PDL 943

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 943

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAGI

Modifiche alla disciplina in materia di referendum e altri istituti partecipativi, sottoscrizione delle liste e delle candidature nonché di misurazione della qualità dei servizi, trasparenza e accesso civico, per il potenziamento della partecipazione e del controllo dei cittadini nell'ambito politico e amministrativo

Presentata il 17 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è stata elaborata dal movimento politico Radicali italiani insieme al Coordinamento per la democrazia costituzionale, all'associazione Possibile, alla Federazione dei verdi, al gruppo consiliare Effetto Parma – Pizzarotti sindaco, all'associazione Più democrazia in Trentino e all'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC), partendo dall'idea che la dimensione della città sia sempre più la dimensione dalla quale partire e il centro del cambiamento di fronte alle grandi sfide del nostro tempo.
In un periodo di rivendicazione da parte degli Stati nazionali della sovranità politica ed economica, è necessario proporre un modello federalista europeo e municipale per affermare la sovranità del cittadino; un modello che preveda una distribuzione equilibrata della sovranità tra i vari poteri e livelli istituzionali, che garantisca al cittadino la partecipazione e il controllo diretto dell'azione delle amministrazioni pubbliche.
Gli strumenti di iniziativa popolare, anche a livello locale, sono imprescindibili in un Paese autenticamente democratico, così come lo è una disciplina per la misurazione della qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche. I cittadini devono avere la possibilità di controllare il lavoro degli enti e uffici pubblici, perché un Paese più trasparente è un Paese più democratico.
In materia di istituti di democrazia diretta, Radicali italiani da tempo si batte contro le restrizioni irragionevoli contenute nella legge n. 352 del 1970 in materia di modalità di raccolta delle sottoscrizioni dei cittadini per promuovere iniziative legislative o referendarie. Per questo la presente proposta di legge prevede la possibilità di firma on line per le iniziative popolari e per tutti i referendum, oltre che per la presentazione delle liste per tutte le elezioni; l'invio a tutti i cittadini del libretto informativo con le ragioni del «sì» e del «no»; che il voto referendario si tenga insieme al voto per le elezioni; l'attestazione della regolarità delle firme da parte di chi promuove il referendum e l'abolizione dell'obbligo di vidimazione e di presentazione dei certificati elettorali dei firmatari; il preventivo giudizio di ammissibilità del quesito referendario da parte della Corte costituzionale al raggiungimento di 50.000 firme; il divieto di referendum solo nei casi previsti dalla Costituzione (leggi tributarie, amnistia e indulto, ratifica di trattati internazionali); il deposito delle liste elettorali complete prima della raccolta delle firme; norme che garantiscano un voto personale, libero e segreto per gli italiani all'estero.
A livello locale, gli istituti di democrazia diretta sono spesso inefficaci sul piano giuridico oppure del tutto assenti; per questo proponiamo in primo luogo di introdurre nello statuto comunale procedure chiare e con tempi certi inerenti alla possibilità da parte dei cittadini di richiedere referendum anche propositivi con esito vincolante per l'amministrazione. Proponiamo, inoltre, l'introduzione a livello locale dell'istituto del referendum approvativo in grado di rafforzare l'efficacia dell'iniziativa popolare consentendo, in caso di rigetto da parte degli organi regionali, il ricorso al referendum per confermare la volontà dell'elettorato sul provvedimento in oggetto. La presente proposta di legge prevede, altresì, referendum vincolanti abrogativi anche su tariffe e tributi locali, l'eliminazione o la riduzione del quorum per i referendum comunali e referendum vincolanti per costituire, porre in liquidazione, vendere società partecipate o quote di controllo di queste e per fornire un servizio pubblico essenziale di interesse generale in economia. Prevede, inoltre, il voto per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea residenti da almeno tre anni in Italia e che l'esito del voto referendario comunale sia immodificabile per cinque anni in caso di vittoria.
Un'altra area di intervento della presente proposta di legge riguarda la valutazione dell'attività delle amministrazioni pubbliche. Un'alta qualità dei servizi pubblici è infatti uno degli elementi fondamentali del benessere e della qualità della vita dei cittadini e ha effetti sulla competitività delle città e sullo sviluppo del Paese.
La qualità dei servizi percepita dai cittadini – customer satisfaction – e quella oggettiva, misurata scientificamente grazie a precisi indicatori, va adeguatamente comunicata così da garantire al cittadino, a fronte del dovere di pagare tributi e tariffe, il diritto a un'adeguata qualità dei servizi, diritto che l'ordinamento italiano configura prevedendo l'applicazione di standard di qualità e di indennizzi in caso di mancato rispetto degli stessi. Il diritto alla conoscenza delle informazioni sulla qualità dei servizi è dunque una precondizione per esercitare il diritto alla qualità dei servizi. La conoscenza dei risultati delle misurazioni permette inoltre di valutare l'efficienza e l'efficacia dell'amministrazione e delle società partecipate. Per questo la presente proposta di legge prevede che il comune predisponga e renda pubblici, nel suo sito internet istituzionale, con presentazioni semplificate, sintetiche e grafiche, i seguenti dati e informazioni relativi alla misurazione della qualità dei servizi erogati al pubblico, sia direttamente che attraverso organismi partecipati, in un portale unico denominato «Qualità dei servizi», suddivisi per singolo servizio:

