PDL 663

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                Capo II
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                Capo III
                        Articolo 5
                Capo IV
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                Capo V
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                Capo VI
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                Capo VII
                        Articolo 17

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 663

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GADDA, MORETTO, MARCO DI MAIO, VAZIO, GARIGLIO,
CRITELLI, DE FILIPPO, D'ALESSANDRO, CARÈ

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

Presentata il 24 maggio 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento un insieme articolato e sistematico di disposizioni che regolino l'attività del commercio equo e solidale, attualmente carente di una normativa nazionale. Nonostante la crescente diffusione dell'attività di commercio equo e solidale, in Italia il settore non è infatti ancora stato oggetto di un provvedimento normativo ad hoc, dotato di organicità.
Il fenomeno del commercio equo e solidale, alla luce delle sue caratteristiche intrinseche e delle connesse esigenze di protezione giuridica, non si presta ad essere disciplinato esclusivamente a livello nazionale.
La possibilità di adottare provvedimenti volti a favorire gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale deve essere valutata alla luce dei vincoli che derivano dalle norme internazionali e dell'Unione europea (UE) sul commercio internazionale. Da un lato, infatti, rientrano nella competenza dell'UE in materia di politica commerciale pressoché tutte le misure volte a disciplinare gli scambi internazionali di merci e quindi anche quelli con i Paesi in via di sviluppo (fra cui, ad esempio, la fissazione di dazi doganali); dall'altro, la stessa UE è condizionata nella sua politica commerciale dagli obblighi vigenti tra i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
L'ambito di intervento del legislatore nazionale è dunque limitato sotto il profilo dell'adozione di provvedimenti tesi – mediante la riduzione o l'abbattimento, per l'appunto, dei dazi doganali – a favorire, in una logica commerciale, gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale, ma è molto più ampio per altre funzioni e in particolare per quelle maggiormente connotate dall'utilità sociale.
Va ricordato che il settore ha risposto all'avvertita esigenza di una cornice regolamentare attraverso forme di autodisciplina, che hanno condotto, per varie strade, all'adozione di normative di carattere «volontario». Una prima via ha condotto alla redazione, su scala europea e nazionale, delle cosiddette Carte dei criteri, ovvero documenti volti a individuare una serie di requisiti necessari per considerare determinati soggetti organizzazioni del commercio equo e, di conseguenza, consentire la loro iscrizione in appositi registri. Tale approccio si è rivelato particolarmente idoneo a regolamentare la commercializzazione dei prodotti del commercio equo e solidale attraverso il cosiddetto percorso integrato (o filiera integrale), nel quale i prodotti sono importati da organizzazioni del commercio equo e solidale e distribuiti soprattutto in negozi specializzati (worldshops o botteghe del mondo). Una seconda via che è stata percorsa ha portato invece all'adozione di norme volontarie armonizzate relative a sistemi di certificazione, in base ai quali i prodotti del commercio equo e solidale vengono etichettati da organismi certificatori privati specializzati, in questo modo garantendo la conformità dei prodotti medesimi a determinati standard e il rispetto, nella catena di produzione, dei princìpi propri del settore in oggetto. In questa seconda prospettiva, si deve anzitutto ricordare il sistema di certificazione istituito dalla Fairtrade Labelling Organizations International, che attribuisce l'etichetta «Fairtrade» ai prodotti ritenuti conformi ai cosiddetti Fairtrade standard.
La promozione di regimi commerciali equi ed etici rappresenta peraltro uno degli obiettivi della nuova strategia in materia di commercio e investimenti, presentata dalla Commissione europea ad ottobre 2015. A tal fine, tra le altre iniziative la Commissione ha preannunciato che affronterà in modo più sistematico la questione del commercio equo ed etico nel prossimo riesame della strategia dell'Unione europea in materia di aiuti al commercio e svilupperà attività di sensibilizzazione nell'Unione europea, segnatamente in collaborazione con le autorità locali. La sollecitazione verso un approccio ambizioso sul tema è venuta anche dal Parlamento europeo, che nella risoluzione 2014/2143(INI) approvata il 25 novembre 2014, ha richiesto un riesame della strategia dell'Unione europea in materia di politiche dello sviluppo sostenibile.
Nella comunicazione COM(2012) 22 del 27 gennaio 2012 su commercio, crescita e sviluppo, la Commissione ha rilevato che gli incentivi al commercio possono provenire non solo dall'azione dei Governi, ma anche da uno spostamento del mercato verso prodotti più sostenibili. I regimi sostenibili privati (come ad esempio quelli equi, etici e dei prodotti biologici) possono rivelarsi uno strumento efficace per favorire la crescita sostenibile e inclusiva nei Paesi in via di sviluppo. Questo per i produttori può essere infatti un modo efficace per differenziare il loro prodotto, avere un maggior potere negoziale e ottenere aumenti di prezzo. La Commissione ha invitato dunque le autorità pubbliche a promuovere tali iniziative. Da parte sua la Commissione sta rafforzando il sostegno ai produttori dei Paesi in via di sviluppo perché prendano parte a regimi di commercio sostenibile mobilitando ulteriormente la cooperazione, comprese le misure di aiuto per il commercio, e incoraggiando la promozione del commercio equo ed etico da parte dei Paesi partner. L'Unione europea sostiene, inoltre, gli attori non statali nelle iniziative di sensibilizzazione e nelle attività educative negli Stati membri e promuove le iniziative volontarie dei soggetti interessati in favore di produzioni e pratiche commerciali sostenibili. Il ruolo del commercio equo e solidale nello sviluppo sostenibile è stato oggetto di una precedente comunicazione del 2009 (COM(2009) 215), preparata in consultazione con il Parlamento europeo e i soggetti interessati in cui la Commissione: riconosce il significativo sviluppo del commercio equo e solidale e sottolinea l'importanza del mercato europeo (che all'epoca aveva un valore annuale di 1,5 miliardi di euro); riconosce che il commercio equo e gli altri regimi sostenibili sono essenzialmente meccanismi volontari e dinamici, che si sviluppano parallelamente alla consapevolezza e alle esigenze delle società e dei consumatori. Tali regimi dovrebbero applicare standard e criteri in modo trasparente per consentire scelte ben informate. La Commissione ritiene tuttavia che un eccesso di criteri regolamentari e standard potrebbe limitare il dinamismo delle iniziative private nel settore.
L'articolo 1 della presente proposta disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. A tale fine sono previsti procedure di riconoscimento delle organizzazioni, dei loro enti rappresentativi e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale, nonché strumenti di incentivazione e di promozione delle buone prassi in materia.
