PDL 6

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 6

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
SCHULLIAN, GEBHARD, STEGER

Modifica all'articolo 135 della Costituzione, in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche nella composizione della Corte costituzionale

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge costituzionale è volta ad integrare la composizione della Corte costituzionale con un giudice che sia espressione di minoranze linguistiche tutelate dalla Repubblica, ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione.
La legge n. 482 del 1999, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, nonché quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
In quattordici regioni italiane esistono dodici gruppi linguistici minoritari, rappresentati da circa 2,5 milioni di persone, distribuite in 1.171 comuni.
I principali insediamenti dei gruppi linguistici sono: l'Alto Adige per la lingua tedesca e il ladino, con una presenza del gruppo linguistico ladino anche in Veneto; il Friuli Venezia Giulia per la lingua slovena e il friulano; la Valle d'Aosta per la lingua francese e franco-provenzale, quest'ultima presente anche in Piemonte e in Puglia; il Meridione, in genere, per la lingua albanese (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia); la Sardegna per la lingua sarda e per quella catalana; la Calabria, la Puglia e la Sicilia per la lingua greca; il Molise per la lingua croata; infine la Calabria, la Liguria e il Piemonte per la lingua occitana.
La norma si rende opportuna al fine di dirimere dall'origine eventuali conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni, in particolare le regioni ad autonomia differenziata, dove si registrano i maggiori insediamenti di minoranze linguistiche tutelate dalla Repubblica. Un giudice costituzionale espressione di tali minoranze può apportare un valore aggiunto nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in quanto più sensibile alle esigenze giustificate delle minoranze e più acuto conoscitore di realtà particolari che possono sfuggire a chi non conosce fino in fondo queste realtà.
A tal fine l'articolo 1, attraverso l'inserimento di un periodo all'articolo 135, primo comma, della Costituzione, sancisce il principio che la composizione della Corte costituzionale debba essere integrata con un giudice costituzionale che sia espressione di minoranze linguistiche, lasciando al Parlamento in seduta comune la sua elezione, nell'ambito dei cinque giudici di elezione parlamentare.
L'articolo 2 reca invece una norma transitoria, necessaria per la prima elezione del giudice costituzionale espressione di minoranze linguistiche dopo la data di entrata in vigore della legge costituzionale.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 135 della Costituzione, in materia di composizione della Corte costituzionale)

1. All'articolo 135, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Uno dei giudici nominati dal Parlamento in seduta comune deve essere espressione delle minoranze linguistiche della Repubblica».

Art. 2.
(Disposizioni transitorie)

1. Il Parlamento in seduta comune procede alla nomina del giudice espresso dalle minoranze linguistiche nella prima integrazione della Corte costituzionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e, successivamente, alla scadenza del mandato del giudice nominato.

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