PDL 1371

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

ALLEGATO

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1371

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per le riforme istituzionali
e la semplificazione normativa

( ALBERTI CASELLATI )

Abrogazione di norme prerepubblicane
relative al periodo 1891-1920

Presentato il 9 agosto 2023

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Onorevoli Deputati! — La strategia d'intervento del Governo volta alla semplificazione e al riassetto del quadro normativo nazionale ha già trovato una prima espressione con l'approvazione definitiva, da parte del Consiglio dei ministri, di due disegni di legge di abrogazione di regi decreti appartenenti rispettivamente ai periodi dal 1861 al 1870 (atto Camera n. 1168, presentato il 19 maggio 2023) e dal 1871 al 1890 (atto Camera n. 1318, presentato il 18 luglio 2023) e vede ora la sua prosecuzione con la proposta di abrogazione di regi decreti adottati nel periodo compreso tra il 1891 e il 1920.
I predetti interventi si sono resi necessari poiché nell'ordinamento italiano, dal 1861 al 12 aprile 2023 (data dell'ultima rilevazione da parte dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato), sono stati adottati 204.272 atti aventi valore normativo, soltanto 94.062 dei quali sono stati espressamente abrogati.
Per procedere all'indispensabile opera di semplificazione del quadro normativo si è posta, dunque, la necessità di individuare tutte le disposizioni che hanno esaurito la loro funzione o che sono rimaste prive di effettivo contenuto precettivo o che risultano obsolete oppure che, per la loro frammentarietà, possono essere abrogate solo con una contestuale opera di consolidamento in altra e più organica fonte normativa.
Tali disposizioni, infatti, sono destinate a trovare applicazione ogni volta in cui si riproducano le condizioni in esse previste, e quindi potrebbero tornare a essere applicabili al ripresentarsi di casi analoghi, anche se ora regolati da diverse e più recenti norme non incompatibili. Ciò determina una possibile incertezza giuridica, in quanto in questi casi risulta difficile ottenere un risultato univoco dall'attività dell'interprete, a fronte del sovrapporsi di norme spesso non coordinate tra loro.
In precedenza, il legislatore era più volte intervenuto ai fini dell'abrogazione delle disposizioni normative risalenti più addietro nel tempo, dapprima con l'articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (cosiddetto «taglia-leggi»), poi con provvedimenti di abrogazione espressa mediante specifica menzione degli atti (decreto-legge 27 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9).
Successivamente la legge 18 giugno 2009, n. 69, di modifica del cosiddetto «taglia-leggi», introdusse anche una nuova delega legislativa, sulla cui base il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, individuò le disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. In attuazione della predetta delega, nel 2010 furono altresì abrogati numerosi ulteriori atti aventi contenuto legislativo (con il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212) o regolamentare (con il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248), compresi numerosi regi decreti e altri atti anteriori al 1970, che quindi furono ritenuti non abrogati dalla predetta clausola generale.
Il presente intervento si inscrive dunque nel descritto percorso di semplificazione normativa, proseguendo nell'abrogazione espressa delle norme prerepubblicane adottate dall'Unità d'Italia in poi.
Al pari dei primi due richiamati disegni di legge, il presente provvedimento dispone l'abrogazione di regi decreti, senza frammentare l'intervento riformatore in più strumenti abrogativi correlati al contenuto, legislativo o regolamentare, considerata l'incertezza che in molti casi caratterizza la loro natura giuridica.
La proposta di abrogazione ha richiesto una complessa attività istruttoria, che ha coinvolto tutte le amministrazioni centrali.
Segnatamente, tutti gli atti di cui si propone l'abrogazione sono stati censiti, esaminati nel loro contenuto e valutati quanto alle loro ricadute applicative, considerando anche i successivi sviluppi normativi riguardanti le medesime materie. Sulla base di tale ricognizione, gli stessi provvedimenti sono stati classificati in tre diverse categorie: provvedimenti abrogabili per esaurimento degli effetti, provvedimenti abrogabili per consolidamento, provvedimenti di difficile abrogazione. Con questo disegno di legge, al pari dei primi due, si intende intervenire solo sulla prima e già descritta categoria qui elencata, abrogando pertanto gli atti che hanno esaurito i loro effetti o la cui abrogazione, comunque, non comporta la creazione di vuoti normativi.
Con riferimento agli atti abrogabili per consolidamento, si fa presente che si tratta, invece, di provvedimenti i quali presentano una parte normativa ancora attuale che necessita di recepimento in un testo organico per materia, oppure che rivestono valore storico. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i regi decreti che uniscono o separano comuni i cui confini sono rimasti immutati e i regi decreti che stabiliscono le denominazioni di comuni ancora attuali.
Si ritiene che tali provvedimenti potranno essere oggetto di un'analisi di secondo livello, successiva alla verifica, che si svolgerà progressivamente, di tutte le norme prerepubblicane abrogabili per esaurimento degli effetti, al fine di proporre degli ulteriori disegni di legge diretti a consolidare per materia queste categorie di provvedimenti.
Da ultimo, con riferimento agli atti di difficile abrogazione, si rappresenta che si tratta di provvedimenti aventi una residua efficacia. È il caso, ad esempio, di atti riguardanti trattati internazionali rispetto ai quali non sono state rinvenute sopravvenienze, o di atti istitutivi di servitù militari che non sono state oggetto di provvedimenti successivi.
In questo quadro, l'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge abroga 9.924 norme prerepubblicane adottate nel periodo 1891-1920.
Il comma 2 dell'articolo 1 fa salvi gli effetti prodotti.
L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Per una più completa disamina di tutti gli atti di cui all'allegato A si è ritenuto necessario il pieno coinvolgimento della Conferenza unificata, la quale, nella seduta del 26 luglio 2023, ha espresso, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'allegato parere favorevole sul testo del disegno di legge come approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il precedente 17 luglio.
Si evidenzia, infine, che la presente iniziativa legislativa prosegue il lavoro avviato con i precedenti disegni di legge n. 1168 e n. 1318 e rappresenta l'ulteriore risultato di un'opera di semplificazione normativa che il Governo, per il tramite del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, è intenzionato ad estendere nei prossimi mesi, al fine di perseguire la certezza del diritto indispensabile al pieno sviluppo democratico, civile ed economico del nostro Paese.

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Allegato alla Relazione illustrativa

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Abrogazione di norme prerepubblicane)

1. Sono abrogati i regi decreti di cui all'allegato A.
2. Restano comunque fermi gli effetti provvedimentali delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo degli atti di cui al comma 1.

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Allegato A
(Articolo 1, comma 1)

NORME PREREPUBBLICANE ABROGATE

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