L'articolo 2 contiene le definizioni. Particolarmente rilevanti sono quelle di commercio equo e solidale, di accordo di commercio equo e solidale. Per commercio equo e solidale si intende un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali.
Per accordo di commercio equo e solidale si intende un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l'accesso al mercato di quest'ultimo, che prevede alcune specifiche caratteristiche, in particolare il pagamento di un prezzo equo, misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità della produzione e in favore dello sviluppo della comunità locale, il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione, l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori e di rispettare i diritti sindacali. L'accordo prevede, inoltre, di norma l'offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa e adeguate forme di garanzia e di controllo. Viene altresì definita la filiera del commercio equo e solidale, ossia l'insieme delle fasi di produzione, trasformazione, importazione e distribuzione di un prodotto quando al produttore sono assicurate le condizioni dell'accordo di commercio equo e solidale, chiarendo anche le condizioni alle quali la filiera è definita integrale. Ciò avviene quando l'accordo di commercio equo e solidale è stipulato con il produttore da un'organizzazione del commercio equo e solidale e la distribuzione all'ingrosso o al dettaglio del prodotto della filiera è svolta da una o più organizzazioni del commercio equo e solidale.
Gli articoli da 3 a 5 recano la disciplina dei soggetti che operano nel commercio equo e solidale.
L'articolo 3 definisce le organizzazioni del commercio equo e solidale quali soggetti, costituiti potenzialmente in diverse forme giuridiche, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che svolgono alcune specifiche attività (sono esclusi dalla possibilità di essere considerati organizzazioni del commercio equo e solidale gli enti pubblici, i partiti e movimenti politici, le organizzazioni sindacali e gli enti da essi istituiti o diretti). Le organizzazioni citate stipulano, in maniera prevalente, accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione ovvero distribuiscono all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi. Tra le altre attività adottano e attuano programmi di educazione e informazione dei consumatori sulle filiere del commercio equo e solidale nonché sulle tematiche relative al divario tra il nord e il sud del mondo, allo sviluppo economico e sociale, al commercio internazionale e al consumo critico, fondando la loro attività sulla cooperazione e sulla promozione di relazioni dirette e paritarie tra produttore e consumatore. Tali organizzazioni sono iscritte nel registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente rappresentativo e si impegnano a rispettare il relativo disciplinare. Le organizzazioni del commercio equo e solidale rappresentano quindi i soggetti «di primo livello» nell'ambito del sistema previsto dalla proposta di legge.
Oltre a tali disposizioni generali l'articolo 3 prevede per le organizzazioni del commercio equo e solidale istituite in forma di cooperativa l'applicazione delle disposizioni in materia di cooperative sociali e in materia di impresa sociale e alle associazioni le norme in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e in materia di associazioni di promozione sociale. In tale ambito, sono in particolare richiamate: la legge n. 381 del 1991, che disciplina le cooperative sociali prevedendo uno specifico regime tributario di esenzione (articolo 7, comma 1), con riferimento al trasferimento a beneficio delle citate cooperative di beni per successione o donazione. Inoltre le cooperative sociali beneficiano della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale; il decreto legislativo n. 112 del 2017, che detta la disciplina delle imprese sociali; il decreto legislativo n. 460 del 1997 e il codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, che prevedono una serie di agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di volontariato (relativamente all'imposta di bollo, concessioni governative, successioni e donazioni, tributi locali, imposta di registro, imposta sugli spettacoli) e agevolazioni tributarie e creditizie in favore delle associazioni di promozione sociale.
L'articolo 4 disciplina gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Si tratta di soggetti, costituiti a base associativa con un'adeguata rappresentanza territoriale e un'ampia base associativa, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedono la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale. Gli enti rappresentativi approvano un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale, adottano e curano un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate e hanno il compito di controllare il rispetto del disciplinare a cui le organizzazioni affiliate hanno aderito. A questo scopo devono avere un sistema di controllo e un'organizzazione adeguati per svolgere i compiti di controllo. Gli enti rappresentativi, a fronte di verifiche periodiche successive all'iscrizione nel registro di filiera, rilasciano un attestato se la verifica si conclude positivamente. Qualora l'ente rappresentativo rilevi criticità, indica le necessarie misure correttive e fissa un termine per l'adeguamento, comunque non superiore a centoventi giorni. Nei casi più gravi – ovvero qualora le violazioni persistano – l'ente provvede alla cancellazione dal registro dell'organizzazione inadempiente. Tali soggetti rappresentano pertanto il «secondo livello» nell'ambito del sistema previsto dalla proposta di legge.
L'articolo 5 disciplina gli enti di promozione del commercio equo e solidale ossia le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedono la promozione e il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possono essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale, la cui conformità a standard internazionalmente riconosciuti è certificata da organismi di certificazione accreditati.
Anche tali enti svolgono ulteriori attività quali sensibilizzazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, promozione di prodotti e filiere del commercio equo e solidale, dei marchi che rilasciano in licenza, supporto agli operatori che trattano prodotti del commercio equo e solidale che hanno ottenuto in licenza i marchi citati, consulenza e supporto per lo sviluppo, la formulazione, la revisione e il miglioramento degli standard internazionalmente riconosciuti, nonché attività di valutazione dell'impatto che le filiere di commercio equo e solidale hanno sulle condizioni di vita e di lavoro dei produttori, loro organizzazioni e comunità. Le attività di controllo e di ispezione della conformità agli standard internazionali per il rilascio dei marchi sono affidate per statuto a soggetti distinti, secondo quanto previsto dalle normative tecniche riconosciute a livello internazionale e nei siti web degli enti è evidenziato se gli stessi si avvalgono a tal fine di organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
