XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1820
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MINARDO, SACCANI JOTTI
Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di potenziamento degli organici degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri
Presentata l'11 aprile 2024
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge reca disposizioni finalizzate al potenziamento degli organici degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, prevedendo la correlata autorizzazione all'immissione straordinaria di cento unità di personale e il conseguente adeguamento delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La ratio ispiratrice della presente proposta di legge risiede, in generale, nella necessità avvertita dall'Arma dei carabinieri di sostenere al meglio, nel prossimo futuro, un crescente e sempre più pressante impegno volto a fronteggiare, quale Forza di polizia ad ordinamento militare, scenari nazionali e internazionali di particolare rilievo, connotati da una complessità notevole e difficilmente pronosticabili, con la conseguente esigenza di assicurare flessibilità ai propri assetti organizzativi, soprattutto in ambito tecnico-logistico, e specifiche capacità di adattamento.
Prima di procedere all'illustrazione nel dettaglio della presente proposta di legge, si evidenziano le seguenti esigenze istituzionali a medio termine che la stessa intende soddisfare:
per il comparto sanitario psicologico, con:
il costante e adeguato sostegno psicologico in favore del personale appartenente all'Arma dei carabinieri, che si è dotata, nel tempo, di un complesso di strumenti interni ed esterni tesi, in generale, a incrementare lo stato di benessere dei propri appartenenti e, in particolare, a intercettare possibili situazioni di disagio, potenziando il proprio servizio di psicologia attraverso l'ampliamento dell'offerta di supporto psicologico ai militari e ai loro familiari, mediante il recupero di professionalità specialistiche interne, nonché adottando nuovi criteri di valutazione;
la necessità di garantire l'efficacia del servizio di veterinaria, il cui carico di lavoro è notevolmente cresciuto, a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, in favore dei reparti impegnati nella gestione e nell'impiego degli equidi (cavalli e asini) e dei cani, nonché in favore degli animali selvatici presenti nei centri di recupero animali selvatici e presso il Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
per il comparto amministrativo, con:
l'espletamento delle attività correlate al percorso di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, finanziati in tutto o in parte con tali risorse, a cui si correlano le verifiche antimafia riguardanti il predetto PNRR;
l'approvvigionamento di risorse logistiche e strumentali, i cui positivi riflessi si riverberano, anche, nelle attività di controllo del territorio, nella gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che nella prevenzione e nel contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche;
per il comparto tecnico-scientifico, con:
la semplificazione dei flussi decisionali e di spesa, anche mediante l'accorciamento delle linee di comando e la maggiore responsabilizzazione e specializzazione dei livelli inferiori, con particolare riguardo all'ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, soprattutto in relazione al progetto «CASA del Carabiniere»;
il rendere sempre più aderente l'organizzazione e le funzionalità dell'Arma dei carabinieri alle esigenze attuali e future in materia di digitalizzazione, di investigazioni informatiche e di sicurezza telematica. Il settore telematico e informatico hanno assunto una sempre maggiore rilevanza nella realtà odierna, anche in considerazione della centralità degli strumenti digitali e dei relativi software non solo negli ambiti professionali e lavorativi, ma anche in quelli relazionali. Di sicuro, per gli anni a venire tale tendenza subirà un'ulteriore accelerazione, anche in considerazione della continua implementazione dei vari dispositivi informatici e del conseguente loro «comune» utilizzo. È evidente, come la realizzazione degli obiettivi di crescita digitale e di modernizzazione della pubblica amministrazione costituisca una delle priorità per il rilancio del sistema Paese. Un tale e complesso processo «riformatorio» deve sostanziarsi in una serie di attività, anche di pianificazione e programmatiche, tese a elevare il livello tecnologico, anche e soprattutto allo scopo di offrire al cittadino, servizi efficaci, in tempi ragionevoli. Inoltre, è sempre più pressante la necessità di fronteggiare le minacce cibernetiche che possono mettere in pericolo le infrastrutture telematiche, nonché di disporre di operatori qualificati, i quali possano validamente condurre le attività di indagine di tipo telematico-informatico tese al contrasto della criminalità informatica (tra cui la massimizzazione dei profitti attraverso il dark web e le criptovalute), oltre che l'attività tecnico-forense curata dal Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche.