1) misurazioni che rilevano la qualità oggettiva;

2) misurazioni che rilevano la qualità percepita dagli utenti;

3) monitoraggi delle performance economico-finanziarie delle società partecipate;

4) report su reclami e segnalazioni provenienti dai cittadini;

5) azioni correttive poste in essere dall'amministrazione e dalle società partecipate rispetto ai problemi emersi con l'indicazione dei tempi di risoluzione;

6) gli standard di qualità da assicurare;

7) l'andamento nel tempo della qualità, oggettiva e percepita;

8) le carte della qualità e i contratti di servizio;

9) i dati di comparazione sulla qualità rispetto ad altre città a livello nazionale e internazionale.

La trasparenza non può tradursi nel mero assolvimento formale degli obblighi di pubblicazione che la legge nazionale impone all'interno della rigida e scarsamente fruibile sezione «Amministrazione trasparente»; bisogna invece promuovere la conoscenza dell'attività delle amministrazioni pubbliche.
Proponiamo, tra le altre misure, la pubblicazione:

1) dell'agenda pubblica degli incontri con i portatori di interesse per il sindaco, gli assessori e i dirigenti, ora presente sistematicamente solo nel sito internet della Commissione europea;

2) del registro dei doni ricevuti dal sindaco, dagli assessori e dai dipendenti comunali;

3) delle attività del consiglio comunale e delle commissioni con convocazioni, verbali, schede di sintesi e videoconsiglio;

4) delle attività della giunta comunale con verbali e schede di sintesi;

5) di un archivio documentale con motore di ricerca per ogni tipologia di atto (determinazioni, delibere, mozioni e ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni, emendamenti, dibattiti d'aula);

6) di una rappresentazione puntuale e aggiornata del patrimonio immobiliare e della sua gestione, anche utilizzando un geoportale.

I dati dovranno essere resi disponibili in formato aperto e interoperabile scaricabile ed elaborabile da parte degli utenti – open data – e pubblicati nelle pagine del portale completi di indicizzazione con preferenza per la forma tabellare, consentendo agli utenti la ricerca interattiva delle informazioni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni, le province e le città metropolitane svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Lo statuto dei comuni, delle province e delle città metropolitane deve prevedere e disciplinare il ricorso a referendum propositivi, abrogativi e confermativi, nonché le ulteriori forme di partecipazione popolare previste all'articolo 8. Le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare la propria attività per potenziare le forme di sovranità popolare, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione digitale e telematica, nel rispetto dei princìpi di uguaglianza, non discriminazione, efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione, sicurezza informatica e tutela dell'identità digitale dei cittadini»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Gli statuti dei comuni, delle province e delle città metropolitane devono garantire norme per l'istituzione di un collegio dei garanti eletto dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla data della prima seduta dopo le elezioni. Spetta al collegio dei garanti decidere sull'ammissibilità degli atti contenenti le proposte referendarie di cui al comma 5. Nello statuto devono essere altresì determinate le garanzie e le procedure necessarie per consentire l'esame e la dichiarazione di ammissibilità. I membri del collegio dei garanti eleggono al suo interno il proprio presidente. Il collegio dei garanti è composto da tre membri nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di cui due individuati tra esperti in discipline giuridiche e uno tra esperti in discipline economico-finanziarie. Il collegio dei garanti è composto da almeno cinque membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nelle province e nelle città metropolitane, di cui tre individuati tra esperti in discipline giuridiche e almeno uno tra esperti in discipline economiche e finanziarie. Il prefetto provvede alla nomina di un commissario ad acta, su richiesta di un comitato promotore, nel caso in cui il collegio dei garanti non sia stato istituito per inerzia del consiglio comunale. Il collegio dei garanti deve esprimersi entro trenta giorni dalla data del deposito del quesito referendario. L'esito del giudizio di ammissibilità e le sue motivazioni devono essere pubblicati nell'area del sito internet istituzionale del comune dedicata alla partecipazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e devono essere inviati al comitato promotore»;