È infine previsto il divieto di forme di finanziamento tramite la produzione e la commercializzazione diretta dei prodotti di commercio equo e solidale, salvo che per lo svolgimento di attività ausiliarie, promozionali o di sostegno ai licenziatari dei marchi. Le organizzazioni e gli enti pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità evidenziando anche – nel caso degli enti di cui si tratta – se per lo svolgimento delle loro attività si avvalgono o no di organismi di valutazione della conformità accreditati e se le verifiche di conformità svolte da questi ultimi sono o no riferite a norme tecniche adottate da enti di normazione di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.
Il regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce le norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dell'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità nello svolgimento di attività di valutazione della conformità. Il sistema prevede che l'organismo nazionale di accreditamento (in Italia, Accredia) che abbia ricevuto domanda da un organismo di valutazione della conformità (ossia un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni) valuta se quest'ultimo sia competente a svolgere una determinata attività di valutazione della conformità. In caso affermativo, l'organismo nazionale di accreditamento rilascia un certificato di accreditamento.
Gli enti di normazione europea di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 (rectius organizzazioni di normazione europea) sono il CEN, il Cenelec e l'ETSI. Il CEN (Comitato europeo di normazione) è un ente normativo che ha lo scopo di armonizzare e produrre norme tecniche (EN) in Europa, il Cenelec (Comitato europeo di normazione elettrotecnica) svolge le medesime funzioni con riferimento alla normativa elettrotecnica, mentre l'ETSI (Istituto europeo per gli standard nelle telecomunicazioni) è l'organismo di normazione nel settore delle telecomunicazioni.
L'articolo 6 istituisce l'Elenco nazionale del commercio equo e solidale, tenuto dalla Commissione per il commercio equo e solidale, suddiviso in quattro sezioni: enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; organizzazioni del commercio equo e solidale; enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; licenziatari dei marchi. L'iscrizione nell'Elenco ha funzione di pubblicità delle informazioni, per consentirne la più ampia consultazione nel sito web istituzionale da parte dei cittadini e delle imprese e promuovere la cultura dell'economia equa e solidale. Con l'iscrizione nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al momento della prima iscrizione o anche successivamente, le imprese iscritte nell'Elenco possono chiedere l'annotazione «iscritta all'Elenco nazionale del commercio equo e solidale» nel REA (Repertorio economico amministrativo). I dati relativi alle organizzazioni del commercio equo e solidale sono raccolti dagli enti rappresentativi che aggiornano periodicamente tale Elenco e lo trasmettono alla citata Commissione, ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco (articolo 3, comma 2, e articolo 4, comma 3). Allo stesso modo gli enti di promozione del commercio equo e solidale comunicano alla Commissione l'elenco dei licenziatari dei marchi (articolo 5, comma 4). L'articolo 7 istituisce la Commissione per il commercio equo e solidale presso il Ministero dello sviluppo economico, disciplinandone la composizione (9 membri), includendo nella Commissione, oltre ai soggetti istituzionali, anche rappresentanti dei soggetti rappresentativi della filiera e dei consumatori. I membri della Commissione sono nominati per tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il mandato è svolto a titolo gratuito ed è rinnovabile una sola volta. I principali compiti della Commissione sono la tenuta dell'Elenco nazionale sulla base delle informazioni rese dagli enti rappresentativi delle organizzazioni e dagli enti di promozione delle filiere, di cui assicura la piena consultabilità, nonché la vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere.
In sede di prima attuazione i membri della Commissione da nominare sulla base delle proposte formulate dagli enti rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale e dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti gli enti e le organizzazioni impegnati in attività di promozione delle prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale (articolo 17).
È previsto che le controversie relative a provvedimenti della Commissione e degli enti in tema di iscrizione, revoca e cancellazione siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento stabilendo che le tutele e i benefìci previsti dalla legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge e che gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea sono ammessi alle procedure e ai benefìci alle medesime condizioni previste per gli enti stabiliti nello Stato italiano.
L'articolo 9 rappresenta la norma centrale della proposta di legge, stabilendo che i prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di «prodotto del commercio equo e solidale» ovvero con altre diciture. In alternativa possono essere presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni solo dai licenziatari dei marchi congiuntamente ai marchi concessi in licenza dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale. Conseguentemente è fatto divieto dell'uso delle denominazioni di enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, organizzazioni del commercio equo e solidale e di enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale o di altre denominazioni similari per le imprese e per gli enti che non sono iscritti nell'Elenco nazionale ovvero qualora l'iscrizione sia stata sospesa o revocata. Si stabilisce altresì il principio per il quale in ogni caso è vietato descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscono in modo ingannevole all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale o introdurre riferimenti non veritieri all'iscrizione nell'Elenco nazionale. Tali condotte rappresentano pratiche commerciali scorrette o ingannevoli a seguito delle quali opera la tutela amministrativa e giurisdizionale all'uopo prevista.
L'articolo 10 prevede che lo Stato e le regioni possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività degli operatori del commercio equo e solidale sostenendo le iniziative divulgative degli operatori del commercio equo e solidale; realizzando azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, iniziative di formazione per gli operatori e i volontari, nonché progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti; concedendo contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili, e contributi in conto capitale a termine al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo; promuovendo forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della filiera integrale.
L'articolo 11 prevede che lo Stato promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo possono prevedere nei capitolati di gara, assicurando agli utenti interessati un'adeguata informazione, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente e nel rispetto del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. A tale fine è previsto, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Il rimborso è posto a carico del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15.
L'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, da celebrare annualmente con la collaborazione degli enti iscritti nell'Elenco nazionale al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale.
L'articolo 13 stabilisce i contenuti del regolamento di attuazione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Tale regolamento stabilisce:

a) la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale;

b) i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dell'Elenco nazionale;

c) i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Elenco nazionale;

d) i criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di sostegno indicati all'articolo 10;

e) le disposizioni per garantire l'accesso agli atti e ai documenti;

f) le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale;

g) le modalità attuative del regime transitorio.

L'articolo 14 stabilisce i compiti delle regioni, consistenti nel promuovere e sostenere le buone pratiche del commercio equo e solidale. Specifica, inoltre, che le regioni, non possono prevedere una disciplina diversa da quella della legge in relazione a determinati atti (procedure di riconoscimento degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale, riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dei relativi enti rappresentativi, protezione dei marchi e delle condizioni di etichettatura dei prodotti del commercio equo e solidale). Le regioni possono comunque mantenere, istituire e curare la tenuta di propri albi, registri od elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale secondo i criteri di riconoscimento e di iscrizione previsti dalla legge ad integrazione dell'Elenco nazionale. Le regioni nelle quali esistono albi, registri o elenchi regionali delle organizzazioni del commercio equo e solidale sono tenute, entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento che disciplina l'Elenco nazionale ad adeguare i medesimi alle disposizioni della legge (articolo 17).
Al proposito, si ricorda che, sulla materia del commercio equo e solidale sono diverse le regioni che sono intervenute con una specifica disciplina normativa. La prima disposizione che disciplina interamente la materia è la legge regionale n. 37 del 2005 della regione Toscana (sostanzialmente ricalcata dalla legge regionale n. 7 del 2006 della regione Abruzzo). Tale legge si connota per la forte rilevanza attribuita al sistema di autoregolamentazione cui le organizzazioni di settore hanno negli ultimi anni dato vita. In forza di un richiamo esplicito ad AGICES (Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale), RIOCES (il registro AGICES delle organizzazioni equo-solidali) e alla Carta italiana dei criteri viene, infatti, formulata sia la definizione dei soggetti del commercio equo e solidale e la determinazione dei loro criteri di riconoscimento, sia la determinazione dei criteri di riconoscimento dei prodotti. Ci si sottrae così ad un tentativo di definizione dell'attività di commercio equo e solidale, richiamandosi, anche a questo scopo, alle previsioni delle norme volontarie. La legge regionale n. 3 del 2007 della regione Umbria presenta un'impostazione leggermente diversa in quanto si propone l'individuazione e definizione delle organizzazioni che, in ambito regionale avrebbero beneficiato della legge, ma fa comunque riferimento alla Carta dei criteri di AGICES. Tale legge contiene una definizione, pur lacunosa, di commercio equo e solidale.
Richiama maggiormente la struttura della proposta di legge in esame la legge regionale n. 32 del 2007 della regione Liguria che prevede l'istituzione di un elenco regionale che comprende gli enti che rilasciano l'accreditamento di organizzazione del commercio equosolidale (IFAT a livello internazionale e AGICES a livello italiano) e le organizzazioni da essi accreditate, sia gli enti affiliati a FLO che certificano i prodotti del commercio equo e solidale attraverso un marchio di garanzia (in Italia Fairtrade Transfair Italia), così come la legge regionale n. 26 del 2009 della regione Piemonte che, oltre a ricalcare il medesimo schema, prevede alcune agevolazioni analoghe a quelle introdotte dalla presente proposta di legge (contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili, nei limiti di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 concernente il regime de minimis). Anche la regione Veneto (legge regionale n. 6 del 2010) introduce un elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, l'iscrizione nel quale è presupposto per l'accesso ai benefici riconosciuti dalla legge medesima. Presentano un impianto simile la legge regionale della regione Friuli Venezia Giulia n. 23 del 2014, la legge regionale n. 32 del 2014 della regione Puglia e la legge della regione Lombardia n. 9 del 2015.
La legge regionale n. 26 del 2009 della regione Emilia-Romagna riconosce la funzione rilevante del commercio equo e solidale sostenendola economicamente con specifici contributi e prevede iniziative finalizzate al perseguimento di una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili nonché diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale che presentino una serie di caratteristiche a garanzia dei consumatori stessi, coerenti con quelle definite a livello internazionale e nazionale dagli organismi di settore. La legge regionale n. 8 del 2008 della regione Marche riconosce la possibilità di iscriversi al registro regionale a «soggetti, senza scopo di lucro, che svolgono attività stabilmente sul territorio regionale da almeno un anno ed il cui fatturato provenga, per più del 50 per cento, dalla vendita dei prodotti del commercio equo e solidale».
Nella regione Lazio norme in materia di riconoscimento del commercio equo e solidale sono state introdotte nell'ambito della legge regionale n. 20 del 2009 concernente «Disposizioni per la diffusione dell'altra economia nel Lazio».
Le disposizioni citate presentano leggere differenze rispetto al testo all'esame soprattutto con riferimento ai soggetti rientranti nell'ambito del commercio equo e solidale. Andrebbe valutato il coinvolgimento istituzionale delle regioni in relazione ai procedimenti previsti dalla presente proposta di legge.
L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro annui, e l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria.
L'articolo 17, infine, contiene le disposizioni transitorie e finali: oltre a fissare il principio per il quale i benefìci e le tutele riconosciuti dalla legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea, sono dettate disposizioni transitorie relative all'uso dei marchi e delle denominazioni relative al commercio equo e solidale nella fase transitoria fino all'istituzione dell'Elenco nazionale. Si stabilisce altresì che in sede di prima attuazione della legge la Commissione iscriva nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale gli enti già iscritti in albi, in registri o in elenchi di organizzazioni del commercio equo e solidale, istituiti da leggi regionali che prevedono finalità omogenee a quelle della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
FINALITÀ DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E DEFINIZIONI

