PDL 1

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Misure a sostegno dei disoccupati
e dell'uscita anticipata dal lavoro

Presentata alla Camera dei deputati nella XVIII legislatura il 19 aprile 2018 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento

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Onorevoli Deputati! — Chi si ritrova disoccupato oggi passa, in pochi mesi, da un tenore di vita dignitoso a una condizione di indigenza. Il nuovo trattamento di disoccupazione denominato NASpI, introdotto dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sostiene il reddito del disoccupato al massimo per 24 mesi, con un assegno mensile proporzionato alla retribuzione media degli ultimi quattro anni, che si riduce del 3 per cento a partire dal quarto mese di percezione. Ciò significa che chi beneficia dell'assegno per il massimo della durata (due anni), alla fine percepisce un importo ridotto di circa il 50 per cento rispetto a quello iniziale. Per essere più chiari, un soggetto che guadagnava 1.500 euro lordi al mese percepirà un assegno NASpI di 972,50 euro per i primi tre mesi, che sarà ridotto progressivamente fino ad arrivare a 512,97 euro.
La NASpI, inoltre, diversamente dai precedenti trattamenti di sostegno al reddito, prevede un tetto massimo di accredito della copertura figurativa della contribuzione pari a 1.820 euro lordi al mese, calcolato sulla retribuzione media mensile percepita dal lavoratore negli ultimi quattro anni. Il tetto, soprattutto se la NASpI è fruita a pochi anni dal pensionamento, può comportare una penalizzazione gravissima per retribuzioni medio-alte, riducendo significativamente il futuro assegno pensionistico. Se, oltre a questo, riflettiamo sul fatto che dal 1° gennaio 2017 non esiste più l'indennità di mobilità, ci accorgiamo che il legislatore con il jobs act non solo non ha agevolato l'uscita anticipata dal lavoro e il turn over generazionale, ma ha ridotto le tutele per coloro che perdono il posto di lavoro, proprio in un momento in cui la disoccupazione era ed è ai massimi storici. Per questo, la nostra proposta di legge intende aumentare le garanzie per chi ha perso il lavoro, specialmente a pochi anni dalla pensione. L'articolo 1 mira, quindi, a garantire un assegno di disoccupazione dignitoso per tutto il periodo di godimento della NASpI, abrogando il décalage previsto dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 22 del 2015. Allo stesso modo, l'articolo 2 riscrive l'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 2015, eliminando il tetto alla contribuzione figurativa e consentendo ai disoccupati, già di per sé svantaggiati per aver perso il lavoro, di non subire un ulteriore danno al momento dell'accesso alla pensione.
Per quanto riguarda proprio la pensione, sono note a tutti le gravissime ripercussioni della riforma Monti-Fornero del 2011 su coloro che hanno perso il lavoro in prossimità dell'età per il pensionamento, che non sono riusciti a rioccuparsi e hanno visto slittare in avanti di diversi anni il requisito anagrafico per l'uscita dal mondo del lavoro. La legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha introdotto in via sperimentale l'anticipo pensionistico gratuito, che consente dal 1° maggio 2017 l'uscita anticipata dal mondo del lavoro per coloro che abbiano compiuto 63 anni di età (o li compiano entro il 31 dicembre 2018), possiedano almeno trenta anni di contributi previdenziali e rientrino in una delle categorie stabilite dalla legge. Attraverso questo istituto è possibile ricevere un'indennità mensile parametrata al futuro assegno pensionistico fino al momento dell'effettivo pensionamento. Si tratta di un'opportunità importantissima che presenta, però, qualche lacuna e che esclude una fetta importante di lavoratori. In particolare, il requisito contributivo di trenta anni (trentasei per i soggetti di cui alla lettera d) del comma 179 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016) di fatto taglia fuori tutti i lavoratori discontinui che, lavorando pochi mesi all'anno, non riescono ad avere una copertura contributiva così ampia: si pensi, in particolare, ai lavoratori stagionali dei diversi settori (industria, turismo eccetera), che raggiungono magari il requisito minimo di vecchiaia per la pensione (venti anni), ma ai quali viene assurdamente negata la possibilità dell'anticipo pensionistico. Inoltre, la lettera a) del medesimo comma 179 consente l'accesso al beneficio ai disoccupati purché tale status sia conseguente a «licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604»; tale specifica limitazione impedisce l'accesso a tutti coloro che si siano trovati disoccupati a seguito della cessazione di un contratto a tempo determinato per scadenza del termine; limitazione che non è, invece, prevista per il godimento della NASpI e che non è apparentemente giustificata da alcun elemento logico-giuridico. Questa formulazione della norma fa sì che il beneficio dell'anticipo pensionistico sia precluso a tutti coloro che hanno avuto da ultimo un rapporto a tempo determinato, ivi comprese le centinaia di migliaia di lavoratori stagionali che da sempre lavorano solo per determinati periodi dell'anno, in quanto le attività cui sono addetti sono strutturalmente caratterizzate da picchi stagionali di produzione.
L'articolo 3 rende, prima di tutto, strutturale la misura (attualmente prevista solo fino al 31 dicembre 2018) e prevede, al comma 1, la stessa formulazione utilizzata dal legislatore per indicare i potenziali beneficiari della NASpI (coloro che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e siano in stato di disoccupazione). Inoltre, il medesimo comma riduce il requisito contributivo per l'anticipo pensionistico gratuito da trenta a venti anni, come è attualmente previsto per la pensione minima di vecchiaia (articolo 24, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
Il comma 2 dell'articolo 3 affronta un'altra grave iniquità contenuta nella legge di bilancio, sempre relativa all'anticipo pensionistico cosiddetto «sociale»: tra le categorie di soggetti che possono accedere al beneficio ci sono alcune tipologie di lavoratori inserite in un elenco tassativo allegato alla legge (allegato C): operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti. L'elenco non contiene gli operai agricoli e i lavoratori della pesca: si tratta di una esclusione ingiustificata e discriminatoria, ma soprattutto incomprensibile: sono forse i braccianti agricoli e i pescatori addetti a lavori meno faticosi degli altri soggetti inseriti nell'elenco?
Per questo, il comma 2 dell'articolo 3 aggiunge al citato elenco gli operai agricoli e i lavoratori della pesca. Siamo consapevoli del fatto che si tratta di una misura sperimentale e che le risorse sono limitate, ma riteniamo più equo che sia stabilito un ordine in base alla presentazione delle domande e che le stesse siano così soddisfatte, sino a esaurimento delle risorse, piuttosto che ne derivi l'esclusione aprioristica di alcune categorie di lavoratori.
Tutte queste istanze mirano a una politica di accompagnamento alla ricollocazione professionale o al pensionamento più eguale e dignitosa e devono avere risposta istituzionale attraverso l'approvazione della presente proposta di legge di iniziativa popolare da parte delle Camere.

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1.
(Abolizione del décalage della nuova
assicurazione sociale per l'impiego)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il comma 3 è abrogato.

Art. 2.
(Abolizione del tetto alla contribuzione figurativa della nuova assicurazione sociale per l'impiego)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1».

Art. 3.
(Disposizioni in materia di anticipo pensionistico di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018,» sono soppresse;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) hanno perduto involontariamente la propria occupazione, sono in stato di disoccupazione e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno venti anni;».

2. All'allegato C annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte le seguenti lettere:

«N. Operai agricoli;

O. Lavoratori della pesca».

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