PDL 3500

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3500

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DI GIORGI, VISCOMI, AVOSSA, BRUNO BOSSIO, CARLA CANTONE, CASU, CIAMPI, D'ELIA, FRAGOMELI, INCERTI, LA MARCA, LACARRA, MORANI, MURA, NITTI, PEZZOPANE, PICCOLI NARDELLI, PRESTIPINO, ROSSI, SIANI

Disciplina dell'attività di tirocinio formativo o stage

Presentata il 2 marzo 2022

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende regolare i tirocini formativi, chiamati anche stage, al fine di rendere certa la normativa che li riguarda.
L'articolo 1 della presente proposta di legge definisce il tirocinio formativo o stage, identificando, al comma 2, i soggetti deputati a promuovere tale attività. L'innovazione importante è rappresentata dall'introduzione di un'apposita convenzione – stipulata tra i soggetti che promuovono il tirocinio formativo e l'ente, pubblico o privato, ove effettivamente esso si svolge – nella quale sono determinate le finalità del progetto formativo.
Le modalità di applicazione, stabilite dall'articolo 2, pongono stringenti limiti all'utilizzo degli stagisti nei luoghi di lavoro, al fine di prevenire l'abuso dell'istituto del tirocinio da parte dei datori di lavoro. In primo luogo vengono adottate disposizioni specifiche in relazione al tirocinio formativo previsto nell'ambito di percorsi scolastici secondari di secondo grado e universitari, prevedendo il coinvolgimento delle rappresentanze studentesche nella programmazione delle attività. Inoltre, è vietato l'utilizzo di stagisti per la sostituzione del personale dell'ente o dell'impresa ospitante, e comunque per scopi estranei a quelli formativi predeterminati in relazione a quello specifico stage. Si esclude che lo stagista possa essere impiegato in lavori o in attività ripetitivi o comunque privi di qualsiasi intento formativo. Si istituisce la figura del tutor, soggetto responsabile dell'inserimento e della progressione dello stagista durante tutto l'iter formativo. Le possibilità di uno sbocco lavorativo per i giovani stagisti sono favorite tramite l'introduzione di particolari vantaggi per i datori di lavoro, previsti dal comma 11, che estende alle assunzioni effettuate ad esito di un periodo di stage le agevolazioni previste per i contratti di formazione e lavoro a norma della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
Rilevante è l'introduzione di una serie di limiti temporali alla durata dello stage, che per sua natura non può essere protratto in maniera indefinita. L'articolo 3 prevede, infatti, che le attività di formazione che non rispondono ai requisiti dello stesso articolo sono considerate rapporti di apprendistato e come tali regolate da un diverso regime giuridico.
L'articolo 4 prevede una sanzione di 50 euro per ogni giorno di ritardo, in caso di omessa comunicazione del progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente in materia di ispezione, all'ufficio scolastico provinciale e all'ordine professionale di riferimento nel caso in cui il tirocinio si configuri come pratica per l'ammissione all'esercizio della professione. Il medesimo articolo introduce l'obbligo di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Particolarmente importanti, perché assai innovative rispetto al lacunoso quadro normativo attuale, sono le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente proposta di legge, con le quali si vincola alla forma scritta il contratto tra il tirocinante e il datore di lavoro, si fissa un compenso minimo per lo svolgimento del tirocinio (a somiglianza di quanto previsto dalla normativa francese) e se ne dispone l'adeguamento periodico, con cadenza triennale, tramite decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
L'articolo 6 prevede, inoltre, l'istituzione di albi regionali delle imprese e degli enti che ospitano tirocini formativi o stage, facilmente consultabili perché pubblicati on line, nei quali sarà possibile esaminare tutte le informazioni concernenti gli stage ospitati, la loro durata, il numero di assunzioni successive a tirocinio e le valutazioni delle parti in causa, comprese quelle dei tirocinanti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge disciplina il tirocinio formativo o stage come attività prevista in favore di studenti che abbiano già assolto all'obbligo di istruzione, finalizzata a realizzare momenti di alternanza tra lo studio e il lavoro e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere promosse dagli enti bilaterali e dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e da soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Rientrano tra i soggetti di cui al primo periodo, in particolare: i centri regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; le università; gli uffici scolastici provinciali; le istituzioni scolastiche non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale; i centri pubblici di formazione e di orientamento, a partecipazione pubblica od operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari di cui all'articolo 115 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e le cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; gli enti pubblici delegati dalle regioni a prestare servizi di inserimento lavorativo per disabili.
3. Lo svolgimento dei tirocini formativi o stage di cui al comma 1 è regolato da apposite convenzioni stipulate tra i soggetti di cui al comma 2 e i datori di lavoro pubblici e privati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le convenzioni disciplinano le modalità di verifica periodica, da parte delle istituzioni scolastiche, delle condizioni e delle procedure di svolgimento delle attività formative e dei risultati conseguiti nel corso dei tirocini.
4. I datori di lavoro pubblici e privati, nell'ambito dei tirocini formativi o stage di cui al comma 1, attivano con le istituzioni scolastiche periodi di didattica frontale presso i propri laboratori, al fine di sperimentare modalità educative improntate alla collaborazione tra le imprese e le istituzioni scolastiche.