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

1. La Repubblica, nel quadro delle politiche a sostegno della cooperazione internazionale e dell'economia sociale, in attuazione dei princìpi di solidarietà, di utilità sociale e di sussidiarietà espressi dagli articoli 2, 41 e 118 della Costituzione, riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, nella pratica di un modello di economia partecipata fondata sulla giustizia sociale, sui diritti umani e sulla cooperazione internazionale, attenta alla conservazione dell'ecosistema, socialmente sostenibile e rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutti i soggetti che sono parte dello scambio economico e nella promozione dell'incontro fra culture diverse.
2. La presente legge favorisce un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, promuovendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. A tale fine sono stabilite procedure di riconoscimento delle organizzazioni, dei loro enti rappresentativi e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale e sono previsti strumenti di incentivazione e di promozione delle buone prassi in materia.
3. Le organizzazioni e gli enti di cui al comma 2 sono costituiti su base volontaria e hanno la finalità di diffondere e di promuovere il commercio equo e solidale e garantire il rispetto delle relative regole deontologiche da parte degli operatori, agevolando la scelta e la tutela dei consumatori nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
4. Le organizzazioni e gli enti di cui al comma 2 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità, evidenziando, nel caso degli enti di cui all'articolo 5, se per lo svolgimento delle proprie attività essi si avvalgono o no di organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e se le verifiche di conformità svolte da questi ultimi sono o no riferite a norme tecniche adottate da organismi di normazione di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.

Art. 2.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) «commercio equo e solidale»: un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e sulla solidarietà, che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali. Il commercio equo e solidale contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante la previsione di condizioni di scambio bilanciate per i lavoratori e per i produttori marginali di aree economicamente svantaggiate;

b) «produttore»: un produttore di beni o di servizi, organizzato preferibilmente in forma collettiva, operante in un'area economicamente svantaggiata e situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo;

c) «accordo di commercio equo e solidale»: un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l'accesso di quest'ultimo al mercato, che prevede:

1) il pagamento di un prezzo equo;

2) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto o del servizio o dei suoi processi produttivi, nonché in favore dello sviluppo della comunità locale alla quale il produttore appartiene o in cui opera;

3) il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione;

4) l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali;

5) l'offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa, a meno che tale clausola non risulti eccessivamente onerosa per l'esistenza di specifiche ragioni espressamente indicate nell'accordo;

6) adeguate forme di garanzia e di controllo per assicurare l'adempimento degli obblighi e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai numeri da 1) a 5);

d) «prezzo equo»: il prezzo, versato a un produttore, che consente:

1) di erogare un salario adeguato per soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie;