Quanto sopra rappresentato dimostra che il potenziamento dei quadri direttivi e dirigenziali dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo tecnico è un fattore indispensabile per fronteggiare il cambiamento e le sfide future. Ciò è ancora più necessario alla luce dei provvedimenti di riordino che nonostante abbiano riconosciuto al personale delle Forze armate e di polizia connotati di «specificità» e meccanismi più favorevoli di progressione interna, tuttavia hanno risposto, anche, a esigenze di contenimento dei costi: in tal senso, le Forze di polizia, compresa quindi l'Arma dei carabinieri, hanno subìto un ridimensionamento della forza prevista dalle leggi (FPL – 7.075 unità per l'Arma, pari al 5,7 per cento). Di recente, con il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l'articolo 17-bis, il quale modifica l'articolo 1, comma 961, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e inserisce i commi da 961-bis a 961-septies, e con il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riguardo all'articolo 15, collegato al fondo di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato approvato un potenziamento in favore dell'Arma dei carabinieri al pari di quanto avvenuto per le altre Forze di polizia. In totale, avuto riguardo agli ufficiali del ruolo tecnico, è previsto un incremento di sessantasei unità immesse (ripartito in quattro unità annue, a partire dal 2022, escluso il 2023, fino al 2033, prevedendo venti unità soltanto per il 2023 e due unità limitate al 2034). Tale intervento, pur rappresentando una misura utile, non è risultato esaustivo per colmare il gap di forza creatosi negli anni né per fronteggiare le crescenti esigenze istituzionali, come sopra puntualmente illustrate.
Pertanto, con la presente proposta di legge vengono individuati ulteriori ambiti di intervento per realizzare il potenziamento degli organici degli ufficiali appartenenti al ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri appartenenti al comparto sanitario-psicologico, amministrativo e tecnico-scientifico, pari a centotre unità complessive, con un incremento di cento unità a decorrere dal 2024, riferite ai gradi da tenente a tenente colonnello, e di tre unità a decorrere dal 2032, di cui un generale di brigata e due colonnelli, come puntualmente analizzato nel prosieguo, prevedendo anche l'immissione straordinaria di un contingente massimo annuale di quattro unità a decorrere dal 1° settembre 2024 e non prima del 1° settembre di ciascun anno, fino al 2048, che di seguito verrà meglio descritto, per un contingente complessivo pari a cento assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà, con un incremento, come ricordato, delle relative dotazioni organiche a regime di centotre unità, in assenza di modificazione dei cicli promozionali del ruolo medesimo.
La presente proposta di legge consta di tre articoli.
L'articolo 1, comma 1, apporta le necessarie modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «codice».
In particolare, la lettera c) attraverso la modifica del comma 1 dell'articolo 800 del codice assicura il descritto incremento organico a regime, ossia a decorrere dal 2032, pari complessivamente a 103 ufficiali del ruolo tecnico, facendo quindi variare la consistenza complessiva degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri da 4.537 a 4.640 unità.
La lettera d) garantisce, conseguentemente, l'adeguamento della consistenza organica dei generali di brigata e dei colonnelli dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 823, comma 1, lettere c) e d), alla luce dell'incremento di un generale di brigata a decorrere dal 2032, portando il contingente complessivo da 96 a 97 unità, e di due colonnelli a decorrere dal 2032, portando il contingente complessivo da 538 a 540 unità, conformemente a quanto previsto per il ruolo tecnico dal quadro III della tabella 4 allegata al codice, richiamata dall'articolo 1226-bis del medesimo codice, che reca, oltre al quadro III (specchio B) vigente e il quadro III (specchio C) integralmente sostituito dalla lettera i), numero 2), nonché il quadro III (specchio B-bis) e il quadro III (specchio D) introdotti dalla lettera i), rispettivamente dai numeri 1) e 3), tenendo in considerazione la previsione normativa e i criteri sulle consistenze organiche dei ruoli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2211-bis del citato codice recante disposizioni transitorie (l'adeguamento operato è compendiato dalla lettera e)).
La lettera a), intervenendo sull'articolo 664, comma 1, lettera a), del codice, aumenta da 32 a 35 anni il limite massimo di età previsto ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento degli ufficiali delle varie specialità del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, al fine di ampliare la platea dei possibili candidati e garantire un più ampio bacino di selezione, da cui saranno tratte le «migliori» unità da reclutare nel pieno rispetto e con una ulteriore valorizzazione del principio meritocratico.
