigenti sulla disciplina igienica per la produzione e la vendita di sostanze alimentari e delle bevande.
L'articolo 31 reca norme sulla pubblicità.
L'articolo 32 applica alle acque di sorgente, le norme previste in materia di ricerca e coltivazione per le miniere dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.
Il Capo III (articoli 33-53) reca norme sulle sanzioni nonché di disposizioni transitorie.

Pag. 228

L'articolo 33 disciplina le violazioni e le sanzioni amministrative. Le sanzioni sono irrogate dalle regioni e dalle province autonome, ad esclusione della violazione della norma prevista per l'acqua di sorgente che vieta in etichetta l'indicazione di superiorità di un'acqua rispetto ad un'altra (di cui all'articolo 26, comma 3, del provvedimento).
L'articolo 34 prevede che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i citati decreti legislativi n. 105 del 1992 e n. 339 del 1999. Fino all'emanazione del decreto ministeriale che definisce i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali e le acque di sorgente, previsto all'articolo 3, comma 1, resta in vigore il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni.
L'articolo 35 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, per l'applicazione delle norme esaminate.
Ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sulla commercializzazione delle acque minerali naturali, entrata in vigore il 16 luglio 2009, con l'obiettivo di rifondere le norme in vigore, abrogando la direttiva 80/777/CEE e successive modificazioni, al fine di tutelare la salute dei consumatori e la commercializzazione delle acque minerali naturali nel mercato interno.
Rientrano nel campo di applicazione della direttiva: le acque estratte dal suolo di uno Stato membro, riconosciute e conformi alle norme di cui all'all. I, parte I della direttiva; le acque riconosciute estratte dal suolo di un Paese terzo e importate come acque minerali naturali dall'autorità responsabile di uno Stato membro. La direttiva in esame non è applicabile alle acque che sono dei medicinali; alle acque minerali naturali utilizzate a fini curativi alla sorgente (negli stabilimenti termali o idrotermali); alle acque minerali naturali destinate all'esportazione in Paesi terzi.
Le norme generali di etichettatura, di presentazione e di pubblicità, sono disciplinate dalla direttiva 2000/13/CE. La direttiva in esame consente indicazioni di proprietà salutari per un'acqua minerale naturale, a condizione del rispetto della direttiva medesima o di criteri nazionali, basati su metodi scientificamente sperimentati. Gli Stati possono inoltre adottare particolari disposizioni per menzioni concernenti l'idoneità di un'acqua minerale naturale per l'alimentazione dei lattanti.
La commercializzazione di un'acqua minerale naturale può temporaneamente essere sospesa o limitata da uno Stato membro, qualora abbia motivo di ritenere che un'acqua minerale naturale non sia conforme alle indicazioni della direttiva o presenti un pericolo per la salute pubblica. Trattandosi, essenzialmente, di rifusione di normativa in vigore da tempo, non sono indicati termini per il recepimento della direttiva in esame.

Enrico FARINONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 26 luglio 2011. - Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 15.50.

Relazione della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità: «Legiferare meglio» - 18a relazione riguardante l'anno 2010.
COM(2011)344 def.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2011.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, anche in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, ritiene

Pag. 229

opportuno rinviare il seguito dell'esame dell'atto.

Enrico FARINONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

Relazione della Commissione europea: Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali.
COM(2011)345 def.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, anche in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame dell'atto.

Enrico FARINONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale.
COM(2011)200 def.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Massimo POMPILI (PD), relatore, anche alla luce del dibattito svoltosi nella seduta dello scorso 20 luglio, formula una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1), che sottopone alla valutazione dei colleghi in vista dell'approvazione in una prossima seduta.

Enrico FARINONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale.
COM(2011)146 def.

(Parere alle Commissioni I e X).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Massimo POMPILI (PD) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.05.