2) di coprire, in modo sostenibile, i costi di produzione e gli altri costi derivanti dagli obblighi assunti con l'accordo di commercio equo e solidale;

3) di programmare investimenti per il miglioramento della qualità del prodotto e dei processi produttivi, anche in un'ottica di miglioramento dell'impatto ambientale della produzione;

e) «filiera del commercio equo e solidale»: l'insieme delle fasi di produzione, trasformazione, importazione e distribuzione di un prodotto quando al produttore sono assicurate le condizioni dell'accordo di commercio equo e solidale;

f) «filiera del commercio equo e solidale integrale»: la filiera del commercio equo e solidale quando:

1) l'accordo di commercio equo e solidale è stipulato con il produttore da un'organizzazione del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3;

2) la distribuzione all'ingrosso o al dettaglio del prodotto della filiera è svolta da una o più organizzazioni del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3;

g) «prodotto del commercio equo e solidale»: un prodotto realizzato, importato, distribuito o commercializzato nell'ambito della filiera del commercio equo e solidale;

h) «regolamento»: il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 13.

2. Il contenuto dell'accordo di commercio equo e solidale e, in particolare, il prezzo equo sono definiti all'esito di una negoziazione effettiva tra le parti che ha per oggetto la valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l'impresa del produttore e degli effetti che le misure previste producono sulla filiera produttiva e distributiva.

Capo II
SOGGETTI DELLA FILIERA INTEGRALE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Art. 3.
(Organizzazioni del commercio equo e solidale).

1. Sono considerati organizzazioni del commercio equo e solidale le cooperative, i consorzi, le associazioni e gli enti, costituiti senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che:

a) in via prevalente stipulano accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione ovvero distribuiscono all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi;

b) adottano e attuano, anche per mezzo dei loro consorzi, un programma di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione dei consumatori sulle filiere del commercio equo e solidale e sui progetti a esse connessi, nonché sulle tematiche relative al divario tra il nord e il sud del mondo, allo sviluppo economico e sociale, al commercio internazionale e al consumo critico;

c) perseguono per statuto modelli di sviluppo sostenibile, nel rispetto delle persone e dell'ambiente;

d) fondano la loro attività sulla cooperazione e promuovono relazioni dirette e paritarie tra produttore e consumatore;

e) sono iscritte nel registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente rappresentativo di cui all'articolo 4 e si impegnano a rispettare il relativo disciplinare.

2. La qualità di organizzazione del commercio equo e solidale, secondo i requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, è accertata e attestata dagli enti rappresentativi di cui all'articolo 4, che a tal fine li iscrivono in un apposito registro della filiera integrale da essi istituito. Le informazioni contenute in tale registro sono comunicate alla Commissione per il commercio equo e solidale istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 7, al fine della tenuta dell'Elenco nazionale disciplinato dall'articolo 6.
3. Gli enti pubblici, i partiti e movimenti politici e le organizzazioni sindacali nonché gli enti da essi istituiti o diretti non possono assumere la qualità di organizzazione del commercio equo e solidale.
4. Alle cooperative che nel loro statuto prevedono quale oggetto sociale le attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni recate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di cooperative sociali, e dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in materia di impresa sociale.
5. Alle associazioni che nel loro statuto prevedono quale oggetto sociale le attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni recate dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale.

Art. 4.
(Enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale).

1. Sono considerati enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale quelli costituiti senza scopo di lucro, a struttura associativa e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedono la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale e che:

a) approvano un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale;

b) adottano e curano un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate;

c) godono di un'adeguata rappresentanza territoriale e di un'ampia base associativa, secondo i criteri stabiliti nel regolamento;

d) adottano un sistema di controllo in grado di verificare il rispetto del disciplinare di filiera da parte delle organizzazioni affiliate;

e) dimostrano di possedere un'organizzazione adeguata per svolgere i compiti di controllo;

f) adottano un adeguato sistema di riesame interno delle decisioni.

2. Gli enti rappresentativi verificano il possesso e, con cadenza periodica, il mantenimento dei requisiti da parte delle organizzazioni affiliate e rilasciano un attestato a ogni verifica. Qualora un'organizzazione affiliata non possieda o perda i requisiti previsti dall'articolo 3, l'ente rappresentativo indica le necessarie misure correttive e fissa un termine, comunque non superiore a centoventi giorni, per l'adeguamento. L'ente rappresentativo, in via cautelare, può disporre la sospensione dell'iscrizione dell'organizzazione interessata nel registro della filiera integrale. Nei casi più gravi ovvero qualora le violazioni persistano, l'ente provvede alla cancellazione dell'organizzazione inadempiente dal registro.
3. Gli enti rappresentativi trasmettono con cadenza semestrale alla Commissione di cui all'articolo 7 l'elenco aggiornato delle organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nel proprio registro della filiera integrale, affinché la Commissione provveda all'aggiornamento della relativa sezione nell'Elenco nazionale, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b).
4. Il diniego di iscrizione e la cancellazione da un registro della filiera integrale sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

Capo III
ALTRI SOGGETTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Art. 5.
(Enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale).