Art. 2.
(Modalità di applicazione)

1. Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio formativo o stage sono stabiliti dalle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 3, in modo tale da assicurarne il raccordo con i percorsi formativi svolti dagli studenti presso le strutture di appartenenza.
2. Gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e le università definiscono, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 3, le modalità di programmazione delle esperienze di tirocinio formativo o stage secondo le norme vigenti. I rappresentanti degli studenti nell'ambito dei consigli d'istituto o dei consigli di facoltà partecipano all'elaborazione della citata programmazione anche tramite l'istituzione di commissioni paritetiche.
3. I tirocinanti o stagisti non possono essere utilizzati per sostituire il personale della struttura ospitante o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dell'impresa o dell'ente che li ospita o comunque per funzioni che non siano coerenti con gli obiettivi del tirocinio formativo o stage stesso.
4. I tirocinanti o stagisti non possono essere adibiti ad attività manuali ripetitive ed esecutive, fatto salvo il caso in cui il tirocinio formativo o stage sia inserito nei percorsi di formazione degli istituti professionali e degli enti di formazione professionale. La contrattazione collettiva tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale definisce i livelli professionali esclusi dalle attività di tirocinio formativo o stage ai sensi del primo periodo.
5. Il numero dei contratti di tirocinio formativo o stage attivabili nel corso dell'anno solare è stabilito in base alle dimensioni dell'impresa ospitante, nei seguenti termini:

a) un contratto per le imprese fino a quindici dipendenti;

b) due contratti per le imprese fino a cinquanta dipendenti;

c) un numero di contratti non superiore al 10 per cento del personale occupato nell'unità produttiva presso cui si svolgerà l'attività oggetto del contratto, per le imprese con oltre 50 dipendenti.

6. I tirocinanti o stagisti, nei luoghi di lavoro ove si svolge il periodo di tirocinio formativo o stage, usufruiscono dei servizi offerti dall'impresa ai propri dipendenti in condizioni di parità con gli altri lavoratori.
7. I tirocinanti o stagisti residenti nel Mezzogiorno sono ammessi, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio formativo o stage presso imprese operanti in regioni diverse da quelle della predetta area. Nel caso in cui il tirocinante, ai sensi del comma 6, fruisca di servizi di trasporto, vitto o alloggio forniti dall'impresa o dall'ente le disposizioni del primo periodo del presente comma si applicano in favore dell'impresa o dell'ente per gli oneri a tale titolo sostenuti.
8. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nominano un responsabile delle attività didattico-organizzative, che svolge la funzione di raccordo fra l'ente di appartenenza e i soggetti presso i quali si svolge l'attività di tirocinio formativo o stage ed è responsabile dell'applicazione della convenzione di cui all'articolo 1, comma 3.
9. Le imprese e gli enti presso i quali si svolge il tirocinio formativo o stage indicano un tutore responsabile dell'inserimento e dell'affiancamento dei tirocinanti o stagisti nel luogo di lavoro per il periodo previsto dalla convenzione di cui all'articolo 1, comma 3.
10. Il tirocinio formativo o stage attivato in assenza della convenzione di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero in violazione delle disposizioni del presente articolo è considerato rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile.
11. Alle imprese e agli enti che al termine del periodo di tirocinio formativo o stage procedono all'assunzione dei tirocinanti o stagisti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Art. 3.
(Durata dei tirocini formativi o stage)

1. La durata del tirocinio formativo o stage deve essere contenuta entro i seguenti limiti temporali:

a) da tre settimane a quattro mesi, nell'ambito dell'intero percorso di studi, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado; nel caso di alternanza scuola-lavoro, se il tirocinio formativo o stage è inserito all'interno dell'orario scolastico, questo non può superare il 15 per cento dell'orario annuale complessivo e comunque non può essere superiore a trenta giorni per ciascun anno scolastico;

b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati, ivi compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità;

c) non superiore a sei mesi, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi di corsi di formazione professionale;

d) non superiore a nove mesi, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi, per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento o di specializzazione, nonché per gli studenti di scuole o corsi di perfezionamento e di specializzazione post-secondari, anche non universitari;

e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, salvo quanto previsto dalla lettera f) del presente comma;

f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti disabili.

