CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 23-A

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
BONETTI, RICHETTI, CASTIGLIONE, D'ALESSIO, DE MONTE,
FARAONE, GADDA, ROSATO, RUFFINO, SOTTANELLI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali

Presentata il 1° marzo 2023

(Relatori: Paolo Emilio RUSSO, per la I Commissione;
BONETTI, per la XII Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali), il 24 luglio 2024, hanno deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di inchiesta parlamentare. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il documento XXII, n. 23, come modificato dalla Commissione di merito;

   premesso che l'articolo 3:

    al comma 1 definisce i poteri e i limiti della Commissione di inchiesta, che procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria;

    al comma 2 prevede che, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, la Commissione di inchiesta non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale nonché alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;

    ai commi 3 e 4 attribuisce alla Commissione di inchiesta la facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso, anche se coperti da segreto, limitatamente alle finalità dell'inchiesta di cui all'articolo 1, assicurando comunque il mantenimento del regime della segretezza;

    al comma 5 dispone che per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applichino le norme vigenti e che sia sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato;

   premesso, inoltre, che:

    l'articolo 4 prevede il vincolo del segreto sugli atti e sui documenti acquisiti dalla Commissione ai fini dell'inchiesta,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
della proposta di inchiesta parlamentare

TESTO
delle Commissioni

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto.

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali, di seguito denominata «Commissione».

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto, di seguito denominata «Commissione».

  2. La Commissione ha il compito di indagare sui fenomeni connessi ai mutamenti e alla prospettiva demografica del Paese, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: la natalità, l'invecchiamento medio della popolazione, la longevità e i conseguenti effetti economici e sociali, la composizione dei nuclei familiari, il contesto abitativo, la mobilità residenziale della popolazione, il mercato del lavoro, il tasso di occupazione e disoccupazione, le prospettive del welfare e della produttività economica, l'impatto dei cambiamenti demografici sui bilanci pubblici, i flussi migratori, la distribuzione dei servizi sociali e sanitari, le competenze e la formazione delle diverse fasce generazionali e nelle diverse aree del Paese.

  2. La Commissione ha il compito di indagare sui fenomeni connessi ai mutamenti e alla prospettiva demografica del Paese, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: lo spopolamento, l'invecchiamento medio della popolazione, la longevità e i conseguenti effetti economici e sociali, la composizione dei nuclei familiari, il contesto abitativo, lavorativo e culturale, la mobilità residenziale della popolazione, il mercato del lavoro, il tasso di occupazione e disoccupazione, le prospettive del welfare e della produttività economica, l'impatto dei cambiamenti demografici sui bilanci pubblici, i flussi migratori, la distribuzione dei servizi sociali e sanitari, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, le competenze e la formazione delle diverse fasce generazionali e nelle diverse aree del Paese.

  3. La Commissione riferisce alla Camera, almeno annualmente e alla fine dei propri lavori, circa i risultati della propria attività e può formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente. In particolare la Commissione:

   a) redige un documento di sintesi sulla situazione demografica del Paese e i processi di cambiamento che lo interessano;

   b) propone criteri e metodi per la valutazione dell'impatto sullo sviluppo demografico dell'azione legislativa e politica dei diversi livelli istituzionali e delle amministrazioni pubbliche;

   c) redige un documento di indirizzo strategico per affrontare le sfide demografiche, anche individuando azioni positive per affrontare le criticità e le sfide individuate nel corso della fase di analisi, tenuto conto delle risoluzioni e delle strategie dell'Unione europea che hanno inerenza e impatto sui processi di cambiamento demografico.

  3. La Commissione riferisce alla Camera, alla fine dei propri lavori, circa i risultati della propria attività e può formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, anche redigendo un documento di sintesi sulla situazione demografica del Paese e sui processi di cambiamento che lo interessano.

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Art. 2.
(Composizione della Commissione)

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

  Identico.

  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione.

  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

  1. Identico.

  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

  2. Identico.

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  3. La Commissione, per le finalità dell'inchiesta di cui all'articolo 1, ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

  3. La Commissione, limitatamente alle finalità dell'inchiesta di cui all'articolo 1, ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

  4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.

  4. Identico.

  5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

  5. Identico.

  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

  6. Identico.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.

  Identico.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori)

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

  Identico.

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  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

  3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati.

  4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di Polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

  5. La Commissione può richiedere e avvalersi di dati, analisi e documenti prodotti da esperti della materia, da università, da enti di ricerca, dall'Istituto nazionale di statistica e da organismi nazionali e internazionali che si occupano di questioni attinenti alle sfide demografiche.

  6. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

  7. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.