PDL 584

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 584

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PAVANELLI, AIELLO, AMATO, ASCARI, CAROTENUTO, CHERCHI, SERGIO COSTA, FEDE, ILARIA FONTANA, L'ABBATE, ONORI, PENZA, MARIANNA RICCIARDI, TODDE

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di protezione degli insetti

Presentata il 15 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte alla protezione degli insetti a livello nazionale.
Da anni, ormai, si rileva una crescente preoccupazione rispetto a evidenti squilibri che affliggono il funzionamento degli ecosistemi e, in tale ambito, spicca il fenomeno – tanto allarmante quanto ancora poco studiato – del declino degli insetti. A livello unionale, la «Strategia per la biodiversità fino al 2020» nasce proprio con l'intento di arginare la pericolosa tendenza al degrado degli ecosistemi. La biodiversità rappresenta un prezioso patrimonio per l'intera umanità e, inoltre, garantisce a tutti gli esseri viventi un'essenziale varietà di servizi ecosistemici dai quali dipende la vita del pianeta. Tuttavia, la biodiversità risulta ormai essere minacciata in maniera preoccupante. Secondo alcuni dati diffusi dalla Commissione europea, ad oggi, in Europa, quasi un quarto delle specie selvatiche è a rischio di estinzione e il degrado della maggior parte degli ecosistemi ha raggiunto un'entità tale per cui essi non sono più in grado di funzionare normalmente. Inoltre, tale degrado si traduce in enormi perdite socio-economiche per l'Unione europea. In tale contesto, si sottolinea che gli insetti sono parte integrante della biodiversità e svolgono funzioni cruciali per l'ecosistema nel suo complesso come, ad esempio, l'impollinazione e la decomposizione della materia organica.
Negli ultimi anni, le istituzioni europee hanno preso maggiore coscienza dei rischi associati al declino degli insetti. In questo ambito, risulta degna di nota la comunicazione della Commissione europea dal titolo «L'iniziativa UE a favore degli impollinatori». Tale documento contiene dati e dichiarazioni di principio significative. Innanzitutto, viene messo in luce il fatto che le maggiori minacce indicate nella prima relazione mondiale sugli impollinatori (pubblicata dalla Piattaforma intergovernativa di politica scientifica sulla biodiversità e sui servizi ecosistemi) sono: il cambiamento della destinazione dei suoli, l'agricoltura intensiva e l'uso dei pesticidi, l'inquinamento ambientale, le specie esotiche invasive, gli agenti patogeni e i cambiamenti climatici. Poi, viene evidenziato che la citata relazione individua altresì importanti lacune nella conoscenza del funzionamento di questi fattori e la necessità di un'azione intersettoriale per affrontarli. Viene ricordato, infine, che la Convenzione sulla diversità biologica ha approvato le conclusioni di tale relazione e riaffermato l'importanza degli impollinatori e dei servizi ecosistemici che essi forniscono per conseguire diversi obiettivi di sviluppo sostenibile tra quelli stabiliti dalle Nazioni Unite. La menzionata comunicazione mette, quindi, in rilievo il fatto che l'Unione europea ha attuato una serie di misure a beneficio degli impollinatori, segnatamente nell'ambito delle politiche ambientali e sanitarie, nonché della politica agricola comune, di quella di coesione e di quella sulla ricerca e innovazione. Tuttavia, ad oggi, non è riscontrabile un'azione unica e coordinata dell'Unione europea per affrontare il declino degli impollinatori tramite un approccio integrato che coinvolga vari settori e politiche. In tale quadro, la citata comunicazione ambisce a definire i parametri alla base di un approccio integrato al problema e per un uso più efficace degli strumenti e delle politiche esistenti, partendo dall'individuazione di obiettivi strategici e di un insieme di azioni da avviare a livello unionale e degli Stati membri nell'ambito del contrasto al declino degli impollinatori. Viene fortemente ribadita la necessità che l'Unione e i suoi Stati membri uniscano le forze per combattere questo problema.
Allargando l'orizzonte della riflessione, si rileva l'esistenza di iniziative interessanti in Francia, Germania e Regno Unito sul tema della protezione degli ecosistemi e della biodiversità inclusiva degli insetti. Risulta, in particolare, degno di nota e fonte di ispirazione il «programma d'azione per la protezione degli insetti» proposto dal Ministro dell'ambiente della Repubblica federale tedesca, Svenja Schulze.
A parere dei firmatari della presente proposta di legge, la problematica risulta essere globale. Servono, quindi, risposte di ampio respiro, multidimensionali e, soprattutto, coordinate e armoniche all'interno della comunità internazionale e, in primis, all'interno dell'Unione europea. Alla luce di quanto esposto, si ritiene necessario da parte del Governo italiano un serio intervento volto a tutelare la diversità biologica a livello nazionale e, in particolare, a contrastare l'attuale tendenza di declino degli insetti.
L'articolato proposto prevede, quindi, una delega al Governo per l'adozione di disposizioni per la protezione degli insetti a livello nazionale: a tal fine, l'articolo 1 contiene la menzionata delega.
L'articolo 2 enumera i princìpi e criteri direttivi. Tra i princìpi e criteri direttivi meritano particolare menzione i seguenti: la creazione di un'ampia e uniforme rete di aree protette come habitat e corridoi di collegamento per gli insetti all'interno di tutto il territorio nazionale; la promozione degli habitat degli insetti e della diversità strutturale all'interno del paesaggio agricolo; la promozione dell'agricoltura biologica a garanzia di una maggiore diversità biologica, compresa quella degli insetti; la riduzione dell'uso di pesticidi e di sostanze inquinanti, nonché dell'inquinamento luminoso; l'incentivazione, anche mediante la partecipazione degli enti di ricerca nazionali e internazionali, di iniziative di studio e di ricerca finalizzate ad accrescere il livello di conoscenza relativa agli insetti; la promozione di iniziative internazionali volte alla creazione di ampie e strutturate forme di collaborazione nell'ambito della lotta al fenomeno del declino degli insetti.
L'articolo 3 contiene disposizioni circa la relazione annuale da trasmettere alle Camere e disposizioni finali.
Si auspica, dunque, una celere approvazione della presente proposta di legge. «Stiamo distruggendo i sistemi che sostengono la vita sul pianeta. La natura è resiliente ma la stiamo portando a tali estremi che prima o poi il sistema collasserà» Brad Lister (ecologo).