1. Si considerano enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedono la promozione e il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possono essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale la cui conformità a standard internazionalmente riconosciuti è certificata da organismi di certificazione accreditati, e, in particolare, lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) concessione in licenza di uno o più marchi internazionalmente riconosciuti al fine di identificare i prodotti del commercio equo e solidale certificati secondo gli standard di cui al presente comma;

b) attività di sensibilizzazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale nonché attività di promozione di prodotti e filiere del commercio equo e solidale e attività di promozione dei marchi di cui alla lettera a);

c) attività di supporto agli operatori che trattano prodotti del commercio equo e solidale e che hanno ottenuto in licenza i marchi di cui alla lettera a);

d) attività di consulenza e supporto per lo sviluppo, la formulazione, la revisione e il miglioramento degli standard internazionalmente riconosciuti;

e) attività di valutazione dell'impatto che le filiere di commercio equo e solidale hanno sulle condizioni di vita e di lavoro dei produttori, le loro organizzazioni e le loro comunità;

f) qualunque altra attività connessa e affine a quelle di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), nel rispetto dell'oggetto e dello scopo del proprio statuto e dei limiti normativi vigenti.

2. Gli statuti di cui al comma 1 stabiliscono, altresì, misure adeguate al fine di salvaguardare la terzietà, l'indipendenza e la trasparenza delle attività degli enti di promozione nonché di prevenire i conflitti di interessi nell'esercizio delle loro funzioni, attraverso l'attribuzione delle attività di controllo e di ispezione della conformità agli standard di cui al comma 1 a soggetti distinti, secondo quanto previsto dalle normative tecniche riconosciute a livello internazionale. Nei siti web degli enti di promozione di cui al comma 1 è evidenziato se gli stessi si avvalgono a tal fine di organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
3. Gli statuti degli enti di promozione di cui al comma 1 prevedono il divieto del ricorso a forme di finanziamento tramite la produzione e la commercializzazione diretta dei prodotti del commercio equo e solidale, salvo che per lo svolgimento di attività ausiliarie, promozionali o di sostegno ai licenziatari dei marchi di cui al comma 1, lettera a).
4. Gli enti di promozione di cui al comma 1 devono curare e mantenere aggiornato un elenco dei licenziatari dei marchi di cui al medesimo comma 1, lettera a). Tale elenco è comunicato alla Commissione di cui all'articolo 7 al fine della tenuta dell'Elenco nazionale disciplinato dall'articolo 6.
5. Il diniego di iscrizione e la cancellazione dall'elenco dei licenziatari dei marchi sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

Capo IV
ELENCO NAZIONALE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Art. 6.
(Elenco nazionale del commercio
equo e solidale).

1. È istituito l'Elenco nazionale del commercio equo e solidale, di seguito denominato «Elenco nazionale».
2. L'Elenco nazionale è suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale;

b) organizzazioni del commercio equo e solidale;

c) enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale;

d) licenziatari dei marchi di cui all'articolo 5.

3. L'Elenco nazionale è tenuto dalla Commissione di cui all'articolo 7 ed è disciplinato, quanto alle sue concrete modalità operative, dal regolamento.
4. L'iscrizione nell'Elenco nazionale ha funzione di pubblicità delle informazioni, per consentirne la più ampia consultazione nel sito web istituzionale del Ministero dello sviluppo economico da parte dei consumatori e delle imprese e promuovere la cultura dell'economia equa e solidale.
5. All'atto della prima iscrizione nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o anche successivamente, le imprese iscritte nelle sezioni dell'Elenco nazionale di cui alle lettere b) e d) del comma 2 possono chiedere che sia apposta l'annotazione «impresa iscritta nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale» nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

Art. 7.
(Commissione per il commercio
equo e solidale).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita la Commissione per il commercio equo e solidale, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da due membri proposti dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale, da due membri proposti dagli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, da due membri proposti dalle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e da un esperto indipendente con comprovata esperienza in materia di commercio equo e solidale.
3. I membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. L'incarico ha la durata di tre anni, è svolto a titolo gratuito ed è rinnovabile una sola volta.
4. La Commissione:

a) cura la tenuta dell'Elenco nazionale, procedendo alle relative iscrizioni, sospensioni e cancellazioni, sulla base dell'attività svolta dagli enti rappresentativi delle organizzazioni e dagli enti di promozione delle filiere ai sensi degli articoli 4 e 5;

b) esercita il potere di vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere di cui agli articoli 4 e 5, verificando che i medesimi mantengano i prescritti requisiti;

c) emana direttive e linee guida per l'adozione dei programmi di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulle buone prassi del commercio equo e solidale e per l'adozione dei programmi di formazione degli operatori della filiera del commercio equo e solidale;

d) sostiene la piena trasparenza delle filiere del commercio equo e solidale, garantendo la libera consultabilità dell'Elenco nazionale, secondo le modalità previste dal regolamento.

5. Oltre che in via amministrativa, i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e sospensione adottati dalla Commissione sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo.

Art. 8.
(Mutuo riconoscimento).

1. Nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e di leale collaborazione previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, le tutele e i benefìci attribuiti dalla presente legge si applicano anche alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge.
2. In ogni caso, gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea sono ammessi alle procedure e ai benefìci di cui alla presente legge alle medesime condizioni previste per gli enti stabiliti nello Stato italiano.

Capo V
INTERVENTI DI PROTEZIONE E SOSTEGNO

Art. 9.
(Tutela dei marchi e norme sull'etichettatura).