La lettera b), modificando il comma 1 dell'articolo 665 del codice in tema di partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi, di fatto adegua il disposto normativo alla intervenuta variazione di cui alla lettera a). L'aumento da 34 a 37 anni del limite di età previsto per la partecipazione alle procedure selettive, limitatamente al reclutamento nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, in favore degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio e degli ufficiali inferiori delle forze di completamento, consente di continuare a garantire il differenziale esistente di due anni in favore della citata categoria, rispetto all'attuale limite massimo di 35 anni previsto per la partecipazione alle menzionate procedure concorsuali, al fine di mantenere la coerenza del sistema, anche in virtù dell'analoga previsione per il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, per i quali il limite massimo di età, ai fini della partecipazione alle procedure selettive, resta fissato a 32 anni, con conseguente permanenza della previsione del limite di 34 anni per gli ufficiali provenienti dalle forze di completamento, con un differenziale a loro vantaggio di due anni.
L'ipotizzato aumento della consistenza organica complessiva del ruolo tecnico da 493 unità a decorrere dall'anno 2022, con l'incremento a 496 unità già previsto a legislazione vigente a decorrere dal 2027 – come indicato, nella tabella 4, dal vigente quadro III (specchio C) –, a un totale complessivo di 599 ufficiali, opera secondo la seguente progressione: da 593 unità a decorrere dal 2024, a cui si aggiunge un incremento di tre unità per un totale di 596 unità a decorrere dal 2027 già previsto a legislazione vigente, e a cui si sommano tre unità ulteriori a decorrere dal 2032 – come indicato, nella tabella 4, dal quadro III (specchio D) introdotto dall'allegato 3 annesso alla presente proposta di legge. Tale aumento comporta la necessaria revisione della citata tabella 4 allegata al codice, richiamata dall'articolo 1226-bis del medesimo codice, attraverso le seguenti modifiche apportate dalla lettera i):
introduzione del quadro III (specchio B-bis) relativo all'anno 2024 (lettera i)), numero 1);
sostituzione integrale del quadro III (specchio C) relativo all'anno 2027 (lettera i)), numero 2);
introduzione del quadro III (specchio D) relativo all'anno 2032 (lettera i)), numero 3).
Più specificamente, avuto riguardo alle richiamate modifiche, nel quadro III (specchio B-bis) sono previsti incrementi di forza da 446 a 546, a decorrere dal 2024, per ciascun livello di grado (tenente colonnello, maggiore, capitano e tenente).
Come sopra ricordato, non si apportano modifiche al numero di promozioni annue da conferire per i gradi dirigenziali e i cicli previsti restano immutati.
Inoltre, rispetto al quadro III (specchio B) relativo all'anno 2022 si evidenziano le seguenti variazioni (come indicate nelle note della medesima tabella): il volume organico complessivo passa da 493 a 593 e l'alimentazione passa da 17 a 21 unità complessive.
Nel quadro III (specchio C) riferito all'anno 2027, che sostituisce integralmente quello vigente, sono previsti incrementi di forza da 446 a 546 per ciascun livello di grado (tenente colonnello, maggiore, capitano e tenente), confermando il dato numerico previsto nel citato quadro III (specchio B-bis).
Anche in questo caso non si apportano modifiche al numero di promozioni annue da conferire per i gradi dirigenziali e i cicli previsti restano immutati.
In particolare, si evidenziano le seguenti variazioni: il volume organico complessivo è incrementato da 496 a 596; l'alimentazione è incrementata da 17 a 21 unità complessive; con riferimento ai titoli, agli esami e ai corsi richiesti, nonché alle promozioni a scelta al grado superiore, non è richiesto il superamento del corso d'istituto.
Infine, viene introdotto il quadro III (specchio D) riferito all'anno 2032, in cui sono stabiliti incrementi di forza per ciascuno dei livelli di grado seguenti:
generale di brigata, da 6 a 7 unità;
colonnello (dato complessivo), da 42 a 44 unità, così suddivise:
comparto sanitario-psicologico: 14 unità;
comparto amministrativo: da 15 a 16 unità;
comparto tecnico-scientifico: da 13 a 14 unità.
Anche in questo caso, non vengono apportate modifiche al numero di promozioni annue, da conferire per i gradi di colonnello e di generale di brigata e i cicli previsti restano immutati.