b) all'articolo 6, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Lo statuto e le modifiche statutarie approvate, di cui al comma 4, possono essere sottoposti a referendum confermativo nel caso in cui ne faccia domanda, mediante sottoscrizione, un numero di cittadini pari a quello previsto per la promozione di referendum su norme ordinarie di cui all'articolo 8, comma 3. La validità della votazione referendaria non è sottoposta al raggiungimento di alcun quorum. Il termine per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a centocinquanta giorni dalla data di deposito del quesito. I cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea residenti nel territorio dell'ente locale e i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione residenti da almeno tre anni nel territorio dell'ente locale hanno diritto di voto. Lo statuto e le modifiche statutarie approvate sottoposte a referendum confermativo sono promulgate se approvate con la maggioranza dei voti validamente espressi»;

c) all'articolo 8:

1) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, nello statuto comunale devono essere previste forme di consultazione e di partecipazione diretta dei cittadini, comprensive di strumenti di democrazia deliberativa. Devono essere inoltre previste procedure, anche telematiche, per la presentazione, l'ammissione e la sottoscrizione di istanze, anche di accesso civico, di petizioni, di proposte d'iniziativa popolare e di referendum, avanzate da cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi. Devono essere altresì previsti referendum abrogativi e confermativi su richiesta di un numero di cittadini non superiore all'1 per cento degli aventi diritto al voto e referendum propositivi su richiesta di un numero di cittadini non superiore all'1,5 per cento degli aventi diritto al voto. Fatta salva diversa disposizione degli statuti comunali, il referendum è valido se i voti favorevoli rappresentano almeno il 10 per cento degli aventi diritto al voto. Gli statuti comunali non possono comunque elevare tale percentuale oltre il 15 per cento. L'esito della votazione referendaria vincola l'azione amministrativa per i cinque anni successivi. La nullità degli atti compiuti in violazione dell'esito della votazione referendaria può essere rilevata ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il termine per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a centocinquanta giorni dalla notifica della decisione sull'ammissibilità del quesito referendario. I referendum sono approvati se ottengono la maggioranza dei voti validi espressi. I cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea residenti nel territorio dell'ente locale e i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione residenti da almeno tre anni nel territorio dell'ente locale hanno diritto di voto. Per i referendum aventi ad oggetto modifiche statutarie si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 4-bis.
3-bis. Al fine di favorire la massima partecipazione popolare alle forme di consultazione referendaria previste nello statuto comunale, deve essere assicurata la miglior diffusione delle informazioni mediante pubblicazione, nell'area del sito internet istituzionale del comune dedicata alla partecipazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di un libretto informativo. L'ente locale, almeno otto settimane prima della votazione, indìce la consultazione, pubblica la data di svolgimento e invia a ogni elettore, almeno quattro settimane prima della votazione, il libretto informativo contenente i testi dei quesiti referendari, il fac-simile della scheda, le comunicazioni redatte dal comitato promotore per invitare al voto favorevole e le comunicazioni redatte dalle parti che si oppongono per invitare al voto contrario. Il libretto informativo deve garantire uguale spazio al comitato promotore e a chi vi si oppone. Le parti che si oppongono sono identificate dal difensore civico o, in sua assenza, dal presidente del consiglio comunale tra: a) i soggetti politici, partiti o movimenti, che intendano dare un'esplicita indicazione di voto contrario al quesito referendario, a condizione che abbiano recepito nel loro statuto le disposizioni previste all'articolo 49 della Costituzione; b) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza locale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lettera a), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che intendano dare un'esplicita indicazione di voto contrario al quesito referendario. Gli enti locali, compatibilmente con le loro esigenze istituzionali, mettono a disposizione a titolo gratuito le proprie attrezzature, strutture e aree, su richiesta dei comitati promotori, durante il periodo previsto per la raccolta delle firme e nel mese precedente il voto.
3-ter. I comitati promotori rendono pubblici i propri bilanci. A decorrere dall'anno 2019, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei comitati promotori di referendum e di iniziative popolari di cui al presente testo unico sono ammesse, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a una detrazione pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 10.000 euro annui»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le consultazioni popolari e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza dell'ente locale o atti sui quali lo stesso può esprimere un parere. Possono essere indetti referendum propositivi anche in materia tributaria, solo nel caso in cui riguardino l'incremento dei tributi propri dell'ente locale o delle tariffe dei servizi pubblici, per il reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione di interventi di scopo, al miglioramento nell'erogazione di un servizio reso, all'istituzione di nuovi servizi o alla realizzazione di nuove opere. Possono altresì essere indetti referendum nel caso di costituzione, liquidazione o cessione di società in house o di quote di partecipazione e di controllo»;