1. I prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di «prodotto del commercio equo e solidale» ovvero con diciture quali «prodotto del commercio equo», «commercio equo e solidale», «commercio equo», «fair trade», «comercio justo», «commerce équitable». Negli altri casi, i prodotti del commercio equo e solidale sono presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni congiuntamente ai marchi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), concessi in licenza dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale.
2. È vietato l'uso delle denominazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), e di altre denominazioni similari alle imprese e agli enti che non sono iscritti nell'Elenco nazionale ovvero qualora l'iscrizione dell'impresa o ente sia stata sospesa o revocata.
3. In ogni caso è vietato descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscano in modo ingannevole all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale o introdurre riferimenti non veritieri all'iscrizione nell'Elenco nazionale.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 costituiscono pratiche commerciali scorrette o ingannevoli ai sensi degli articoli 20 e seguenti del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nei cui confronti si applicano le misure di tutela amministrativa e giurisdizionale all'uopo previste.

Art. 10.
(Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale).

1. Lo Stato e le regioni, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1:

a) sostengono iniziative di divulgazione e di sensibilizzazione, promosse dalle organizzazioni e dagli enti di cui agli articoli 3, 4 e 5, mirate a diffondere i contenuti e le prassi del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo;

b) sostengono specifiche azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, promosse dalle organizzazioni e dagli enti di cui agli articoli 3, 4 e 5, relative alle problematiche della globalizzazione economica, agli squilibri tra nord e sud del mondo, alle implicazioni delle scelte di consumo e alle opportunità offerte da forme di scambio fondate sulla cooperazione.

2. Lo Stato e le regioni, sulla base di progetti presentati da organizzazioni del commercio equo e solidale:

a) promuovono e sostengono iniziative di formazione per gli operatori e i volontari;

b) promuovono e sostengono progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti;

c) concedono, nei limiti del regime degli aiuti di importanza minore stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, contributi per l'apertura o per la ristrutturazione delle sedi nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili al finanziamento;

d) concedono contributi in conto capitale a termine al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo;

e) promuovono forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della filiera integrale.

Art. 11.
(Sostegno al commercio equo e solidale negli appalti pubblici).

1. Lo Stato promuove l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche.
2. Nell'osservanza della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente e nel rispetto del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, nonché dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere nei capitolati di gara meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. A tale fine è concesso, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Il rimborso è posto a carico del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15.
3. Qualora l'uso dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale sia stato promosso ai sensi del comma 2, ne è assicurata adeguata informazione agli utenti interessati.

Art. 12.
(Giornata nazionale del commercio equo e solidale).

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale è istituita la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, da celebrare annualmente con la collaborazione degli enti iscritti nell'Elenco nazionale.
2. Le modalità organizzative per la celebrazione della Giornata di cui al comma 1 sono definite dal regolamento.

Capo VI
NORME DI ATTUAZIONE E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 13.
(Regolamento di esecuzione).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di esecuzione della presente legge, che stabilisce:

a) la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale;

b) i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dell'Elenco nazionale;

c) i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'Elenco nazionale e per la sospensione e la cancellazione da esso;

d) i criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di cui all'articolo 10;

e) le disposizioni per garantire l'accesso agli atti e ai documenti;

f) le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale di cui all'articolo 12;

g) le modalità attuative del regime transitorio.

Art. 14.
(Compiti delle regioni).

1. Le regioni promuovono le buone pratiche del commercio equo e solidale, secondo i propri ordinamenti e tramite strumenti di programmazione periodica degli interventi di sostegno.
2. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella della presente legge in relazione:

a) alle procedure di riconoscimento degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale;

b) al riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dei relativi enti rappresentativi;

c) alla protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura dei prodotti del commercio equo e solidale.

3. Le regioni possono mantenere, istituire e curare la tenuta di propri albi, registri o elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale secondo i criteri di riconoscimento e di iscrizione previsti dalla presente legge e a integrazione dell'Elenco nazionale.

Art. 15.
(Fondo per il commercio equo e solidale).

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 16.
(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 15, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2019 e 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.
(Disposizioni transitorie e finali).

1. I benefìci e le tutele riconosciuti dalla presente legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea.
2. In sede di prima attuazione della presente legge, i quattro membri della Commissione da nominare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sulla base delle proposte formulate dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale e dagli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti gli enti e le organizzazioni impegnati in attività di promozione delle prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale.
3. Fino all'inizio dell'operatività dell'Elenco nazionale, gli enti e le organizzazioni che adottano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare a impiegare i marchi e le denominazioni in uso.
4. Fino all'inizio dell'operatività dell'Elenco nazionale, i soggetti che commercializzano prodotti provenienti da filiere che rispettano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare a pubblicizzare e a etichettare tali prodotti con i marchi e con le denominazioni in uso.
5. In sede di prima attuazione della presente legge e fino alla revisione dell'Elenco nazionale, da effettuare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione iscrive nell'Elenco stesso gli enti già iscritti in albi, registri o elenchi di organizzazioni del commercio equo e solidale, istituiti da leggi regionali che prevedono finalità omogenee a quelle della presente legge.
6. Le regioni nelle quali esistono albi, registri o elenchi regionali delle organizzazioni del commercio equo e solidale sono tenute ad adeguare i medesimi alle disposizioni della presente legge entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento.

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