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di protezione degli insetti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di protezione degli insetti, finalizzate anche al contrasto del processo di perdita della diversità ecosistemica.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti, per i profili di competenza, i Ministri interessati, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che renda conto della neutralità finanziaria delle disposizioni dei medesimi decreti ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Se il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di due mesi. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi, in conformità alle modalità previste dal presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.
4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ripristinare e migliorare la qualità degli habitat degli insetti, tramite specifiche azioni programmatiche e un sistema nazionale di tutela, volti anche a favorire il collegamento degli habitat stessi;

b) creare un'ampia e uniforme rete di aree protette quali habitat e corridoi di collegamento per gli insetti in tutto il territorio nazionale;

c) promuovere gli habitat degli insetti e la diversità strutturale all'interno del paesaggio agricolo;

d) promuovere l'agricoltura biologica a garanzia di una maggiore diversità biologica, compresa quella degli insetti;

e) prevedere incentivi in favore degli agricoltori che risultino virtuosi in termini di protezione degli insetti;

f) promuovere e sviluppare metodi agricoli rispettosi degli insetti;

g) prevedere l'obbligo, per il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni dedicati a colture estensive e a monocolture, di riservare appositi spazi ambientali, quali ad esempio prati fioriti e siepi, agli insetti e agli uccelli;

h) assicurare la significativa riduzione dell'uso di pesticidi, compresi i biocidi con princìpi attivi insetticidi;

i) assicurare la riduzione di sostanze inquinanti nel suolo e nelle acque;

l) assicurare la riduzione dell'inquinamento luminoso, favorendo il passaggio a sorgenti luminose naturali;

m) prevedere la promozione e il sostegno di attività imprenditoriali, nei settori agricolo e turistico, conformi allo sviluppo sostenibile e ispirate alla salvaguardia della biodiversità, con particolare riguardo alla sicurezza ambientale e alla sua promozione e diffusione;

n) prevedere la facoltà per gli enti locali di riservare appositi spazi destinati a costituire habitat e corridoi di collegamento per gli insetti;

o) incentivare, anche mediante la partecipazione di enti di ricerca nazionali e internazionali, iniziative di studio e di ricerca finalizzate ad accrescere il livello della conoscenza relativa agli insetti e, in particolare, ad approfondire i diversi fattori all'origine del declino degli insetti;

p) introdurre un monitoraggio uniforme degli insetti su scala nazionale, anche mediante lo sviluppo di correlate soluzioni innovative;

q) promuovere iniziative internazionali volte alla creazione di ampie e strutturate forme di collaborazione nell'ambito della lotta al fenomeno del declino degli insetti;

r) prevedere programmi di educazione ambientale sulla protezione degli insetti nella scuola primaria;

s) promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione sulla protezione della diversità biologica e, in particolare, sul fenomeno del declino degli insetti.

Art. 3.
(Relazione annuale e clausola di salvaguardia)

1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone una relazione annuale concernente la protezione degli insetti a livello nazionale, da trasmettere alle Camere entro il mese di settembre di ciascun anno.
2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

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