d) all'articolo 147, comma 2:

1) alla lettera d), dopo le parole: «l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente» sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso la rilevazione, l'elaborazione e la pubblicazione di dati economico-finanziari con cadenza trimestrale, raffrontati con il budget e con l'esercizio precedente al fine di consentire l'individuazione, in tempi appropriati, degli eventuali interventi correttivi»;

2) alla lettera e), dopo le parole: «con l'impiego di» sono inserite le seguenti: «indicatori e» e dopo le parole: «metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente» sono aggiunte le seguenti: «nonché la qualità effettiva, pubblicando gli esiti delle misurazioni effettuate ed evidenziando gli andamenti nel tempo e gli eventuali interventi correttivi programmati e apportati».

2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui gli enti locali non abbiano recepito nel loro statuto le disposizioni degli articoli 3, 6, 8 e 147 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificati dal presente articolo, la disciplina ivi stabilita è direttamente applicabile e i relativi diritti sono attivabili da parte dei cittadini.

Art. 2.
(Disposizioni per la raccolta delle sottoscrizioni alle liste elettorali e delle firme necessarie per promuovere la richiesta di referendum, progetti di legge d'iniziativa popolare e altri istituti di sovranità popolari in modalità digitale, per l'abolizione, per i promotori di referendum, della vidimazione dei moduli e dell'obbligo di presentare i certificati elettorali dei firmatari, nonché per l'estensione delle facoltà di autenticazione delle firme).

1. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le firme possono altresì essere raccolte con modalità telematiche, secondo le procedure di cui all'articolo 8-bis»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«È vietato imporre tributi ai rappresentanti del comitato promotore del referendum per attività connesse al procedimento relativo alla raccolta delle firme. Nel caso in cui i tributi siano ugualmente pretesi, il comitato promotore può ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente per ottenere il risarcimento del danno per fatto illecito e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei responsabili pari nel minimo a 1.000 euro e nel massimo a 100.000 euro, da stabilire anche in considerazione del numero dei cittadini residenti nel comune stesso. Il risarcimento è attribuito al comitato promotore per lo svolgimento delle proprie attività»;

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – 1. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori nei modi di cui all'articolo 7, commi terzo e quarto.
2. Accanto alle firme devono essere indicati per esteso il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme raccolte in formato cartaceo devono recare l'attestazione della regolare raccolta delle sottoscrizioni, effettuata dai cittadini delegati dal comitato promotore del referendum previa comunicazione dei nominativi all'ufficio centrale per il referendum di cui all'articolo 12. I cittadini delegati devono possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Per i cittadini elettori residenti all'estero l'attestazione è fatta dal console d'Italia competente o da uno o più funzionari incaricati dal console stesso. L'attestazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in tale caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio. Colui che procede alle attestazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
3. L'ufficio centrale per il referendum verifica, anche a campione, l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini sottoscrittori, accedendo all'Anagrafe nazionale della popolazione residente istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che deve contenere i dati relativi all'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali, che sono utilizzabili ai fini dei procedimenti elettorali e dei referendum. Nelle more dell'ampliamento delle funzioni attribuite alla citata Anagrafe nazionale, l'ufficio centrale per il referendum verifica l'iscrizione dei cittadini sottoscrittori nelle liste elettorali accedendo al sistema pubblico di connettività»;

c) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. – 1. I rappresentanti dei comitati promotori possono presentare alle segreterie comunali moduli in formato elettronico per consentire la raccolta di firme in modalità digitale. Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, attraverso l'utilizzo della firma digitale, della firma elettronica qualificata o del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), istituito dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'interno provvede, con i propri fondi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla realizzazione di un sistema, secondo le regole tecniche stabilite dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, che consenta la raccolta delle sottoscrizioni con il sistema SPID e la verifica delle sottoscrizioni, anche da parte degli uffici comunali preposti. Il sito internet ufficiale del comitato promotore contiene il link al modulo così pubblicato»;

