CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 ottobre 2009
238.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 114

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, comunica che, per il gruppo del PD, entra a far parte della Commissione il deputato Alberto Losacco, mentre cessa di farne parte il deputato Roberto Giachetti.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004.
C. 2723 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Unione europea e suoi Stati membri da una parte e Confederazione svizzera, dall'altra, in materia di lotta alla frode, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. L'Accordo si inserisce, rafforzandolo, nel quadro delle precedenti intese tra le due parti nel

Pag. 115

settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale, dell'assistenza amministrativa e della cooperazione più in generale. Si tratta di un'intesa che appartiene alla categoria dei cosiddetti «accordi misti», cioè conclusi congiuntamente da Comunità europea e da Stati membri - ai quali sono poi sottoposti per la procedura di ratifica - nei settori di competenze concorrenti. Allo stato, perché l'accordo possa entrare in vigore mancano ancora le ratifiche di Grecia, Irlanda e Paesi Bassi, oltre a quella dell'Italia. La Svizzera ha fatto pervenire la propria notifica il 23 ottobre 2008.
L'Accordo è stato concluso nell'ambito di un'unica tornata negoziale che nel 2004 ha portato alla firma di nove accordi tra la Svizzera e l'UE (Accordi bilaterali II), diretti a consolidare la cooperazione tra le due parti non solo in settori economici, ma anche in campi quali la sicurezza, l'asilo, l'ambiente e la cultura.
L'Accordo in esame si compone di 48 articoli (suddivisi in quattro Titoli), un atto finale, un processo verbale che fornisce la definizione dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, e due dichiarazioni.
Nel Titolo I (articoli 1-6) sono innanzitutto stabiliti l'oggetto dell'accordo - l'ampliamento della assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale fra i due sottoscrittori - e il campo di applicazione. Quest'ultimo, dettagliato nell'articolo 2, prevede tutte le attività - dalla prevenzione alla repressione - riguardanti gli scambi commerciali in violazione della legislazione doganale e agricola della fiscalità indiretta (IVA e accise), nonché i reati legati alla percezione di fondi provenienti da sovvenzioni o rimborsi della pubblica amministrazione. La cooperazione riguarda anche il sequestro e il recupero di quanto illecitamente percepito dalle attività appena descritte, nonché il suo riciclaggio. Il reato di riciclaggio, tuttavia, è considerato dall'accordo solo se l'attività alla sua origine è grave al punto di prevedere sanzioni di una certa importanza (pena privativa della libertà o misure di limitazione della stessa superiori a 6 mesi). Al proposito, con una Dichiarazione comune allegata all'Accordo viene specificato che la cooperazione in materia di riciclaggio comprende tra i reati preliminari quelli di frode fiscale o di contrabbando professionale secondo quanto stabilito dalla normativa elvetica. L'accordo esclude in maniera esplicita le imposte dirette dal proprio campo di applicazione.
Il Titolo II (articoli 7-24) riguarda la cooperazione amministrativa e, come specificato dall'articolo 7, lascia impregiudicate le disposizioni più vantaggiose contenute in altri accordi di cooperazione vertenti sulla assistenza amministrativa, così come quelle applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale, e gli obblighi più estesi. In particolare, poi in base all'articolo 8, le parti contraenti si impegnano ad assicurare, attraverso le autorità amministrative competenti, una assistenza reciproca per combattere i reati oggetto dell'Accordo, innanzitutto attraverso la prevenzione. Forme particolari di cooperazione sono contemplate negli articoli 21-23 e, in particolare, le operazioni congiunte transfrontaliere nelle situazioni particolarmente rischiose a livello tributario. Le autorità di più parti contraenti, inoltre, possono istituire squadre investigative speciali comuni per le indagini che comportano la mobilitazione di mezzi ingenti. Infine, sempre nell'ambito della assistenza amministrativa, è previsto il distacco di funzionari di collegamento presso i servizi competenti di un'altra parte contraente. È infine disciplinato il recupero dei crediti (articolo 24) che, su domanda della parte richiedente, viene condotto dalla parte richiesta come se si trattasse di crediti propri.
Il Titolo III (articoli 25-38) riguarda l'assistenza giudiziaria. Come chiarito dall'articolo 25, l'Accordo intende completare e rendere più agevole l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giuridica in materia penale del 20 aprile 1959, e la Convenzione europea sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell'8 novembre

