PDL 3558

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3558

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BELLUCCI, ALBANO, BUTTI, CIABURRO, DEIDDA, FERRO, OSNATO, ROTELLI, SILVESTRONI, VINCI

Introduzione dell'articolo 28-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di equipaggiamenti militari di protezione da parte dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti, dei fotoreporter e dei videoperatori che esercitano la loro attività in zone di guerra o di conflitto armato

Presentata l'11 aprile 2022

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Onorevoli Colleghi! – L'invasione russa in Ucraina, oltre ai morti, ai feriti e alla distruzione, ha mostrato una guerra parallela che non si combatte con i carri armati o i mitra, ma con post e video che diventano virali sui social network e sul web: si parla di «infowar», una guerra di informazioni, tra propaganda e realtà, pensata per confondere l'opinione pubblica e moltiplicare un messaggio, una versione dei fatti, per pilotare le trattative tra le forze politiche e, più in generale, gli equilibri geopolitici.
Protagonisti dell'infowar sono principalmente i giornalisti, e in particolare gli inviati sul campo, che raccontano i fatti e inviano materiale audio e video affinché valga come testimonianza di quel che sta accadendo davvero nei contesti di guerra. E sono proprio i giornalisti ad essere presi di mira, tra censura di Stato e aumento degli episodi di violenza nei loro confronti.
A distanza di quaranta giorni dall'inizio del conflitto bellico in Ucraina abbiamo conferma di dodici vittime tra i giornalisti. Brent Renaud, videoreporter americano, ex collaboratore anche del New York Times, è stato ucciso ad Irpin, a pochi chilometri Kiev, mentre filmava i profughi in fuga dalla città per un documentario sulla crisi mondiale dei rifugiati per Time Studios; soli due giorni dopo sono stati uccisi a Horenka, vicino Kiev, il cameraman irlandese di Fox News Pierre Zakrzewsky e la giornalista ucraina Oleksandra Kurshinova, che lo stava accompagnando come guida; venerdì 4 marzo una troupe di Sky News UK è stata oggetto di un agguato, con due feriti fra gli occupanti dell'auto colpita da numerosi proiettili.
La morte di questi giornalisti ci riporta alla mente numerose altre vittime collaterali delle guerre, molte delle quali nostri connazionali: Almerigo Grilz, triestino, il primo reporter di guerra italiano che ha perso la vita dopo la seconda guerra mondiale, caduto in Mozambico il 19 marzo 1987 per testimoniare dal vivo le guerre; Andrea Rocchelli, morto il 24 maggio 2014 sotto i colpi di mortaio esplosi in un villaggio vicino a Slaviansk, proprio in Ucraina, mentre era in prima linea per documentare il fronte caldo separatista, dove si stavano affrontando i miliziani filo-russi e i soldati di Kiev; Simone Camilli, morto il 13 agosto 2014 a seguito dell'esplosione di un ordigno israeliano nel Nord della Striscia di Gaza; il fotoreporter Fabio Polenghi, vittima delle proteste che hanno infuocato Bangkok nel 2010; il fotoreporter Raffaele Ciriello, ucciso da una raffica di proiettili israeliani a Ramallah il 13 marzo 2002, mentre stava documentando l'Intifada; ma anche giornalisti uccisi in Afghanistan, Cecenia e Somalia, come l'inviata del Corriere della Sera Maria Grazia Cutuli, assassinata a colpi di Ak47 a Kabul, l'inviato di Radio Radicale Antonio Russo, che stava seguendo l'evolversi della guerra in Cecenia, e l'operatore Marcello Palmisano, colpito da un gruppo di miliziani armati a Mogadiscio, la giornalista del TG3 Ilaria Alpi e l'operatore triestino Miran Hrovatin, uccisi a Mogadiscio; il 28 gennaio 1994, a Mostar, in Bosnia, persero la vita tre inviati della RAI di Trieste, il giornalista Marco Luchetta, l'operatore Alessandro Ota e il tecnico di ripresa Dario D'Angelo.
Solo pochi giorni fa la Camera dei deputati ha approvato un emendamento, a prima firma Bellucci, che prevede che per tutto l'anno 2022 coloro che sono inviati in servizio sul territorio ucraino possano beneficiare della vendita di strumenti di difesa passiva, come giubbotti antiproiettile o elmetti (articolo aggiuntivo 2.0101 al disegno di legge atto Camera n. 3491, divenuto l'articolo 2-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28), ma ogni guerra, non solo quella in corso, ha mostrato la vulnerabilità dei giornalisti nei conflitti armati, ponendoci di fronte alla necessità di una seria e più generale riflessione sulle condizioni di sicurezza in cui i professionisti dell'informazione svolgono il loro compito. Alla luce di tali brevi considerazioni, la presente proposta di legge modifica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo una deroga alla disciplina ordinaria al fine di permettere agli inviati sul campo di guerra di acquistare giubbotti antiproiettile, in quanto strumenti di difesa passiva per la protezione individuale, in modo, appunto, di garantire ai giornalisti, ai fotoreporter e ai videoreporter di operare in sicurezza nei teatri bellici.
Proteggendo loro, noi proteggiamo la verità dall'abuso di potere, dalle bugie e dalla propaganda di guerra.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. – 1. Le persone fisiche iscritte all'albo dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti nonché coloro che svolgono la professione di fotoreporter o videoperatore possono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, acquistare, previo nulla osta del questore competente per il luogo di residenza, i giubbotti antiproiettile ed elmetti per le esigenze di autodifesa nell'esercizio delle rispettive professioni in territori in cui sono in corso conflitti bellici.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 deve essere esibito all'atto dell'uscita e del rientro nel territorio dello Stato alle competenti autorità doganali e di frontiera.
3. Il nulla osta di cui al comma 1 abilita al trasporto dei materiali di cui al medesimo comma nei trasferimenti che i soggetti di cui allo stesso devono effettuare per raggiungere la frontiera dello Stato ovvero dalla frontiera stessa al luogo di residenza.
4. Resta vietato il porto del materiale di cui al comma 1 da parte dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti nonché di coloro che svolgono la professione di fotoreporter o videoperatore nel territorio dello Stato fuori dei casi di cui al comma 3».

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