d) all'articolo 9, primo comma, le parole: «e dei certificati elettorali dei sottoscrittori» sono sostituite dalle seguenti: «e le sottoscrizioni raccolte in modalità digitale»;

e) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. – 1. Il voto dei cittadini italiani all'estero è esercitato, sotto la responsabilità dei funzionari addetti ai consolati della Repubblica, nei seggi istituiti presso i consolati della Repubblica, negli istituti italiani di cultura all'estero e in altre sedi stabilite dai consolati che rispondano a criteri di segretezza e di sicurezza, nonché nelle sedi locali messe a disposizione dagli Stati esteri sulla base di apposite convenzioni.
2. I funzionari delle sedi consolari sono personalmente responsabili perché siano rispettate la personalità e la segretezza del voto in qualunque modalità si svolga»;

f) all'articolo 27, primo comma, le parole: «nei fogli vidimati dal funzionario,» sono soppresse e dopo le parole: «all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «e dei moduli telematici di cui all'articolo 8-bis»;

g) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. – 1. Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori e delle copie, cartacee e informatiche, delle sottoscrizioni raccolte in modalità digitale deve essere effettuato entro cinque mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del quesito depositato ai sensi dell'articolo 27. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta»;

h) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. – 1. Al raggiungimento di 50.000 sottoscrizioni, il comitato promotore sottopone la richiesta di referendum al giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale. A tal fine, deposita le sottoscrizioni presso l'ufficio centrale per il referendum il quale, verificati il numero delle firme e la conformità alla legge, entro venti giorni rileva con ordinanza la legittimità della richiesta e la trasmette alla Corte costituzionale, la quale decide ai sensi dell'articolo 33. Il termine di cinque mesi per la raccolta firme riprende a decorrere dalla notifica della sentenza della Corte costituzionale»;

i) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. – 1. Dal momento del deposito, in qualsiasi giorno dell'anno, della richiesta di referendum, l'ufficio centrale per il referendum verifica che il numero complessivo delle firme sia superiore a 500.000. Alle operazioni di conteggio e di verifica delle firme sono ammessi i rappresentanti del comitato promotore.
2. Entro trenta giorni, l'ufficio centrale per il referendum rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità, assegnando ai delegati o presentatori un termine di venti giorni per la loro sanatoria, se consentita, e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza. Con la stessa ordinanza l'ufficio centrale propone la concentrazione delle richieste, tra quelle depositate e non ancora poste in votazione, che rivelano uniformità o analogia di materia.
3. L'ordinanza di cui al comma 2 deve essere notificata ai delegati o presentatori nei modi e nei termini di cui all'articolo 13. Entro il termine fissato nell'ordinanza, i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del referendum, che siano stati eventualmente designati ai sensi dell'articolo 19, hanno facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni.
4. Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza di cui al comma 2 ed entro trenta giorni, l'ufficio centrale per il referendum decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità della richiesta depositata e sulle concentrazioni proposte. L'ordinanza deve essere comunicata e notificata ai sensi dell'articolo 13. L'ufficio centrale stabilisce altresì, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del referendum.
5. Le ordinanze dell'ufficio centrale per il referendum sono impugnabili unicamente con ricorso presso le sezioni unite della Corte di cassazione, da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione»;

l) all'articolo 33:

1) al primo comma, le parole: «non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni da»;

2) al quarto comma, le parole: «entro il 10 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro venti giorni dalla deliberazione in camera di consiglio di cui al primo comma»;

m) l'articolo 34 è sostituito dai seguenti:

