PDL 594

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 594

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MANDELLI

Modifica all'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di abolizione integrale del limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni

Presentata il 10 maggio 2018

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Onorevoli Colleghi! — La disciplina relativa ai concorsi indetti dalla pubblica amministrazione prevede una serie di requisiti per l'accesso alle procedure di selezione. Tra questi risalta il requisito relativo all'età, di volta in volta indicato da ciascun ente, in via discrezionale, secondo le ritenute esigenze dell'ente medesimo. Ad oggi, infatti, la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, all'articolo 3, comma 6, recita: «La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione». Orbene, il requisito dell'età così come previsto dalla normativa vigente è anacronistico, discriminatorio e non in linea con il diritto dell'Unione europea. Tale norma purtroppo, sancendo la possibilità di deroga, consente l'introduzione di limitazioni che legittimano il vincolo anagrafico quale discrimine per la partecipazione ai concorsi pubblici, inclusi quelli per l'accesso alle Forze armate e alle amministrazioni del comparto sicurezza.
Dal 1997 ad oggi, però, il nostro Paese è radicalmente mutato secondo l'evoluzione spontanea legata ai cambiamenti sociali, culturali, demografici ed economici, ed è stato stretto, nell'ultimo decennio, nella morsa di una crisi grave e profonda che ha segnato ogni aspetto del consorzio civile. Il legislatore ha cercato di tenere il passo con i tempi legiferando, non sempre adeguatamente, in materia, per esempio, di regime pensionistico – aumentando notevolmente il limite d'età per l'accesso ai benefìci previdenziali – e di disciplina del mondo del lavoro – modificando sia le modalità di accesso che quelle di permanenza previste nei precedenti ordinamenti.
Il risultato è che, oggi, per i giovani è più difficile entrare nel mondo del lavoro, sia pubblico che privato, e non è prevedibile la sostenibilità di una futura rendita pensionistica. In un contesto sociale e normativo così radicalmente mutato, quindi, la vigente previsione del limite d'età previsto dalla legge n. 127 del 1997 si palesa come un vero e proprio discrimine per coloro che, in età lavorativa, vedono preclusa, esclusivamente per motivi anagrafici, la possibilità di partecipare alle selezioni per l'accesso alla pubblica amministrazione. D'altra parte, anche la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, riporta, all'articolo 6, che «gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari». Successivamente, anche la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza per la causa C-416/13, del 13 novembre 2014, ha sancito la discriminazione comportata dal limite di età, dichiarando la contrarietà al diritto europeo di una legge del Principato delle Asturie che prevedeva il limite di età di trenta anni per accedere ai concorsi nella polizia locale.
La previsione del limite di età previsto dalla vigente legge n. 127 del 1997 non può, pertanto, essere giustificata alla luce della mansione o della posizione per cui si concorre; anzi, al contrario, la finalità che essa teoricamente persegue può essere ampiamente conseguita sulla base degli esiti delle prove, sia intellettive che fisiche, eventualmente previste per i candidati.
Il legislatore, pertanto, in ossequio ai princìpi europei, è chiamato a rimuovere la vigente discriminazione di natura anagrafica, concedendo a tutti gli aspiranti candidati di concorrere per un posto di lavoro secondo le capacità possedute, indipendentemente dall'età. Il diritto al lavoro, infatti, deve essere preservato secondo princìpi di non discriminazione e di parità di trattamento, senza alcun condizionamento, soprattutto se irragionevole, quale il requisito legato al limite di età. Il limite di età per l'accesso ai pubblici concorsi vigenti, da ultimo ma non per ultimo, è del tutto irrazionale, stante l'attuale grave crisi occupazionale che riguarda tutta la popolazione in età da lavoro. Appare illogico, pertanto, continuare a precludere l'accesso ai concorsi agli aspiranti lavoratori appartenenti a talune fasce di età. La presente proposta di legge si propone, quindi, di eliminare il requisito del limite di età per l'accesso ai concorsi, non motivato da esigenze effettive, ritenendolo irragionevolmente, dannosamente e inutilmente restrittivo e gravemente discriminatorio.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole da: «, salvo deroghe» fino alla fine del comma sono soppresse.

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