Pag. 116

1990. Anche in questo caso restano impregiudicate le disposizioni più favorevoli degli accordi in materia in vigore tra le parti. Con l'articolo 26 si estende il campo della assistenza penale: ai procedimenti relativi alle infrazioni perseguite dalle autorità amministrative la cui decisione possa dare luogo ad un ricorso davanti alla giurisdizione penale; ai ricorsi civili collegati ad azioni penali; ai reati che chiamano in causa una persona giuridica della parte richiedente; ai procedimenti volti al sequestro e alla confisca dei proventi di tali infrazioni. Nel rispetto del diritto interno delle parti, possono essere ordinate misure provvisorie al fine di mantenere una situazione esistente. In base all'articolo 30, i rappresentanti delle autorità della parte richiedente possono essere autorizzati ad assistere all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria. L'articolo 31, il cui paragrafo 1 riproduce l'articolo 51 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, limita i casi nei quali è possibile concedere la rogatoria finalizzata all'esecuzione di perquisizioni e sequestri, stabilendo le condizioni alle quali è soggetta la ricevibilità della stessa. In base alle disposizioni in esso contenute, la richiesta di rogatoria è ricevibile solo in casi gravi (ad es. se il fatto è punibile con una pena o misura di sicurezza restrittiva della libertà di non meno di 6 mesi nella sua durata massima) e se l'esecuzione della rogatoria è compatibile con la legislazione della parte richiesta. Il paragrafo 2 dell'articolo 31, inoltre, stabilisce che le rogatorie ai fini all'esecuzione di perquisizioni e sequestri per il reato di riciclaggio sono accettate se il fatto per il quale vengono richieste è punibile dalla legislazione delle due parti con una pena o con una misura restrittiva della libertà superiore, nel suo massimo, a 6 mesi. L'articolo 32 contiene le disposizioni applicabili al fine di ottenere le informazioni bancarie e finanziarie (identificazione dei titolari di conti bancari, di transazioni e operazioni bancarie, informazioni su conti) in esecuzione di domande che soddisfino i requisiti dell'articolo precedente. L'autorità competente della parte richiesta si impegna, in base all'articolo 33, affinché possano essere effettuate consegne sorvegliate sul proprio territorio, nel quadro di indagini penali relative a infrazioni suscettibili di dare luogo all'estradizione. L'articolo 36 consente l'utilizzo delle informazioni e delle prove ricevute dalla parte richiedente per fini diversi da quelli per i quali erano state ottenute (ad esempio in procedimenti penali nella parte richiedente contro altre persone che hanno partecipato al reato per il quale era stata fornita l'assistenza; in procedimenti di confisca dei proventi delle infrazioni riguardo alle quali dovrebbe essere fornita l'assistenza).
Il Titolo IV reca le disposizioni finali. In particolare, è istituito un comitato misto incaricato della corretta applicazione dell'accordo e responsabile della composizione delle eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo medesimo. Il comitato misto ha inoltre il compito di esaminare le proposte di revisione dell'Accordo e di formulare raccomandazioni nel merito. Viene poi fissato un principio di reciprocità tra le parti, in base al quale l'autorità richiesta può rifiutare l'assistenza nel caso in cui la parte richiedente non abbia reiteratamente dato seguito ad analoghe richieste. La durata dell'Accordo è illimitata, salvo denuncia che avrà effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica. In base all'articolo 44, paragrafo 3, in attesa della ratifica di tutti gli Stati membri, l'Accordo può essere applicato in via provvisoria tra gli Stati che, attraverso una Dichiarazione, decidono di vincolarsi reciprocamente ad esso. Poiché tale Dichiarazione è stata apposta sia dalla Svizzera che dalla Comunità europea, così come da alcuni Stati membri (Polonia, Svezia, Romania, Bulgaria, Francia, Germania, Finlandia, Regno Unito), l'Accordo si applica fra di loro a partire dall'8 aprile 2009. L'Accordo non si applica alle domande di attività illecite commesse fino a 6 mesi prima della data della sua firma.

Pag. 117

Segnala anche che il disegno di legge presentato al Senato è corredato, oltre che della relazione illustrativa, di un'analisi tecnico-normativa (ATN). L'ATN sottolinea l'importanza che per l'Italia riveste la clausola dell'Accordo secondo la quale restano ferme le disposizioni applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale e gli obblighi più estesi nel settore dell'assistenza amministrativa, così come le disposizioni più vantaggiose di accordi già esistenti, in quanto tale materia è già oggetto di numerosi accordi bilaterali tra Italia e Confederazione elvetica. Inoltre, l'ATN afferma che non solo non sono presenti profili di incompatibilità con norme comunitarie o dell'ordinamento internazionale, ma che, all'opposto, l'Accordo rafforza ed integra gli strumenti già in vigore nelle materie da esso contemplate. Al riguardo, propone pertanto che la Commissione esprima un parere favorevole sul provvedimento.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, concernente i dispositivi medici, e alla direttiva 98/8/CE del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.
Atto n. 127.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2009.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, richiama la relazione svolta nella seduta del 20 ottobre e formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

Pag. 118

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.
Atto n. 123.