«Art. 34. – 1. Ricevuta comunicazione dell'ordinanza definitiva dell'ufficio centrale per il referendum, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indìce con decreto il referendum.
2. I referendum si tengono in una domenica del mese di maggio e di novembre di ciascun anno, secondo un calendario triennale predisposto periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di consentire la massima partecipazione.
3. Qualora nel medesimo anno siano previste elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero di un numero di comuni o di regioni che superi il 25 per cento dell'elettorato, le votazioni referendarie sono abbinate alla data di tali elezioni.
Art. 34-bis. – 1. Gli enti locali, compatibilmente con le loro esigenze istituzionali, mettono a disposizione a titolo gratuito le proprie attrezzature, strutture e aree, su richiesta dei comitati promotori di iniziative popolari o di referendum, durante il periodo previsto per la raccolta delle firme e nel mese precedente il voto.
Art. 34-ter. – 1. Un libretto informativo, pubblicato dal Ministero dell'interno, relativo alle proposte referendarie e ai progetti di legge di iniziativa popolare, è inviato a ogni elettore in forma cartacea o elettronica, entro quattro settimane dalla data del voto. In esso vengono descritti per capitoli: il quesito oggetto di referendum, gli argomenti redatti dal comitato promotore per invitare al voto favorevole e gli argomenti redatti dalle parti che si oppongono per invitare al voto contrario. Il libretto informativo deve garantire uguale spazio editoriale agli argomenti per il “sì” e per il “no”.
2. Le parti che si oppongono alle proposte referendarie sono identificate dal Ministero dell'interno tra:

a) i soggetti politici, partiti o movimenti, che intendano dare un'esplicita indicazione di voto contrario al quesito referendario, a condizione che abbiano recepito nel loro statuto le disposizioni previste all'articolo 49 della Costituzione;

b) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lettera a), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che intendano dare un'esplicita indicazione di voto contrario al quesito referendario.

3. Il libretto informativo è inviato e trasmesso dai media pubblici e privati che ricevono sovvenzioni pubbliche dirette o indirette ovvero che usufruiscono di una concessione pubblica.
Art. 34-quater. – 1. I comitati promotori di referendum e di progetti di legge d'iniziativa popolare devono rendere pubblici i loro bilanci.
2. A decorrere dall'anno 2019, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei comitati promotori di referendum e di progetti di legge d'iniziativa popolare, sono ammesse, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a una detrazione pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 10.000 euro annui.
Art. 34-quinquies. – 1. A partire dal deposito presso la Corte di cassazione della richiesta di referendum o del progetto di legge d'iniziativa popolare, il comitato promotore ha diritto di tutelare in ogni sede l'interesse rappresentato, anche successivamente alle votazioni referendarie. La rappresentanza legale, salvo diverso accordo, è riconosciuta al primo dei firmatari della richiesta»;

n) all'articolo 37, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione. Qualora l'abrogazione referendaria incida sul funzionamento di un organo costituzionalmente necessario, il Presidente della Repubblica può reiterare, per non più di due volte, il citato decreto. L'abrogazione è altresì sospesa in caso di scioglimento delle Camere e fino al decimo giorno successivo alla riunione delle nuove Camere»;

o) all'articolo 48, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«È vietato imporre tributi ai proponenti di un progetto di legge d'iniziativa popolare per attività connesse al procedimento relativo alla raccolta delle firme. Nell'eventualità in cui i tributi siano ugualmente pretesi, i proponenti possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente per ottenere il risarcimento del danno per fatto illecito e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei responsabili pari nel minimo a 500 euro e nel massimo a 50.000 euro, da stabilire anche in considerazione del numero dei cittadini residenti nel comune stesso. Il risarcimento è attribuito ai promotori per lo svolgimento delle attività istituzionali»;

p) all'articolo 49:

1) al secondo comma 2, le parole: «, la loro autenticazione» e le parole: «le disposizioni degli articoli 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni degli articoli 7, 8 e 8-bis»;

2) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le firme devono essere raccolte entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuto deposito del testo dell'iniziativa»;

3) al quarto comma, le parole: «, e da vidimarsi contemporaneamente a quello» sono soppresse.

2. All'articolo 12, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le sottoscrizioni possono essere apposte anche in modalità digitale, attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ovvero avvalendosi del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), istituito dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'interno provvede, con i propri fondi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla realizzazione di un sistema, da inserire nella pagina iniziale del suo sito internet istituzionale, secondo le regole tecniche stabilite dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, che consenta la raccolta delle sottoscrizioni con il sistema SPID e la verifica delle sottoscrizioni, anche da parte degli uffici comunali preposti. Il sito internet ufficiale del soggetto politico che presenta le liste di candidati contiene il collegamento al sistema di cui al periodo precedente».
3. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-bis, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le sottoscrizioni possono essere apposte anche in modalità digitale, attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ovvero avvalendosi del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), istituito dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'interno provvede, con i propri fondi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla realizzazione di un sistema, da inserire nella pagina iniziale del suo sito internet istituzionale, secondo le regole tecniche stabilite dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, che consenta la raccolta delle sottoscrizioni con il sistema SPID e la verifica delle sottoscrizioni, anche da parte degli uffici comunali preposti. Il sito internet ufficiale del soggetto politico che presenta le liste di candidati contiene il collegamento al sistema di cui al periodo precedente»;

b) all'articolo 20, i commi dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti:

