CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 40

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
COMAROLI, MOLINARI, BAGNAI, BOF, CATTOI, CECCHETTI, DARA, NISINI, OTTAVIANI, PIERRO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione degli anziani e sull'efficacia delle politiche pubbliche a loro sostegno

Presentata il 19 giugno 2024

  Onorevoli Colleghe e Colleghi! – Il progressivo invecchiamento della popolazione è ormai noto a tutti, ma ciò che colpisce maggiormente è la prospettiva di una ridistribuzione demografica senza precedenti, che vedrà raddoppiare, entro il 2050, la percentuale di anziani sul totale della popolazione, che passerà dall'11 al 22 per cento. Nei prossimi cinque anni inoltre, per la prima volta nella storia dell'umanità, il numero di individui di età uguale o superiore a sessantacinque anni supererà quello dei bambini al di sotto dei cinque anni.
  In Italia, negli ultimi cinquanta anni, l'invecchiamento della popolazione è stato uno dei più rapidi tra i Paesi maggiormente sviluppati e si stima che nel 2050 la quota di ultra sessantacinquenni ammonterà al 35,9 per cento della popolazione totale, con un'attesa di vita media superiore a ottantadue anni (settantanove anni e mezzo per gli uomini e circa ottantacinque anni e mezzo per le donne).
  Se da un lato l'aumento della longevità rappresenta indubbiamente una grande conquista, in quanto testimonia il crescente miglioramento delle condizioni di vita e i progressi della medicina, dall'altro potrebbe trasformarsi in una minaccia per l'immediato futuro, nel caso in cui esso non fosse controbilanciato da una rinnovata capacità di programmazione di opportuni, sistematici e urgenti interventi di politica socio-sanitaria che investano la ricerca, l'assistenza e il benessere degli anziani, tenendo in considerazione l'evoluzione del concetto stesso di invecchiamento. Proprio per questo motivo, l'impatto sulle politiche di protezione sociale sarà importante, dovendo fronteggiare i fabbisogni di una quota crescente di anziani.
  Serve pertanto avviare delle riforme importanti, che abbiano un impatto sulla qualitàPag. 2 della vita dei cittadini anziani, agendo nel solco di quanto già fatto, su iniziativa del Governo Meloni, con la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.
  Ma è altrettanto necessario valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto sociale delle disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia di politiche in favore delle persone anziane. Di qui la necessità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione degli anziani e sull'efficacia delle politiche pubbliche a loro sostegno, con il compito, tra gli altri, di valutare l'impatto della legge 23 marzo 2023, n. 33, e del decreto legislativo di attuazione 15 marzo 2024, n. 29.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, durata e compiti della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione degli anziani e sull'efficacia delle politiche pubbliche a loro sostegno, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto sociale della legge 23 marzo 2023, n. 33, e del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, nonché delle altre disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia di politiche in favore delle persone anziane, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

   a) invecchiamento attivo e inclusione sociale;

   b) prevenzione della fragilità sociale;

   c) assistenza domiciliare;

   d) assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale agli anziani non autosufficienti;

   e) sostenibilità della spesa pubblica complessiva per l'assistenza sanitaria a lungo termine;

   f) errori in campo sanitario riguardanti le persone anziane.

  3. La Commissione acquisisce informazioni, dati e documenti sullo stato di attuazione delle disposizioni normative di cui al comma 2 e sulle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e da altri organismi che si occupano di politiche a sostegno delle persone anziane. A tale fine la Commissione può avvalersi della collaborazione di università, enti di ricerca ed esperti di comprovata qualificazione.

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  4. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati sui risultati della propria attività, con singole relazioni o con relazioni generali, ogniqualvolta lo ritenga opportuno e comunque annualmente nonché al termine dei propri lavori, e può formulare osservazioni sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente.

Art. 2.
(Composizione e costituzione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da trenta deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione, per le finalità dell'inchiesta di cui all'articolo 1, ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti nonché copie di atti e documenti Pag. 5relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.
  5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.
  2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

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  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati.
  4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di Polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.
  5. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro per l'anno 2024 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.