Rispetto al quadro III (specchio C) riferito all'anno 2027 sono introdotte le seguenti variazioni:
viene previsto, a regime, un volume organico complessivo di 599 unità; con riguardo al generale di brigata, si prevedono tre unità per il comparto amministrativo; due per il comparto sanitario e psicologico e due per il comparto tecnico-scientifico; l'organico complessivo dei colonnelli è fissato a 44 unità; per il comparto amministrativo, di 16 unità complessive, sono previste 16 unità per la specialità amministrazione e commissariato; per il comparto tecnico-scientifico, di 14 unità complessive, sono previste 6 unità per la specialità investigazioni scientifiche, 6 unità per la specialità telematica e 2 unità per la specialità genio.
Giova precisare che l'illustrata esigenza di potenziamento degli organici del ruolo tecnico di cui all'articolo 1 (per un totale a regime di 103 unità così ripartite: dal 2032, un generale di brigata e due colonnelli nonché, dal 2024, cento ufficiali con grado da tenente colonnello a tenente), con la prevista immissione straordinaria di cento ufficiali a partire dal 1° settembre 2024 e non prima del 1° settembre di ciascun anno, nel numero massimo di quattro unità annue, fino al 2048, di cui all'articolo 2, pur implicando un incremento della base di alimentazione del citato ruolo da 17 a 21 unità annuali non richiede modifiche al comma 3 dell'articolo 666 del codice in materia di immissioni in ruolo.
La lettera f) modifica il regime transitorio concernente la frequenza del corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri previsto dall'articolo 2243-bis del codice, adeguandolo, di fatto, alla disciplina recata dalla presente proposta di legge. L'attuale quadro normativo prevede, in particolare, che il corso d'istituto sia considerato assolto per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o antecedente al 31 dicembre 2010, i quali si troveranno a frequentare il citato corso nell'anno accademico 2024/2025. Inoltre, il superamento di tale iter formativo, ai sensi dell'articolo 752 del codice, è condizione necessaria affinché i maggiori e i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri possano essere ammessi al corso superiore di stato maggiore interforze. La modifica proposta, quindi, è volta a estendere la vigenza del periodo transitorio previsto dal citato articolo 2243-bis, anche al fine di allineare temporalmente il percorso formativo di aggiornamento del ruolo tecnico a quello del ruolo forestale. Ciò consente, nel contempo, di superare il periodo di alimentazione non normalizzata del ruolo tecnico che ha registrato solo cinque immissioni nel 2011, sei nel 2012, nove nel 2013 e sette nel 2015, e nei due anni, 2014 e 2016, non ha registrato alcun arruolamento; a decorre dal 2017, invece, sono state registrate, in misura costante, 13 immissioni annue, successivamente aumentate a 17, a decorrere dal 2022. Contestualmente, si dispone per gli ufficiali interessati, ossia aventi un'anzianità di nomina nel servizio permanente dal 2011 al 2016, l'obbligo di effettuare un corso di aggiornamento tecnico professionale, che consentirebbe un percorso maggiormente aderente alle peculiarità dei comparti e delle specialità di appartenenza; tale corso, sostanzialmente, è destinato a pochi ufficiali: cinque nel primo corso, sei nel secondo, nove nel terzo e sette nel quarto, come sopra indicato.
La lettera g) modifica l'articolo 2243-ter del codice concernente il regime transitorio previsto per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, per le medesime ragioni di cui alla lettera e). Così facendo, tenuto conto che gli ufficiali del ruolo tecnico, unitamente a quelli del ruolo forestale, frequenteranno il corso d'istituto nello stesso anno accademico, ossia l'anno 2030/2031, entrambi potranno conseguentemente partecipare alle selezioni per il medesimo corso superiore di stato maggiore interforze per l'anno accademico 2033/2034.
La lettera h) modifica l'articolo 2247-septies del codice concernente il regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, adeguando il disposto normativo alle modifiche apportate dalla lettera i) alla tabella 4 annessa allo stesso codice.
L'articolo 2 reca l'autorizzazione all'assunzione straordinaria di ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, prevedendo, per le illustrate esigenze di potenziamento, l'immissione di un contingente massimo annuale di quattro ufficiali del citato ruolo, appartenenti a ciascuno dei tre comparti di cui lo stesso si compone, a partire dal 1° settembre 2024 e non prima del 1° settembre di ciascun anno, fino al 2048, per un totale di cento unità complessive.