«Le liste dei candidati nei collegi plurinominali devono essere depositate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte di appello o del tribunale del capoluogo della regione, al fine di garantire la validità delle operazioni di sottoscrizione degli elettori necessarie per la valida presentazione delle liste, ai sensi dei commi secondo e quinto, dalle ore 8 del centottantesimo giorno alle ore 20 del centosettantanovesimo giorno precedente la data della scadenza naturale della legislatura. Insieme con le liste dei candidati devono essere depositati gli atti di accettazione delle candidature e i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati. A tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della corte di appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Le liste dei candidati nei collegi plurinominali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte di appello o del tribunale del capoluogo della regione, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della corte di appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Alle liste dei candidati presentate deve essere allegata la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in modalità digitale con le procedure previste all'articolo 18-bis e anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.
La dichiarazione di cui al secondo comma deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.
I sindaci dei comuni di cui al terzo comma devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Nel caso di firme apposte in modalità digitale con le procedure previste all'articolo 18-bis, la cancelleria della corte di appello o del tribunale del capoluogo della regione verifica, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla presentazione della lista dei candidati firmata in modalità digitale, l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini firmatari accedendo all'Anagrafe nazionale della popolazione residente istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che deve contenere i dati relativi all'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali. Nelle more dell'ampliamento delle funzioni attribuite alla citata Anagrafe nazionale, la cancelleria della corte di appello o del tribunale del capoluogo della regione verifica l'iscrizione dei cittadini firmatari delle liste elettorali accedendo al sistema pubblico di connettività.
La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere altresì indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Le firme degli elettori possono essere apposte anche in modalità digitale con le procedure previste all'articolo 18-bis».

4. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione I del capo IV del titolo II, dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:

«Art. 27-bis. – 1. Le liste recanti il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita di tutti i candidati devono essere depositate presso la segreteria del comune dalle ore 8 del centoventesimo giorno alle ore 12 del centodiciannovesimo giorno antecedenti la data di scadenza naturale della consiliatura, al fine di garantire la correttezza delle operazioni di sottoscrizione degli elettori necessaria per la valida presentazione delle liste, ai sensi dell'articolo 28.
2. La candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55. Per ogni candidato, inoltre, deve essere presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. È inoltre obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione deve essere fatta in triplice esemplare.
3. Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune. Congiuntamente alla lista, deve essere presentata la dichiarazione di accettazione di ogni candidato. Tale dichiarazione deve inoltre contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55»;

b) all'articolo 28:

1) al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il sindaco, su richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che hanno presentato liste di candidati, delega, entro quindici giorni dalla richiesta, la funzione di autenticatore a cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. I cittadini delegati hanno competenza ad autenticare le firme raccolte nel territorio del comune per il quale è stata loro concessa la delega. I cittadini delegati dal sindaco che autenticano le firme dei cittadini richiedenti il referendum sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto di legge»;

2) i commi dal sesto al nono sono abrogati;

c) all'articolo 32, quarto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le sottoscrizioni possono essere apposte anche in modalità digitale, attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ovvero avvalendosi del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), istituito dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'interno provvede, con i propri fondi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla realizzazione di un sistema, da inserire nella pagina iniziale del suo sito internet istituzionale, secondo le regole tecniche stabilite dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, che consenta la raccolta delle sottoscrizioni con il sistema SPID e la verifica delle sottoscrizioni, anche da parte degli uffici comunali preposti. Il sito internet ufficiale del soggetto politico che presenta le liste di candidati contiene il collegamento al sistema di cui al periodo precedente».

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 costituiscono criteri e princìpi generali per l'integrazione della legislazione regionale riguardante il sistema di elezione del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione. In particolare, al fine di garantire la corretta modalità di svolgimento delle procedure di sottoscrizione delle liste di candidati, deve essere disciplinata la fase del deposito delle liste in un momento antecedente a quello della presentazione delle stesse, corredate del numero di sottoscrizioni necessarie previste dalla legge, Deve essere inoltre prevista la possibilità di effettuare la sottoscrizione delle liste di candidati anche in modalità digitale, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare l'attività necessaria per consentire il corretto utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione digitale e telematica garantiscono il rispetto dei princìpi di uguaglianza, non discriminazione, efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione, sicurezza informatica e tutela dell'identità digitale dei cittadini.