2. Nel computo dei limiti temporali di cui al comma 1 non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
3. È ammessa la proroga del tirocinio o stage, purché entro i limiti massimi di durata stabiliti dal presente articolo, ferme restando le procedure previste dagli articoli 4 e 5.
4. Il tirocinio formativo o stage protratto oltre i limiti massimi di durata di cui al presente articolo è considerato rapporto di apprendistato.

Art. 4.
(Garanzie assicurative e obblighi di comunicazione)

1. I soggetti promotori di cui all'articolo 1, comma 2, hanno l'obbligo di assicurare i tirocinanti o stagisti, mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), e per la responsabilità civile. Nel caso in cui i soggetti promotori siano i centri regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la convenzione con l'INAIL di cui al periodo precedente è stipulata, a proprio carico, direttamente dal datore di lavoro ospitante.
2. I soggetti promotori di cui all'articolo 1, comma 2, hanno altresì l'obbligo di comunicare il progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente in materia ispettiva, all'ufficio scolastico provinciale e all'ordine professionale di riferimento qualora il tirocinio si configuri come pratica per l'ammissione all'esercizio della professione. In caso di omissione di tale comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di 50 euro per ogni giorno di ritardo.

Art. 5.
(Forma di contratto, trattamento economico e crediti formativi)

1. Il contratto di tirocinio formativo o stage è stipulato in forma scritta, anche mediante una convenzione tra il datore di lavoro, uno dei soggetti promotori di cui all'articolo 1, comma 2, e il tirocinante o stagista. Una copia del contratto è consegnata, prima dell'inizio dell'attività, al tirocinante o stagista e alla rappresentanza sindacale unitaria o aziendale ovvero, in mancanza, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Al tirocinante o stagista spetta un compenso, erogato a titolo di borsa di studio, non inferiore al 30 per cento del salario previsto per i dipendenti che svolgono la mansione corrispondente alla formazione impartita e, comunque, di importo non inferiore a 400 euro mensili. Gli importi indicati al primo periodo sono adeguati, ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo. Il contratto può prevedere che non sia corrisposto al tirocinante o stagista alcun compenso solo quando la durata del tirocinio formativo o stage è pari o inferiore a due mesi o esso è inserito in un programma di alternanza scuola-lavoro, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, comma 6.
3. Al compenso di cui al comma 2 si applica l'esenzione dall'obbligo contributivo per le borse di studio integrative a sostegno della mobilità internazionale degli studenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il compenso previsto dal comma 2 è esente da imposizione fiscale, né concorre alla determinazione del limite di reddito per l'accesso alle prestazioni sociali.
4. Le attività di tirocinio formativo o stage, se svolte all'interno della formazione scolastica secondaria di secondo grado o dell'università, sono riconosciute quali crediti formativi secondo le disposizioni vigenti.

Art. 6.
(Albi regionali)

1. Le regioni istituiscono albi delle imprese e degli enti ospitanti tirocini formativi o stage, contenenti informazioni sui soggetti ospitanti attività di tirocinio formativo o stage, in particolare relativamente: al periodo di svolgimento del tirocinio o stage; alle condizioni previste dalle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 3; ai risultati dei questionari redatti ai sensi del comma 3 del presente articolo; al numero delle eventuali assunzioni effettuate al termine del periodo di formazione; alla valutazione dell'ente promotore e delle rappresentanze sindacali. La regione cura la pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma per via telematica.
2. I soggetti e gli enti promotori nonché i datori di lavoro che hanno sottoscritto la convenzione di cui all'articolo 1, comma 3, inviano alla regione, entro novanta giorni dalla conclusione del tirocinio formativo o stage, una relazione dettagliata sull'attuazione della convenzione e sull'attività svolta dai singoli beneficiari.
3. I beneficiari dei tirocini formativi o stage contribuiscono alla valutazione delle esperienze effettuate tramite la compilazione di appositi questionari nonché tramite una relazione inviata dalle rappresentanze studentesche alla regione entro novanta giorni dal termine del tirocinio formativo o stage.

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