PDL 620

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 620

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata PORCHIETTO

Disposizioni in materia di equo compenso e di responsabilità professionale nell'esercizio delle professioni regolamentate

Presentata l'11 maggio 2018

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Onorevoli Colleghi! — Nella Costituzione la dignità è considerata sempre in un'accezione molto «concreta»: è la dignità dell'uomo collocato all'interno delle relazioni sociali dove esprime la propria personalità, esercita i suoi diritti ed adempie ai propri doveri: in particolare nell'articolo 36 della Costituzione se ne parla ancora in relazione alla retribuzione del lavoratore, che non deve essere solo correlata alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, ma deve comunque assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore stesso e alla sua famiglia.
In Italia, vi sono decisori che sono repentinamente transitati dalle ideologie ostili al mercato ad una interpretazione sregolata dalla concorrenza. In questo contesto sono maturate le cosiddette lenzuolate dell'allora Ministro Bersani, primo atto di un percorso di deregolazione tariffaria: mentre non si mettono minimamente in discussione odiosi e inefficienti monopoli come quelli del trasporto pubblico locale e di molte utilities rivenienti dalle vecchie società municipalizzate, si identifica nelle professioni regolamentate mediante organizzazione in ordini o collegi l'area dell'economia che deve urgentemente essere condotta alle presenti virtù di una competizione al ribasso. Si accettano, al più e successivamente, complessi parametri relativi ai costi essenziali delle prestazioni quali strumenti utili al magistrato per dirimere il contenzioso insorto tra professionisti e committenti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Mentre molte tra le professioni regolamentate sono alimentate dalla seconda scelta di un esercito di laureati disoccupati, si scatena una sfrenata concorrenza, cui concorrono anche le gare al ribasso delle amministrazioni pubbliche, che conduce i soggetti più deboli come i newcomers ad accettare remunerazioni sottocosto con l'inevitabile dequalificazione delle prestazioni. Anche il professionista diventa sempre più spesso il soggetto debole del rapporto contrattuale nei confronti del committente, in un contesto segnato da una sensibile diminuzione dei redditi.
L'equo compenso non è, peraltro, solo un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori, ma un'oggettiva esigenza per tutti i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità. La stessa capacità della domanda di organizzarsi in forme collettive deve infatti condurre non tanto a prezzi stracciati quanto a un ottimale rapporto tra il costo e la qualità delle prestazioni.
Il diritto alla difesa, la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, le cure odontoiatriche ad ogni età, l'assistenza infermieristica alla non autosufficienza, l'educazione alimentare, la vigile presenza nei collegi sindacali, la consulenza aziendale e del lavoro, l'assorbimento attuariale dei fattori di rischio, la prevenzione del dissesto idrogeologico, l'efficienza energetica delle abitazioni e l'economicità delle opere pubbliche corrispondono a servizi professionali resi sempre più qualificati dall'oneroso impiego di tecnologie e dal continuo investimento nell'aggiornamento delle competenze. La terziarizzazione della nostra economia e la legittima pretesa di una vita migliore impongono standard più elevati. Ne discende la necessità di un'adeguata informazione al mercato circa i costi corrispondenti alle buone prestazioni.
La presente proposta di legge si prefigge altresì di individuare il dies a quo a partire dal quale decorre il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale nel caso del non corretto esercizio della prestazione da parte del professionista. Negli ultimi anni, il vuoto legislativo in materia di responsabilità professionale e decorrenza del termine di esercizio della relativa azione è stato colmato, seppure in termini non soddisfacenti, dall'opinione giurisprudenziale in materia che si è distinta in due distinti filoni interpretativi.
In base a un orientamento più rigoroso della giurisprudenza, il termine di prescrizione decennale decorrerebbe dal momento del compimento della prestazione professionale dalla quale discenderebbe il danno perché la responsabilità si collegherebbe nell'alveo del contratto. Un altro orientamento, invece, individua il termine per l'esercizio dell'azione dal momento in cui il cliente prende conoscenza del non corretto esercizio della prestazione professionale e quindi dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno e diventa percepibile. Tale ultimo orientamento, che sta divenendo prevalente, rischia tuttavia di dare luogo a un'ipotesi di imprescrittibilità dell'azione di responsabilità, posto che il committente della prestazione può avere conoscenza del danno anche decorso un periodo molto superiore a dieci anni. Questa situazione, tuttavia, si pone in palese contrasto con il principio di certezza del diritto ed è in grado anche di incidere negativamente sulla possibilità per i professionisti di procurarsi la copertura assicurativa per i danni così a lungo latenti.
La presente proposta di legge, all'articolo 1, comma 1, individua le finalità del provvedimento e, al comma 2, stabilisce che per compenso equo si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale.
L'articolo 2, comma 1, per determinare l'equità del compenso, ferma restando la discrezionalità del giudice nel valutare il rapporto contrattuale caso per caso, fa riferimento ai parametri vigenti, il ricorso ai quali è ora limitato ai casi di contenzioso. Si tratta di norme definite dal Ministro vigilante che non possono essere qualificate come intese restrittive della concorrenza secondo il consolidato insegnamento della Corte di giustizia dell'Unione europea ribadito anche negli ultimi anni (8 dicembre 2016, cause riunite C-532/15 e C-538/15). Il comma 2 stabilisce una presunzione in base alla quale, salva prova contraria, il compenso inferiore ai minimi stabiliti dai parametri vigenti si deve ritenere iniquo. Ne deriva la nullità relativa delle clausole contrattuali difformi, in quanto può essere fatta valere solo dal professionista, considerato quale parte debole del contratto. Sarebbe però anche una nullità parziale perché non travolge per intero il contratto d'opera professionale, ma fa caducare solo le previsioni contrarie all'equo compenso (comma 3).
L'articolo 3 stabilisce il dies a quo a partire dal quale decorre il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale nel caso del non corretto esercizio della prestazione, individuandolo nel giorno del compimento della stessa da parte del professionista iscritto all'ordine o collegio professionale.
L'articolo 4 stabilisce che dalla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e definizione)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti a un ordine o collegio professionale e a garantire la certezza del diritto nei loro rapporti con il committente.
2. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

Art. 2.
(Clausole che prevedono un compenso non equo)

1. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.
2. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi professionali definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016.
3. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

Art. 3.
(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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