L'articolo 3, infine, reca le disposizioni di natura finanziaria.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)
1. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 664, comma 1, lettera a), la parola: «trentaduesimo» è sostituita dalla seguente: «trentacinquesimo»;
b) all'articolo 665, comma 1:
1) le parole: «e senza aver superato il 34° anno di età» sono soppresse;
2) dopo le parole: «del ruolo forestale» sono inserite le seguenti: «, se non hanno superato il 34° anno di età,»;
3) dopo le parole: «e del ruolo tecnico» sono aggiunte le seguenti: «, se non hanno superato il 37° anno di età»;
c) all'articolo 800, comma 1, la parola: «4.537» è sostituita dalla seguente: «4.640»;
d) all'articolo 823, comma 1:
1) alla lettera c), la parola: «96» è sostituita dalla seguente: «97»;
2) alla lettera d), la parola: «538» è sostituita dalla seguente: «540»;
e) all'articolo 2211-bis:
1) al comma 2, le parole: «e quadro III (specchio B)» sono sostituite dalle seguenti: «, quadro III (specchio B) e quadro III (specchio B-bis)»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dal 1° gennaio 2032, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio B) e quadro III (specchio D)»;
f) all'articolo 2243-bis:
1) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016 frequentano un corso d'aggiornamento tecnico-professionale, in luogo del corso d'istituto di cui all'articolo 755»;
g) all'articolo 2243-ter, comma 2, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
h) all'articolo 2247-septies:
1) al comma 2, le parole: «tabella 4, quadro III (specchio B)» sono sostituite dalle seguenti: «tabella 4, quadro III (specchio B) e quadro III (specchio B-bis)»;
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:
«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2032, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio D)»;
i) alla tabella 4:
1) a decorrere dal 1° gennaio 2024, dopo il quadro III (specchio B) è inserito il quadro III (specchio B-bis) di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge;
2) il quadro III (specchio C) è sostituito dal quadro III (specchio C) di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge;
3) a decorrere dal 1° gennaio 2032, dopo il quadro III (specchio C), come sostituito ai sensi del numero 2) della presente lettera, è inserito il quadro III (specchio D) di cui all'allegato 3 annesso alla presente legge.
Art. 2.
(Autorizzazione all'assunzione straordinaria di ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri)
1. Per le esigenze di potenziamento di cui all'articolo 1 della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo annuale di quattro ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2024 e non prima del 1° settembre di ciascun anno, fino al 2048, per un totale di cento unità complessive.
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, pari a euro 89.337 per l'anno 2024, euro 333.347 per l'anno 2025, euro 596.111 per l'anno 2026, euro 896.384 per l'anno 2027, euro 1.196.657 per l'anno 2028, euro 1.496.930 per l'anno 2029, euro 1.797.203 per l'anno 2030, euro 2.097.476 per l'anno 2031, euro 2.453.644 per l'anno 2032, euro 2,753.578 per l'anno 2033, euro 3.053.511 per l'anno 2034, euro 3.353.445 per l'anno 2035, euro 3.653.378 per l'anno 2036, euro 3.953.312 per l'anno 2037, euro 4.253.246 per l'anno 2038, euro 4.553.179 per l'anno 2039, euro 4.853.113 per l'anno 2040, euro 5.153.047 per l'anno 2041, euro 5.452.980 per l'anno 2042, euro 5.752.914 per l'anno 2043, euro 6.052.848 per l'anno 2044, euro 6.352.781 per l'anno 2045, euro 6.652.715 per l'anno 2046, euro 6.952.649 per l'anno 2047, euro 7.252.582 per l'anno 2048, euro 7.463.179 per l'anno 2049, euro 7.519.103 per l'anno 2050, euro 7.556.272 per l'anno 2051, euro 7.555.932 per l'anno 2052, euro 7.555,593 per l'anno 2053, euro 7.555.254 per l'anno 2054, euro 7.554.915 per l'anno 2055, euro 7.554.575 per l'anno 2056 ed euro 7.554.236 annui a decorrere dal 2057, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
ALLEGATO 1
(Articolo 1, comma 1, lettera i), numero 1))
ALLEGATO 2
(Articolo 1, comma 1, lettera i), numero 2))
ALLEGATO 3
(Articolo 1, comma 1, lettera i), numero 3))