Art. 3.
(Modifiche alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare, deve essere pubblicato lo stato di consistenza del patrimonio immobiliare in modalità georeferenziata»;

b) all'articolo 32, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le pubbliche amministrazioni che erogano pubblici servizi, anche mediante gestori, e i gestori di pubblici servizi devono pubblicare in una specifica sezione del loro sito internet istituzionale denominata “Qualità dei servizi”, evidenziata al pari della sezione “Amministrazione trasparente”, i seguenti dati e informazioni relativi alla misurazione della qualità dei servizi erogati, sia direttamente che mediante gestori. La pubblicazione di tali dati, suddivisi per ogni singolo servizio reso, deve essere effettuata utilizzando modalità di facile consultazione con presentazioni semplificate, in forme sintetiche e grafiche, anche in modalità interattive e in formato tabellare aperto, che consenta l'esportazione dei medesimi dati:

a) misurazioni che rilevano la qualità effettiva;

b) misurazioni che rilevano la qualità percepita dagli utenti;

c) misurazioni e monitoraggi delle prestazioni economico-finanziarie attinenti alle società controllate, anche indirettamente, attraverso la rilevazione, l'elaborazione e la pubblicazione di dati con cadenza trimestrale, raffrontati con il budget e l'esercizio precedente, al fine di consentire l'individuazione, in tempi appropriati, degli eventuali interventi correttivi necessari;

d) rapporti relativi a reclami e a segnalazioni provenienti dai cittadini;

e) specificazione delle azioni correttive poste in essere dall'amministrazione e dalle società controllate, rispetto alla soluzione dei problemi individuati, con l'indicazione dei tempi necessari alla loro risoluzione;

f) indicazione degli standard e degli obiettivi annuali, qualitativi e quantitativi, dei servizi da fornire nonché dei progetti e dei relativi finanziamenti deliberati;

g) penali previste nei contratti di servizio e assegnate nei confronti dei soggetti erogatori, nonché eventuali rimborsi o indennizzi previsti nei confronti degli utenti, nel caso di servizio inferiore agli standard definiti;

h) misurazione dell'andamento storico della qualità dei servizi resi, suddivisa in effettiva e percepita;

i) pubblicazione dei contratti di servizio e delle carte dei servizi;

l) pubblicazione delle indagini qualitative effettuate su gruppi di discussione e su campioni di utenti»;

c) all'allegato A, tabella 1, alla colonna «Denominazione sotto-sezione 1 livello», in corrispondenza della voce «Servizi erogati»:

1) alla colonna «Denominazione sotto-sezione 2 livello» è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Qualità dei servizi, misurazioni, monitoraggi e azioni correttive»;

2) alla colonna «Contenuti (riferimento al decreto)», in corrispondenza della voce introdotta dal numero 1) del presente comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Art. 32, c. 1».

Art. 4.
(Modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e disposizioni in materia di diritto di accesso civico e di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) .

1. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano lo “Spazio della partecipazione”, un ambiente telematico multicanale dedicato alla raccolta delle istanze di accesso civico e alla presentazione e sottoscrizione di petizioni, progetti di legge d'iniziativa popolare e referendum. Le pubbliche amministrazioni attivano, altresì, applicazioni telematiche favorire e sviluppare la diffusione delle azioni adottate ai sensi del comma 1»;

b) all'articolo 53:

1) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «È escluso l'utilizzo di formati PDF contenenti immagini che siano il risultato di scansioni, al fine di garantire la più facile consultazione assicurando l'accesso effettivo ai dati a chiunque necessiti di tecnologie informatiche assistive»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. Le pubbliche amministrazioni semplificano e potenziano le funzioni di ricerca degli archivi documentali a tutti i livelli introducendo, ove l'informazione abbia per oggetto processi di scambio di dati, sistemi di feed RSS o sistemi analoghi per l'aggiornamento degli utenti sullo stato di avanzamento, garantendo altresì il continuo aggiornamento del sistema di ricerca, in conformità alle migliori pratiche internazionali».

2. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte identificabile della sezione di cui al comma 2, i bilanci in forma chiara e aggregata, corredata di apparati e di grafiche divulgative»;

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) alle attività dell'organo esecutivo mediante schede di sintesi descrittive;»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le pubbliche amministrazioni adottano un'agenda pubblica degli incontri dei pubblici decisori relativa ai membri dell'organo esecutivo».

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